Art. 14 
 
                Rapporti con le societa' finanziarie 
 
  1. I rapporti tra il Ministero e le societa'  finanziarie  relativi
allo svolgimento delle attivita'  di  gestione  dell'intervento  sono
regolamentati  da  una  apposita  convenzione  con  la  quale   sono,
altresi', determinati gli oneri per lo svolgimento dell'attivita'  di
istruttoria, monitoraggio e controllo delle  iniziative,  cosi'  come
specificate nel decreto di cui all'art. 15, comma 1, che sono posti a
carico delle risorse  disponibili  per  l'attuazione  dell'intervento
nella misura massima del 2 per cento delle risorse stesse. 
  2. Ai fini della gestione dell'intervento agevolativo  le  societa'
finanziarie detengono un apposito conto corrente bancario. 
  3. Gli interessi maturati sul predetto  conto  corrente,  al  netto
delle spese di gestione del medesimo conto, sono versati  annualmente
dalle societa' finanziarie al Ministero, con le modalita' e i termini
indicati con i decreti di cui all'art. 15, comma 2. 
  4. Le societa' finanziarie versano, con le modalita' e nei  termini
stabiliti con i decreti  di  cui  all'art.  15,  comma  2,  le  somme
rivenienti dal pagamento, da parte delle societa' cooperative,  delle
rate dei finanziamenti agevolati.  Tali  somme  sono  utilizzate  dal
Ministero per il finanziamento di nuovi interventi ai sensi di quanto
previsto dal presente decreto.