Art. 14 Rapporti con le societa' finanziarie 1. I rapporti tra il Ministero e le societa' finanziarie relativi allo svolgimento delle attivita' di gestione dell'intervento sono regolamentati da una apposita convenzione con la quale sono, altresi', determinati gli oneri per lo svolgimento dell'attivita' di istruttoria, monitoraggio e controllo delle iniziative, cosi' come specificate nel decreto di cui all'art. 15, comma 1, che sono posti a carico delle risorse disponibili per l'attuazione dell'intervento nella misura massima del 2 per cento delle risorse stesse. 2. Ai fini della gestione dell'intervento agevolativo le societa' finanziarie detengono un apposito conto corrente bancario. 3. Gli interessi maturati sul predetto conto corrente, al netto delle spese di gestione del medesimo conto, sono versati annualmente dalle societa' finanziarie al Ministero, con le modalita' e i termini indicati con i decreti di cui all'art. 15, comma 2. 4. Le societa' finanziarie versano, con le modalita' e nei termini stabiliti con i decreti di cui all'art. 15, comma 2, le somme rivenienti dal pagamento, da parte delle societa' cooperative, delle rate dei finanziamenti agevolati. Tali somme sono utilizzate dal Ministero per il finanziamento di nuovi interventi ai sensi di quanto previsto dal presente decreto.