Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le societa' cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49: a) regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese; b) non qualificabili come «imprese in difficolta'» ai sensi di quanto stabilito dal regolamento di esenzione; c) che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali. 2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le societa' cooperative: a) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; b) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali e' stata disposta la restituzione.