Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto le societa' cooperative di produzione e lavoro e  sociali  di
cui all'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49: 
    a) regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese; 
    b) non qualificabili come «imprese in difficolta'»  ai  sensi  di
quanto stabilito dal regolamento di esenzione; 
    c) che si  trovino  nel  pieno  e  libero  esercizio  dei  propri
diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano
sottoposte a procedure concorsuali. 
  2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le
societa' cooperative: 
    a) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti individuati quali illegali o  incompatibili  dalla
Commissione europea; 
    b) che siano  state  destinatarie  di  provvedimenti  di  revoca,
parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e  che  non
abbiano restituito le agevolazioni per le quali e' stata disposta  la
restituzione.