Art. 5 Agevolazione concedibile 1. A valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 4, le societa' finanziarie possono concedere alle societa' cooperative di cui all'art. 3 finanziamenti agevolati a fronte della realizzazione delle iniziative di cui all'art. 6. 2. I finanziamenti di cui al comma 1: a) hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni; b) sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno; c) sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento; d) nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l'intero importo del programma di investimento; e) sono concessi per un importo non superiore a cinque volte il valore della partecipazione gia' detenuta dalla societa' finanziaria nella societa' cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00). 3. Ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni, in termini di ESL, si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/08. E' utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del rating delle societa' cooperative beneficiarie, conformemente a quanto previsto dalla comunicazione n. 14/08. 4. Per le sole societa' cooperative costituite da meno di ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda e' utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione del finanziamento agevolato, determinato applicando al tasso di base una maggiorazione pari a 400 punti base. 5. L'agevolazione di cui al presente decreto e' concessa ai sensi: a) dell'art. 17 del regolamento di esenzione e nei limiti delle intensita' massime di aiuto ivi previste, qualora il finanziamento agevolato sia finalizzato alla realizzazione, da parte della societa' cooperativa beneficiaria, di un programma di investimento non ancora avviato alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla societa' finanziaria, conforme agli obiettivi previsti, alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso Regolamento di esenzione. Qualora la societa' cooperativa beneficiaria operi in settori esclusi dall'applicazione del regolamento di esenzione, l'agevolazione e' concessa ai sensi e nei limiti previsti dagli articoli 14 e 17 del regolamento di esenzione agricoltura ovvero dal regolamento de minimis pesca; b) del pertinente regolamento de minimis, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia concesso alla societa' cooperativa per esigenze di liquidita' aziendale, direttamente finalizzate all'attivita' di impresa. 6. Nel caso di utilizzo di risorse provenienti da Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, come previsto dall'art. 4, comma 2, l'agevolazione di cui al presente decreto puo' essere concessa nel rispetto di tutti i vincoli previsti dalla normativa europea e nazionale di riferimento. 7. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l'aiuto e' subordinato al rispetto delle restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno europeo previste nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato. 8. Nel caso in cui le agevolazioni di cui al comma 1 vengano concesse per le finalita' di cui al comma 5, lettera a), il programma di investimento deve essere concluso entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo sia stata richiesta e concessa una proroga. Il mancato rispetto di tale termine puo' determinare la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera f). 9. Nel caso di societa' cooperative non aventi sede legale nel territorio italiano, la societa' cooperativa deve avere, alla data di erogazione del finanziamento agevolato, una sede operativa in Italia, fermo restando che gli investimenti devono essere realizzati nel territorio nazionale. 10. I finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non sono assistiti da alcuna forma di garanzia, ne' personale, ne' reale, ne' bancaria, ne' assicurativa. I crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.