Art. 5 
 
                      Agevolazione concedibile 
 
  1. A valere  sulle  risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  4,  le
societa' finanziarie possono concedere alle societa'  cooperative  di
cui all'art. 3 finanziamenti agevolati a fronte  della  realizzazione
delle iniziative di cui all'art. 6. 
  2. I finanziamenti di cui al comma 1: 
    a) hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a  dieci
anni, comprensivi di un periodo di  preammortamento  massimo  di  tre
anni; 
    b) sono rimborsati  secondo  un  piano  di  ammortamento  a  rate
semestrali costanti posticipate,  scadenti  il  31  maggio  e  il  30
novembre di ogni anno; 
    c) sono regolati a un tasso  di  interesse  pari  allo  zero  per
cento; 
    d) nel caso vengano concessi  a  fronte  di  nuovi  investimenti,
possono coprire l'intero importo del programma di investimento; 
    e) sono concessi per un importo non superiore a cinque  volte  il
valore della partecipazione gia' detenuta dalla societa'  finanziaria
nella societa' cooperativa  beneficiaria,  e  in  ogni  caso  per  un
importo complessivamente non  superiore  ad  euro  2.000.000,00  (due
milioni/00). 
  3. Ai  fini  del  calcolo  dell'ammontare  delle  agevolazioni,  in
termini di ESL, si applica la metodologia di cui  alla  comunicazione
n. 14/08. E' utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data  di
concessione delle agevolazioni, determinato applicando  al  tasso  di
base una maggiorazione in termini di punti base, a seconda del rating
delle  societa'  cooperative  beneficiarie,  conformemente  a  quanto
previsto dalla comunicazione n. 14/08. 
  4.  Per  le  sole  societa'  cooperative  costituite  da  meno   di
ventiquattro  mesi  alla  data  di  presentazione  della  domanda  e'
utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data  di  concessione
del finanziamento agevolato, determinato applicando al tasso di  base
una maggiorazione pari a 400 punti base. 
  5. L'agevolazione di cui al presente decreto e' concessa ai sensi: 
    a) dell'art. 17 del regolamento di esenzione e nei  limiti  delle
intensita' massime di aiuto ivi previste,  qualora  il  finanziamento
agevolato sia finalizzato alla realizzazione, da parte della societa'
cooperativa beneficiaria, di un programma di investimento non  ancora
avviato alla data di presentazione della richiesta  di  finanziamento
alla societa' finanziaria, conforme  agli  obiettivi  previsti,  alle
prescrizioni  e  ai  divieti  di  cui  allo  stesso  Regolamento   di
esenzione. Qualora la  societa'  cooperativa  beneficiaria  operi  in
settori  esclusi  dall'applicazione  del  regolamento  di  esenzione,
l'agevolazione e' concessa ai  sensi  e  nei  limiti  previsti  dagli
articoli 14 e 17 del regolamento di esenzione agricoltura ovvero  dal
regolamento de minimis pesca; 
    b) del pertinente regolamento de minimis,  nel  caso  in  cui  il
finanziamento agevolato sia concesso alla  societa'  cooperativa  per
esigenze   di   liquidita'   aziendale,   direttamente    finalizzate
all'attivita' di impresa. 
  6. Nel  caso  di  utilizzo  di  risorse  provenienti  da  Programmi
operativi cofinanziati con fondi strutturali, come previsto dall'art.
4, comma 2, l'agevolazione di cui al  presente  decreto  puo'  essere
concessa nel rispetto di tutti i  vincoli  previsti  dalla  normativa
europea e nazionale di riferimento. 
  7. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli  e
ittici l'aiuto e' subordinato  al  rispetto  delle  restrizioni  alle
produzioni o limitazioni del sostegno  europeo  previste  nell'ambito
delle specifiche organizzazioni comuni di mercato. 
  8. Nel caso in cui le  agevolazioni  di  cui  al  comma  1  vengano
concesse per le finalita' di cui al comma 5, lettera a), il programma
di investimento deve essere concluso entro  36  mesi  dalla  data  di
stipula del contratto di finanziamento, salvo sia stata  richiesta  e
concessa una proroga.  Il  mancato  rispetto  di  tale  termine  puo'
determinare la revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 12, comma
1, lettera f). 
  9. Nel caso di societa' cooperative  non  aventi  sede  legale  nel
territorio italiano, la societa' cooperativa deve avere, alla data di
erogazione del finanziamento agevolato, una sede operativa in Italia,
fermo restando che gli  investimenti  devono  essere  realizzati  nel
territorio nazionale. 
  10. I finanziamenti agevolati di cui al presente articolo non  sono
assistiti da alcuna forma di garanzia, ne' personale, ne' reale,  ne'
bancaria, ne' assicurativa.  I  crediti  nascenti  dalla  ripetizione
delle agevolazioni erogate sono  assistiti  da  privilegio  ai  sensi
dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.