Art. 7 Spese ammissibili 1. Per i finanziamenti agevolati concessi a fronte di programmi di investimento di cui all'art. 5, comma 5, lettera a), sono ammissibili le spese sostenute dalla societa' cooperativa nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di esenzione applicabili in relazione al settore di attivita' in cui opera la societa' cooperativa ovvero dal regolamento de minimis pesca. 2. Per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettera b), sono ammissibili le spese sostenute dalla societa' cooperativa inerenti all'attivita' d'impresa e coerenti con le iniziative di cui all'art. 6, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti de minimis applicabili in relazione al settore di attivita' in cui opera la societa' cooperativa.