Art. 7 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Per i finanziamenti agevolati concessi a fronte di programmi  di
investimento di cui all'art. 5, comma 5, lettera a), sono ammissibili
le spese sostenute dalla societa' cooperativa nel rispetto di  quanto
previsto dai regolamenti di esenzione  applicabili  in  relazione  al
settore di attivita' in cui opera la societa' cooperativa ovvero  dal
regolamento de minimis pesca. 
  2. Per i finanziamenti agevolati concessi  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 5, lettera  b),  sono  ammissibili  le  spese  sostenute  dalla
societa' cooperativa inerenti all'attivita' d'impresa e coerenti  con
le iniziative di cui all'art. 6, nel rispetto di quanto previsto  dai
regolamenti  de  minimis  applicabili  in  relazione  al  settore  di
attivita' in cui opera la societa' cooperativa.