Art. 8 Presentazione e valutazione delle richieste 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998. 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica, mediante avviso del direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse. 3. Le richieste di finanziamento agevolato sono presentate dalle societa' cooperative interessate alle societa' finanziarie con le modalita' previste dal decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 15, comma 1. 4. Le richieste di cui al comma 3 sono valutate dalle societa' finanziarie sulla base dei seguenti criteri e secondo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 15, comma 1: a) sussistenza, in capo alla societa' cooperativa richiedente, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dal presente decreto per l'accesso all'agevolazione; b) conformita' degli obiettivi del finanziamento alle finalita' di cui all'art. 6; c) validita' tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa e adeguato merito creditizio della societa' cooperativa richiedente, con particolare riferimento alla solidita' patrimoniale e alle capacita' di rimborso, anche previsionali, dei finanziamenti in essere. 5. In relazione alle richieste di finanziamento positivamente valutate, le societa' finanziarie procedono alla delibera del finanziamento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di finanziamento completa, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990. 6. La delibera di finanziamento agevolato e' condizionata al positivo esito delle verifiche previste dal Codice antimafia, delle verifiche richieste dal regolamento registro nazionale aiuti, all'accertamento della regolarita' contributiva della societa' cooperativa, nonche' alla verifica della disponibilita' delle risorse da parte del Ministero. 7. Le societa' finanziarie procedono alla stipula del contratto di finanziamento agevolato con le societa' cooperative entro il termine di centottanta giorni dalla comunicazione da parte del Ministero della disponibilita' delle risorse, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'art. 15, comma 1.