Art. 8 
 
             Presentazione e valutazione delle richieste 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla
base di una procedura valutativa con procedimento a sportello secondo
quanto stabilito dall'art. 5, comma 3,  del  decreto  legislativo  n.
123/1998. 
  2. Ai sensi dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
123/1998, i soggetti  interessati  hanno  diritto  alle  agevolazioni
esclusivamente  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie.   Il
Ministero comunica, mediante avviso del direttore  generale  per  gli
incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse. 
  3. Le richieste di finanziamento agevolato  sono  presentate  dalle
societa' cooperative interessate alle  societa'  finanziarie  con  le
modalita'  previste  dal  decreto  del  direttore  generale  per  gli
incentivi alle imprese di cui all'art. 15, comma 1. 
  4. Le richieste di cui al comma  3  sono  valutate  dalle  societa'
finanziarie sulla base dei seguenti criteri e secondo quanto previsto
dal decreto di cui all'art. 15, comma 1: 
    a) sussistenza, in capo alla  societa'  cooperativa  richiedente,
dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dal presente  decreto
per l'accesso all'agevolazione; 
    b) conformita' degli obiettivi del finanziamento  alle  finalita'
di cui all'art. 6; 
    c) validita' tecnica, economica e finanziaria  dell'iniziativa  e
adeguato merito creditizio della  societa'  cooperativa  richiedente,
con  particolare  riferimento  alla  solidita'  patrimoniale  e  alle
capacita' di  rimborso,  anche  previsionali,  dei  finanziamenti  in
essere. 
  5. In  relazione  alle  richieste  di  finanziamento  positivamente
valutate,  le  societa'  finanziarie  procedono  alla  delibera   del
finanziamento, entro il termine di sessanta  giorni  dalla  ricezione
della richiesta di finanziamento completa, fatta salva l'applicazione
di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990. 
  6. La  delibera  di  finanziamento  agevolato  e'  condizionata  al
positivo esito delle verifiche previste dal Codice  antimafia,  delle
verifiche  richieste  dal  regolamento  registro   nazionale   aiuti,
all'accertamento  della  regolarita'  contributiva   della   societa'
cooperativa, nonche' alla verifica della disponibilita' delle risorse
da parte del Ministero. 
  7. Le societa' finanziarie procedono alla stipula del contratto  di
finanziamento agevolato con le societa' cooperative entro il  termine
di centottanta giorni dalla  comunicazione  da  parte  del  Ministero
della disponibilita' delle risorse, secondo le modalita' previste dal
decreto di cui all'art. 15, comma 1.