Art. 9 Erogazione del finanziamento agevolato 1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, le societa' finanziarie, presentano al Ministero richiesta di trasferimento delle risorse di cui all'art. 4 sul conto corrente bancario di cui all'art. 14, comma 2. 2. Nel caso in cui il finanziamento agevolato sia concesso ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettera b), le societa' finanziarie richiedono il trasferimento delle risorse al Ministero entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ed effettuano l'erogazione alla societa' cooperativa in unica soluzione entro trenta giorni dall'accredito delle risorse sul conto corrente di cui all'art. 14, comma 2. 3. Nel caso in cui il finanziamento agevolato sia concesso per la realizzazione, da parte della societa' cooperativa beneficiaria, di un programma di investimento ai sensi dell'art. 5, comma 5, lettera a), le societa' finanziarie effettuano l'erogazione in piu' soluzioni in relazione a stati di avanzamento lavori, fatta salva l'eventuale erogazione in anticipazione regolata dal contratto di finanziamento nella misura massima del 25 per cento del finanziamento concesso. 4. Il numero, i tempi e la consistenza minima degli stati di avanzamento del programma sono definiti dal contratto di finanziamento, tenuto conto dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal programma di investimento. 5. L'erogazione per stati di avanzamento del programma e' disposta sulla base delle richieste presentate periodicamente da parte della societa' cooperativa, nei tempi e secondo le modalita' indicate con il decreto di cui all'art. 15, comma 1. 6. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, che puo' essere concessa in anticipazione per un ammontare massimo pari al 25 per cento del finanziamento, e' comunque subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione di idonea documentazione, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente, secondo le modalita' indicate con il decreto di cui all'art. 15, comma 1. 7. La societa' cooperativa trasmette alla societa' finanziaria, entro 90 giorni dalla data di ultimazione del programma, una relazione finale concernente il programma effettivamente realizzato, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui all'art. 15, comma 1. 8. Il decreto di cui all'art. 15, comma 1, specifica le condizioni e le modalita' di erogazione del finanziamento agevolato, ivi inclusa la documentazione da presentare a corredo della relativa richiesta e alla richiesta di erogazione del saldo, nonche' i termini per l'istruttoria della societa' finanziaria e per l'erogazione del finanziamento. 9. Ciascuna erogazione e' in ogni caso condizionata al positivo esito delle verifiche previste dal Codice antimafia, all'accertamento della regolarita' contributiva della societa' cooperativa e all'esperimento delle verifiche previste dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.