Art. 9 
 
               Erogazione del finanziamento agevolato 
 
  1.  Ai  fini  dell'erogazione  del   finanziamento,   le   societa'
finanziarie, presentano al Ministero richiesta di trasferimento delle
risorse di cui all'art. 4 sul conto corrente bancario di cui all'art.
14, comma 2. 
  2. Nel caso in cui il finanziamento agevolato sia concesso ai sensi
dell'art. 5, comma 5, lettera b), le societa' finanziarie  richiedono
il trasferimento delle risorse al Ministero entro trenta giorni dalla
stipula del contratto di  finanziamento  ed  effettuano  l'erogazione
alla societa' cooperativa in  unica  soluzione  entro  trenta  giorni
dall'accredito delle risorse sul conto corrente di cui  all'art.  14,
comma 2. 
  3. Nel caso in cui il finanziamento agevolato sia concesso  per  la
realizzazione, da parte della societa' cooperativa  beneficiaria,  di
un programma di investimento ai sensi dell'art. 5, comma  5,  lettera
a), le societa' finanziarie effettuano l'erogazione in piu' soluzioni
in relazione a stati di avanzamento lavori, fatta  salva  l'eventuale
erogazione in anticipazione regolata dal contratto  di  finanziamento
nella misura massima del 25 per cento del finanziamento concesso. 
  4. Il numero, i tempi  e  la  consistenza  minima  degli  stati  di
avanzamento  del   programma   sono   definiti   dal   contratto   di
finanziamento, tenuto conto dell'ammontare e dell'articolazione delle
spese previste dal programma di investimento. 
  5. L'erogazione per stati di avanzamento del programma e'  disposta
sulla base delle richieste presentate periodicamente da  parte  della
societa' cooperativa, nei tempi e secondo le modalita'  indicate  con
il decreto di cui all'art. 15, comma 1. 
  6. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, che  puo'  essere
concessa in anticipazione per un ammontare massimo  pari  al  25  per
cento del finanziamento, e' comunque subordinata  alla  dimostrazione
dell'effettivo   pagamento,    mediante    esibizione    di    idonea
documentazione,   dei   titoli   di   spesa   presentati   ai    fini
dell'erogazione precedente, secondo  le  modalita'  indicate  con  il
decreto di cui all'art. 15, comma 1. 
  7. La societa' cooperativa  trasmette  alla  societa'  finanziaria,
entro  90  giorni  dalla  data  di  ultimazione  del  programma,  una
relazione finale concernente il programma effettivamente  realizzato,
secondo le modalita' stabilite con il decreto  di  cui  all'art.  15,
comma 1. 
  8. Il decreto di cui all'art. 15, comma 1, specifica le  condizioni
e le modalita' di erogazione del finanziamento agevolato, ivi inclusa
la documentazione da presentare a corredo della relativa richiesta  e
alla richiesta  di  erogazione  del  saldo,  nonche'  i  termini  per
l'istruttoria della  societa'  finanziaria  e  per  l'erogazione  del
finanziamento. 
  9. Ciascuna erogazione e' in ogni  caso  condizionata  al  positivo
esito delle verifiche previste dal Codice antimafia, all'accertamento
della  regolarita'  contributiva   della   societa'   cooperativa   e
all'esperimento delle verifiche previste dall'art. 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.