Art. 2 
 
           Piano per i servizi di contrasto alla Poverta' 
 
  1. E' fatto  salvo  il  Piano  per  i  servizi  di  contrasto  alla
Poverta', relativo al triennio 2018-2020, approvato con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  18  maggio  2018,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018, ferme restando  le
seguenti modificazioni: 
    a) per gli effetti dell'art. 4, comma 13, del decreto-legge n.  4
del 2019, gli  obiettivi  e  le  priorita'  indicati  nel  Piano  per
l'attuazione dei livelli essenziali si  intendono  riferiti  al  Rdc,
oltre che al ReI fino a conclusione della misura. In particolare,  il
finanziamento dei servizi finalizzati alla definizione  e  attuazione
del Progetto personalizzato del Rei, si intende riferito  ai  servizi
per il Patto per l'inclusione sociale; 
    b) per gli effetti dell'art. 11, comma 2, lettera a), numero  2),
del decreto-legge n. 4 del 2019, le sezioni del Piano denominate  «Le
priorita': i punti per l'accesso al REI» e «I punti per l'accesso  al
REI: l'obiettivo» sono soppresse; 
    c) ai sensi dell'art. 12, comma 12, del decreto-legge  n.  4  del
2019, le risorse del Fondo Poverta' possono essere anche destinate al
finanziamento  di  eventuali  costi  per  l'adeguamento  dei  sistemi
informativi dei comuni, singoli o associati, necessari a garantire  i
livelli essenziali,  nonche'  degli  oneri  per  l'attivazione  e  la
realizzazione dei Puc, inclusi quelli derivanti  dalle  assicurazioni
presso l'INAIL, ove non gia' sostenute dalle risorse PON  inclusione,
e per responsabilita' civile dei partecipanti ai  medesimi  progetti.
L'eventuale destinazione di risorse  per  l'adeguamento  dei  sistemi
informativi dei  comuni  deve  essere  inferiore  al  2%  del  valore
complessivo delle risorse assegnate ai sensi dell'art.  3,  comma  2,
lettera a). 
  2.  Ai  sensi  dell'art.  12,  comma  12,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge  n.  4  del  2019,  sono  fatti  salvi  gli   atti   di
programmazione regionale gia' definiti in coerenza con le indicazioni
programmatiche contenute nel Piano di cui al comma 1. Laddove  l'atto
di programmazione fosse anche riferito alle risorse per le annualita'
2019 e 2020, restano ferme le modificazioni per gli effetti di cui al
comma 1, lettere a), b) e d) nonche' la possibilita' di  integrazione
di cui al comma 1, lettera c). 
  3. Laddove gli atti di programmazione regionali di cui al  comma  2
non  fossero  riferiti  al  2020,  e  in  ogni  altro  caso  ritenuto
opportuno, sulla base delle indicazioni programmatiche del  Piano  di
cui al comma 1, nel rispetto e nella valorizzazione  delle  modalita'
di confronto con le autonomie locali  e  favorendo  la  consultazione
delle parti sociali e degli enti del Terzo  settore  territorialmente
rappresentativi in materia di contrasto  alla  poverta',  le  regioni
adottano un atto di programmazione regionale  dei  servizi  necessari
per l'attuazione del Rdc come livello essenziale delle prestazioni, a
valere sulle  risorse  di  cui  al  presente  decreto,  eventualmente
integrate  con  risorse  proprie,  ovvero  afferenti   ai   Programmi
operativi regionali a valere sui fondi strutturali e di  investimento
europei. 
  4. L'atto di programmazione di cui al comma 3 e' redatto secondo le
modalita' di cui all'allegato A e contiene: 
    a) il quadro di contesto; 
    b) le  modalita'  di  attuazione  del  Piano  per  i  servizi  di
contrasto alla Poverta'; 
    c) le risorse finanziarie, incluso l'eventuale ricorso a  risorse
afferenti ai  programmi  operativi  nazionali  e  regionali  riferite
all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e  della  promozione
dell'inclusione sociale nell'ambito del Fondo sociale europeo; 
    d) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati. 
  5. Gli atti di programmazione regionali, di cui al  comma  3,  sono
trasmessi al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  entro
sessanta giorni dall'avvenuta registrazione alla Corte dei conti  del
presente decreto.