Art. 2 Piano per i servizi di contrasto alla Poverta' 1. E' fatto salvo il Piano per i servizi di contrasto alla Poverta', relativo al triennio 2018-2020, approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018, ferme restando le seguenti modificazioni: a) per gli effetti dell'art. 4, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2019, gli obiettivi e le priorita' indicati nel Piano per l'attuazione dei livelli essenziali si intendono riferiti al Rdc, oltre che al ReI fino a conclusione della misura. In particolare, il finanziamento dei servizi finalizzati alla definizione e attuazione del Progetto personalizzato del Rei, si intende riferito ai servizi per il Patto per l'inclusione sociale; b) per gli effetti dell'art. 11, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 4 del 2019, le sezioni del Piano denominate «Le priorita': i punti per l'accesso al REI» e «I punti per l'accesso al REI: l'obiettivo» sono soppresse; c) ai sensi dell'art. 12, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019, le risorse del Fondo Poverta' possono essere anche destinate al finanziamento di eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, necessari a garantire i livelli essenziali, nonche' degli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei Puc, inclusi quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL, ove non gia' sostenute dalle risorse PON inclusione, e per responsabilita' civile dei partecipanti ai medesimi progetti. L'eventuale destinazione di risorse per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni deve essere inferiore al 2% del valore complessivo delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a). 2. Ai sensi dell'art. 12, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019, sono fatti salvi gli atti di programmazione regionale gia' definiti in coerenza con le indicazioni programmatiche contenute nel Piano di cui al comma 1. Laddove l'atto di programmazione fosse anche riferito alle risorse per le annualita' 2019 e 2020, restano ferme le modificazioni per gli effetti di cui al comma 1, lettere a), b) e d) nonche' la possibilita' di integrazione di cui al comma 1, lettera c). 3. Laddove gli atti di programmazione regionali di cui al comma 2 non fossero riferiti al 2020, e in ogni altro caso ritenuto opportuno, sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano di cui al comma 1, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalita' di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla poverta', le regioni adottano un atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del Rdc come livello essenziale delle prestazioni, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente integrate con risorse proprie, ovvero afferenti ai Programmi operativi regionali a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. 4. L'atto di programmazione di cui al comma 3 e' redatto secondo le modalita' di cui all'allegato A e contiene: a) il quadro di contesto; b) le modalita' di attuazione del Piano per i servizi di contrasto alla Poverta'; c) le risorse finanziarie, incluso l'eventuale ricorso a risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale nell'ambito del Fondo sociale europeo; d) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati. 5. Gli atti di programmazione regionali, di cui al comma 3, sono trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'avvenuta registrazione alla Corte dei conti del presente decreto.