Art. 4 Servizi per i Patti per l'inclusione sociale 1. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), sono destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla poverta' di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, come modificato dall'art. 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in favore dei beneficiari del Rei e del Rdc, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo, nei limiti delle risorse disponibili, e secondo le indicazioni del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1 e degli atti di programmazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3. 2. Gli interventi di cui al comma precedente sono finanziabili anche qualora fossero erogati in favore di persone che non beneficiano del Rei o del Rdc, se realizzati per soddisfare i bisogni di assistenza emersi in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 con riferimento al periodo 17 marzo - 16 maggio 2020, ai sensi dell'art. 40, comma 1-ter del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27. 3. Le somme di cui al presente articolo per l'annualita' 2020 sono ripartite al complesso degli ambiti territoriali di ogni regione sulla base dei seguenti indicatori: a) quota regionale sul totale nazionale dei nuclei familiari beneficiari del ReI o del Rdc sulla base del dato, comunicato dall'INPS, aggiornato al mese di agosto 2020, cui e' attribuito un peso del 60%; b) quota di popolazione regionale residente sul totale della popolazione nazionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2020, cui e' attribuito un peso del 40%. 4. Le quote regionali di riparto delle somme di cui al presente articolo, in percentuale del totale nazionale, ottenute secondo la metodologia di cui al comma 3, sono indicate nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 5. Ai fini del trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le quote di riparto tra gli ambiti della stessa regione sono determinate con criteri analoghi a quelli di cui al comma precedente, sulla base dei seguenti indicatori: a) quota di nuclei beneficiari del ReI o del Rdc residenti nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari, sulla base del dato, comunicato dall'INPS, aggiornato al mese di agosto 2020, cui e' attribuito un peso del 60%; b) quota di popolazione residente nell'ambito territoriale sul totale della popolazione regionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1° gennaio 2020, cui e' attribuito un peso del 40%. 6. Le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data dell'emanazione del presente decreto, attraverso il diretto inserimento sulla piattaforma di cui al successivo comma 11, criteri ulteriori ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza ovvero confermano gli indicatori di cui al precedente comma. In ogni caso, nel calcolo della quota attribuita a ciascun ambito, l'indicatore di cui al comma 5, lettera a) non puo' pesare meno del quaranta per cento del totale e l'indicatore di cui al comma 5, lettera b), non meno del quaranta per cento; 7. Entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, le regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il versamento della quota regionale sul bilancio della medesima regione. In tal caso e' necessario che la regione integri la quota servizi del Fondo Poverta' con risorse proprie destinate alle medesime finalita' di rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla poverta'. Non concorrono a tal fine le risorse attribuite alla regione a seguito di riparto di fondi nazionali, cosi' come le risorse a valere sui fondi strutturali e di investimento europei. La regione procede entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a trasferire la quota integrata con le risorse regionali agli ambiti territoriali di competenza, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 5 e 6, notiziandone il Ministero nei successivi trenta giorni secondo lo schema previsto dall'allegato B, parte integrante del presente decreto. 8. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse agli ambiti territoriali di ciascuna regione, ovvero alla regione nei casi di cui al comma 7, una volta valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza dell'atto di programmazione o della sua integrazione, di cui rispettivamente all'art. 2, comma 3 e all'art. 2, comma 2, con le finalita' del Piano nazionale di cui all'art. 2, comma 1. 9. Alle finalita' di cui al presente articolo, concorrono le risorse afferenti al PON inclusione riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito nell'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei ed, in particolare, le risorse gia' assegnate agli ambiti territoriali per il periodo 2017-2019, successivamente esteso a giugno 2021, mediante l'avviso pubblico n. 3 del 2016, adottato con decreto direttoriale n. 229 del 3 agosto 2016 del direttore generale della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' le risorse assegnate agli ambiti territoriali mediante l'avviso pubblico n. 1/2019 - PaIS, adottato con decreto direttoriale n. 332 del 27 settembre 2019. 10. Il monitoraggio sugli interventi realizzati con le risorse di cui all'art. 3 avviene mediante la Piattaforma GEPI, alimentata dagli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che li compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla valutazione multidimensionale, sui Patti per l'inclusione sociale, sugli esiti dei progetti medesimi, nonche', con riferimento all'ambito, con informazioni sull'organizzazione e sulle caratteristiche dei servizi, incluse le professionalita' impiegate. 11. L'erogazione delle risorse per l'anno 2020 e' subordinata all'avvio della rendicontazione su base regionale dell'annualita' precedente. La rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle risorse di cui all'art. 3 del presente decreto avviene con l'inserimento delle informazioni in piattaforma dedicata secondo le modalita' previste per le risorse gia' assegnate agli ambiti territoriali afferenti al PON Inclusione, di cui al comma 9, e, in particolare, secondo quanto previsto al punto 17.1 dell'avviso pubblico n. 3 del 2016 nonche' secondo le modalita' di cui al successivo avviso 1/2019-PaIS.