Art. 4 
 
            Servizi per i Patti per l'inclusione sociale 
 
  1. Le somme di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), sono  destinate
al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali di  contrasto
alla poverta' di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo  n.
147 del 2017, come  modificato  dall'art.  11  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, in favore dei beneficiari del Rei e del  Rdc,  al
fine di garantire l'attuazione dei livelli  essenziali  di  cui  agli
articoli 5 e 6 del medesimo decreto  legislativo,  nei  limiti  delle
risorse disponibili, e secondo le indicazioni del Piano nazionale  di
cui all'art. 2, comma  1  e  degli  atti  di  programmazione  di  cui
all'art. 2, commi 2 e 3. 
  2. Gli interventi di cui  al  comma  precedente  sono  finanziabili
anche  qualora  fossero  erogati  in  favore  di  persone   che   non
beneficiano del Rei o del Rdc, se realizzati per soddisfare i bisogni
di assistenza emersi in  relazione  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 con riferimento al periodo 17 marzo -  16  maggio  2020,  ai
sensi dell'art. 40, comma 1-ter del decreto-legge  n.  18  del  2020,
convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  3. Le somme di cui al presente articolo per l'annualita' 2020  sono
ripartite al complesso degli  ambiti  territoriali  di  ogni  regione
sulla base dei seguenti indicatori: 
    a) quota regionale sul  totale  nazionale  dei  nuclei  familiari
beneficiari del ReI  o  del  Rdc  sulla  base  del  dato,  comunicato
dall'INPS, aggiornato al mese di agosto 2020, cui  e'  attribuito  un
peso del 60%; 
    b) quota di popolazione  regionale  residente  sul  totale  della
popolazione nazionale, secondo i dati Istat aggiornati al 1°  gennaio
2020, cui e' attribuito un peso del 40%. 
  4. Le quote regionali di riparto delle somme  di  cui  al  presente
articolo, in percentuale del totale nazionale,  ottenute  secondo  la
metodologia di cui al comma 3, sono indicate  nella  Tabella  1,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  5. Ai fini del trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali
con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
le quote  di  riparto  tra  gli  ambiti  della  stessa  regione  sono
determinate con criteri analoghi a quelli di cui al comma precedente,
sulla base dei seguenti indicatori: 
    a) quota di nuclei  beneficiari  del  ReI  o  del  Rdc  residenti
nell'ambito territoriale sul totale regionale dei nuclei beneficiari,
sulla base del dato, comunicato  dall'INPS,  aggiornato  al  mese  di
agosto 2020, cui e' attribuito un peso del 60%; 
    b) quota di popolazione residente  nell'ambito  territoriale  sul
totale della popolazione regionale, secondo i dati  Istat  aggiornati
al 1° gennaio 2020, cui e' attribuito un peso del 40%. 
  6. Le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali, entro trenta giorni dalla data dell'emanazione del  presente
decreto, attraverso il diretto inserimento sulla piattaforma  di  cui
al successivo comma 11, criteri ulteriori ai  fini  della  successiva
attribuzione delle risorse  da  parte  del  Ministero  medesimo  agli
ambiti territoriali di rispettiva competenza  ovvero  confermano  gli
indicatori di cui al precedente comma.  In  ogni  caso,  nel  calcolo
della quota attribuita a ciascun ambito, l'indicatore di cui al comma
5, lettera a) non puo' pesare meno del quaranta per cento del  totale
e l'indicatore di cui al comma 5, lettera b), non meno  del  quaranta
per cento; 
  7. Entro trenta giorni dall'emanazione  del  presente  decreto,  le
regioni possono richiedere al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali il  versamento  della  quota  regionale  sul  bilancio  della
medesima regione. In tal caso e' necessario che la regione integri la
quota servizi del Fondo Poverta' con risorse proprie  destinate  alle
medesime finalita' di rafforzamento degli interventi  e  dei  servizi
sociali di contrasto alla poverta'. Non  concorrono  a  tal  fine  le
risorse attribuite  alla  regione  a  seguito  di  riparto  di  fondi
nazionali, cosi' come le risorse a valere sui fondi strutturali e  di
investimento  europei.  La  regione  procede  entro  sessanta  giorni
dall'effettivo versamento delle risorse da parte  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, a trasferire la quota integrata con
le risorse regionali agli  ambiti  territoriali  di  competenza,  nel
rispetto dei criteri di cui ai commi 5 e 6, notiziandone il Ministero
nei successivi trenta giorni secondo lo schema previsto dall'allegato
B, parte integrante del presente decreto. 
  8. Il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  procede
all'erogazione delle risorse agli  ambiti  territoriali  di  ciascuna
regione, ovvero alla regione nei casi di cui al comma  7,  una  volta
valutata, entro trenta giorni dal ricevimento, la coerenza  dell'atto
di programmazione o della sua integrazione,  di  cui  rispettivamente
all'art. 2, comma 3 e all'art. 2, comma 2, con le finalita' del Piano
nazionale di cui all'art. 2, comma 1. 
  9. Alle finalita'  di  cui  al  presente  articolo,  concorrono  le
risorse afferenti al PON inclusione riferite  all'obiettivo  tematico
della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione  sociale
in  coerenza  con  quanto  stabilito  nell'Accordo  di   partenariato
2014-2020 per l'impiego  dei  fondi  strutturali  e  di  investimento
europei ed, in particolare, le risorse  gia'  assegnate  agli  ambiti
territoriali per  il  periodo  2017-2019,  successivamente  esteso  a
giugno 2021, mediante l'avviso pubblico n. 3 del 2016,  adottato  con
decreto direttoriale n. 229 del 3 agosto 2016 del direttore  generale
della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  nonche'  le  risorse
assegnate agli ambiti  territoriali  mediante  l'avviso  pubblico  n.
1/2019 - PaIS, adottato  con  decreto  direttoriale  n.  332  del  27
settembre 2019. 
  10. Il monitoraggio sugli interventi realizzati con le  risorse  di
cui all'art. 3 avviene mediante la Piattaforma GEPI, alimentata dagli
ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni  che  li
compongono, con informazioni, per  ciascun  nucleo  familiare,  sulla
valutazione multidimensionale, sui Patti  per  l'inclusione  sociale,
sugli  esiti  dei  progetti  medesimi,   nonche',   con   riferimento
all'ambito,   con   informazioni    sull'organizzazione    e    sulle
caratteristiche dei servizi, incluse le professionalita' impiegate. 
  11. L'erogazione delle  risorse  per  l'anno  2020  e'  subordinata
all'avvio della rendicontazione  su  base  regionale  dell'annualita'
precedente. La rendicontazione delle spese effettuate a valere  sulle
risorse  di  cui  all'art.  3  del  presente  decreto   avviene   con
l'inserimento delle informazioni in piattaforma dedicata  secondo  le
modalita'  previste  per  le  risorse  gia'  assegnate  agli   ambiti
territoriali afferenti al PON Inclusione, di cui al comma  9,  e,  in
particolare,  secondo  quanto  previsto  al  punto  17.1  dell'avviso
pubblico n. 3 del  2016  nonche'  secondo  le  modalita'  di  cui  al
successivo avviso 1/2019-PaIS.