IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale,
n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  della  Repubblica
italiana n. 142 del 21 giugno 2006,  concernente  l'attuazione  della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista  la   deliberazione   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  227
del  29  settembre  2006  («Manovra  per  il  governo   della   spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista le domande con le quali la societa' Roche Registration  GMBH,
titolare della A.I.C., in data 19  dicembre  2019  e  in  data  29-30
aprile 2020 ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in
regime di rimborso del medicinale MABTHERA (rituximab)  relativamente
alle confezioni con codice A.I.C. nn. 033315021 e 033315019; 
  Visti i pareri della Commissione consultiva  tecnico -  Scientifica
rilasciato nelle sue sedute del 13-15 maggio 2020 e  del  2  novembre
2020; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta del 24-26 novembre 2020; 
  Vista la delibera n. 11  del  28  gennaio  2021  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le  nuove  indicazioni   terapeutiche   del   medicinale   MABTHERA
(rituximab): 
    «Linfoma non-Hodgkin (LNH) 
      MabThera in associazione a chemioterapia  e'  indicato  per  il
trattamento di pazienti pediatrici (di eta' compresa tra  ≥ 6 mesi  e
< 18 anni) con linfoma  diffuso  a  grandi  cellule  B  (DLBCL)  CD20
positivo, linfoma di Burkitt (BL)/leucemia di Burkitt (leucemia acuta
a cellule B mature; BAL) o  linfoma  simil-Burkitt  (BLL)  in  stadio
avanzato precedentemente non trattato. 
      Granulomatosi con poliangite e poliangite microscopica 
  MabThera in associazione con glucocorticoidi  e'  indicato  per  il
trattamento di pazienti adulti con granulomatosi con  poliangite  (di
Wegener) (GPA)  e  poliangite  microscopica  (MPA)  attiva  di  grado
severo. 
  MabThera  in  associazione  con  glucocorticoidi  e'  indicato  per
l'induzione della remissione in pazienti pediatrici (di eta' ≥ 2 e  <
18 anni) con GPA (di Wegener) e MPA attiva di grado grave. 
    Pemfigo volgare 
      MabThera e' indicato per il trattamentodi pazienti con  pemfigo
volgare (PV) da moderato a grave.» sono rimborsate come segue. 
  Confezioni: 
    1 fiala 500 mg 50 ml - A.I.C. n. 033315021/E (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': H; 
    Prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 1.387,72 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.290,29 
    2 fiale 100 mg 10 ml - A.I.C. n. 033315019/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': H; 
    Prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 555,19; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 916,29; 
    Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  Sanitario  Nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Attribuzione    del    requisito    dell'innovazione    terapeutica
condizionata, in  relazione  all'indicazione  terapeutica  negoziata,
«Pemfigo volgare: MabThera e' indicato per il trattamento di pazienti
con pemfigo volgare (PV) da moderato a grave», da cui consegue: 
    l'applicazione delle riduzioni temporanee di legge  di  cui  alle
determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006; 
    l'inserimento nei Prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n.
158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012); 
    l'inserimento negli  elenchi  dei  farmaci  innovativi  ai  sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR).