Per il regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della
specialita'  medicinale  ZERCEPAC  (trastuzumab),   autorizzata   con
procedura centralizzata europea  dalla  Commissione  europea  con  la
decisione C(2020)5240 del 27 luglio 2020  ed  inserita  nel  registro
comunitario dei medicinali con il numero: 
      EU/1/20/1456 
    Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U. 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219  concernente
l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina AIFA del 29 ottobre  2004  («Note  AIFA  2004  -
Revisione delle note CUF»)  e  successive  modificazioni,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  259  del  4
novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  227
del  29  settembre  2006  («Manovra  per  il  governo   della   spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario» e,  in  particolare,
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Vista la domanda presentata in data 4  giugno  2020  con  la  quale
l'azienda Accord Healthcare S.L.U. ha chiesto la classificazione,  ai
fini della rimborsabilita' del medicinale «Zercepac» (trastuzumab); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta  del  16-18  settembre
2020; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella
sua seduta straordinaria del 16 novembre 2020; 
  Vista la deliberazione n. 11 del 28 gennaio 2021 del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
         Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
 
  Alla  specialita'   medicinale   «Zercepac»   (trastuzumab)   nelle
confezioni  indicate  vengono  attribuiti  i   seguenti   numeri   di
identificazione nazionale: 
    confezione: 150 mg polvere  per  concentrato  per  soluzione  per
infusione - 1 flacone - A.I.C. n. 048912012/E (in base 10). 
  Indicazioni terapeutiche: 
Carcinoma mammario metastatico 
  «Zercepac» e' indicato per il trattamento di  pazienti  adulti  con
carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo: 
    in monoterapia per il trattamento di pazienti che hanno  ricevuto
almeno due regimi chemioterapici  per  la  malattia  metastatica.  La
chemioterapia  precedentemente  somministrata  deve  aver   contenuto
almeno una antraciclina e un  taxano,  tranne  nel  caso  in  cui  il
paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I  pazienti  positivi  al
recettore ormonale devono inoltre  non  aver  risposto  alla  terapia
ormonale, tranne nel caso in cui il paziente non sia  idoneo  a  tali
trattamenti; 
    in associazione al paclitaxel per il trattamento di pazienti  che
non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica
e per i quali non e' indicato il trattamento con antracicline; 
    in associazione al docetaxel per il trattamento di  pazienti  che
non  sono  stati  sottoposti  a   chemioterapia   per   la   malattia
metastatica; 
    in associazione ad un inibitore dell'aromatasi nel trattamento di
pazienti in postmenopausa affetti da MBC  positivo  per  i  recettori
ormonali, non precedentemente trattati con trastuzumab. 
Carcinoma mammario in fase iniziale 
  «Zercepac» e' indicato  nel  trattamento  di  pazienti  adulti  con
carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo: 
    dopo  chirurgia,  chemioterapia  (neoadiuvante  o  adiuvante)   e
radioterapia (se applicabile); 
    dopo chemioterapia adiuvante con doxorubicina  e  ciclofosfamide,
in associazione a paclitaxel o docetaxel; 
    in  associazione  a  chemioterapia  adiuvante  con  docetaxel   e
carboplatino; 
    in associazione a chemioterapia neoadiuvante, seguito da  terapia
con «Zercepac» adiuvante, nella malattia localmente avanzata (inclusa
la forma infiammatoria) o in tumori di diametro > 2 cm; 
    «Zercepac»  deve  essere  utilizzato  soltanto  in  pazienti  con
carcinoma mammario metastatico  o  in  fase  iniziale  i  cui  tumori
presentano iperespressione di HER2 o  amplificazione  del  gene  HER2
come determinato mediante un test accurato e convalidato. 
Carcinoma gastrico metastatico 
  «Zercepac» in  associazione  a  capecitabina  o  5-fluorouracile  e
cisplatino  e'  indicato  nel  trattamento  di  pazienti  adulti  con
adenocarcinoma  metastatico   dello   stomaco   o   della   giunzione
gastroesofagea HER2 positivo, che  non  siano  stati  precedentemente
sottoposti a trattamento antitumorale per la malattia metastatica. 
  «Zercepac»  deve  essere  somministrato  soltanto  a  pazienti  con
carcinoma  gastrico  metastatico  (MGC)  i  cui   tumori   presentano
iperespressione  di  HER2,  definita  come  un  risultato   IHC2+   e
confermata da un risultato SISH o FISH, o definita come un  risultato
IHC3+. Devono  essere  utilizzati  metodi  di  determina  accurati  e
convalidati.