IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(Agenzia italiana del farmaco), in attuazione dell'art. 17, comma 10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente   adottati   dal   consiglio    di    amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente con  deliberazione
8 aprile 2016, n. 12 e con  deliberazione  3  febbraio  2016,  n.  6,
approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione
pubblica e il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  della  cui
pubblicazione nel proprio sito istituzionale  e'  stato  dato  avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  della  Repubblica
italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  Sanitario  Nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 227
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 2004/2017 del 6 dicembre  2017,  recante
«Classificazione del medicinale per uso  umano  «Ibrance»,  ai  sensi
dell'art. 8, comma  10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale n. 298 del 22 dicembre 2017; 
  Visto  il  procedimento  avviato  d'ufficio  nei  confronti   della
societa' PFIZER EUROPE MA  EEIG  in  data  11  luglio  2019  per  una
rinegoziazione  del  medicinale  Ibrance  (palbociclib) -   procedura
EMEA/H/C/003853 - di propria titolarita'; 
  Vista la disponibilita' manifestata dalla PFIZER EUROPE MA  EEIG  a
ridefinire con AIFA il proprio accordo negoziale e, conseguentemente,
la  proposta  negoziale  pervenuta  dalla  stessa  relativamente   al
medicinale Ibrance (palbociclib); 
  Visti  i  pareri  espressi  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
dell'AIFA nelle sedute del 6-8 aprile 2020 e 9-12 giugno 2020; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'Agenzia
italiana del farmaco, reso nella  sua  seduta  straordinaria  del  16
novembre 2020; 
  Vista la deliberazione n. 11 del 28 gennaio 2021 del  consiglio  di
amministrazione  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,  adottata   su
proposta del direttore  generale,  concernente  l'approvazione  delle
specialita' medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione  in
commercio  e  rimborsabilita'  da  parte   del   Servizio   sanitario
nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il medicinale IBRANCE (palbociclib) e' rinegoziato alle  condizioni
qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche: 
    «Ibrance» e' indicato per il trattamento del  carcinoma  mammario
localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR)
e negativo al recettore del fattore di crescita  epidermico  umano  2
(HER2): 
    in associazione ad un inibitore dell'aromatasi; 
    in associazione a fulvestrant in donne  che  hanno  ricevuto  una
terapia endocrina precedente. 
  In donne in pre o perimenopausa, la terapia endocrina  deve  essere
associata  ad  un  agonista  dell'ormone  di   rilascio   dell'ormone
luteinizzante (LHRH). 
  Confezioni: 
    75 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PCTFE/PVC/AL) -
21 capsule - A.I.C. n. 045172018/E (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 3.988,92; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 6.583,31; 
    75 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 21  capsule
- A.I.C. n. 045172020/E (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 3.988,92; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 6.583,31; 
    100 mg - capsula rigida - uso orale - blister  (PVC/PCTFE/PVC/AL)
- 21 capsule - A.I.C. n. 045172032/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 3.988,92; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 6.583,31; 
    100 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 21 capsule
- A.I.C. n. 045172044/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 3.988,92; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.583,31; 
    125 mg - capsula rigida - uso orale - blister  (PVC/PCTFE/PVC/AL)
- 21 capsule - A.I.C. n. 045172057/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 3.988,92; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.583,31; 
    125 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 21 capsule
- A.I.C. n. 045172069/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 3.988,92; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 6.583,31. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Conferma di inserimento tra i  farmaci  sottoposti  a  registro  di
monitoraggio AIFA. 
  Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri  utilizzatori
specificatamente individuati dalle  Regioni,  dovranno  compilare  la
scheda raccolta dati informatizzata  di  arruolamento  che  indica  i
pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di  follow-up,   applicando   le
condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
dell'Agenzia,       piattaforma       web       -       all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it, che costituiscono parte integrante
della presente determina. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai
criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati
nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale
dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  L'accordo deve intendersi novativo delle  condizioni  recepite  con
determina AIFA n. 2004/2017 del 6  dicembre  2017,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 298
del 22 dicembre 2017, che, pertanto, si estingue. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.