L'AUTORITA' DI REGOLAZIONE 
                            DEI TRASPORTI 
 
  Nella sua riunione del 22 dicembre 2020; 
  Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214
(di seguito: decreto-legge n. 201/2011), e, in particolare, il  comma
6, come modificato dall'art. 16, comma 1, lettere  a-bis)  e  a-ter),
introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di  conversione  del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (di seguito: decreto-legge n.
109/2018), che dispone che «All'esercizio delle competenze di cui  al
comma 2 e alle attivita' di cui al  comma  3,  nonche'  all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite dalla  legge
si provvede (...) b) mediante un contributo versato  dagli  operatori
economici  operanti  nel  settore  del  trasporto  e  per   i   quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato,  nel  mercato  in  cui  essi
operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attivita'
previste dalla legge, in misura non superiore all'uno per  mille  del
fatturato derivante dall'esercizio delle attivita'  svolte  percepito
nell'ultimo esercizio, con la previsione di soglie di  esenzione  che
tengano  conto  della  dimensione  del  fatturato.  Il  computo   del
fatturato  e'  effettuato  in  modo  da   evitare   duplicazioni   di
contribuzione. Il contributo  e'  determinato  annualmente  con  atto
dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da  parte  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle  finanze.  Nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  ricezione
dell'atto,  possono  essere  formulati  rilievi  cui  l'Autorita'  si
conforma; in  assenza  di  rilievi  nel  termine  l'atto  si  intende
approvato»; 
  Visto il quadro normativo di  riferimento  vigente  in  materia  di
competenze  e  attivita'  attribuite  all'Autorita',   composto,   in
particolare, oltre che dalla norma istituiva di cui al citato art. 37
del decreto-legge n. 201/2011, come da  ultimo  modificato  dall'art.
16, commi 1 e 1-bis del decreto-legge  n.  109/2018,  dalle  seguenti
fonti normative, sia nazionali che europee: il  regolamento  (CE)  n.
1371/2007 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  ottobre
2007,  relativo  ai  diritti  e  agli  obblighi  dei  passeggeri  nel
trasporto ferroviario; la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo
e  del  Consiglio,  dell'11  marzo  2009,   concernente   i   diritti
aeroportuali; il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento  europeo
e  del  Consiglio,  del  22  settembre  2010,  relativo   alla   rete
ferroviaria  europea  per  un   trasporto   merci   competitivo;   il
regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  24  novembre  2010,  relativo  ai  diritti  dei  passeggeri  che
viaggiano via mare e per vie navigabili interne  e  che  modifica  il
regolamento (CE) n. 2006/2004; il regolamento (UE)  n.  181/2011  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai
diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato  con  autobus  e  che
modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;  la  direttiva  2012/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del  21  novembre  2012,  che
istituisce uno spazio ferroviario europeo unico come aggiornata dalla
direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
14 dicembre 2016, «che modifica la direttiva  2012/34/UE  per  quanto
riguarda l'apertura del mercato dei servizi  di  trasporto  nazionale
dei passeggeri  per  ferrovia  e  la  governance  dell'infrastruttura
ferroviaria»;  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2016/545  della
Commissione, del  7  aprile  2016,  sulle  procedure  e  sui  criteri
relativi agli accordi quadro per la ripartizione della  capacita'  di
infrastruttura ferroviaria; il  regolamento  (UE)  n.  1315/2013  del
Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2013,  sugli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea  dei
trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE; l'art. 24,  comma
5-bis del «Codice della strada» di  cui  al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n.  285,  come  integrato  dall'art.  38,  comma  1  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; l'art. 8, comma 3, lettera n) della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il «Riordino della legislazione
in materia  portuale»,  come  introdotto  dall'art.  10  del  decreto
legislativo  4  agosto  2016,  n.  169,  recante   «Riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina  concernente  le
Autorita' portuali di cui alla legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  in
attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera  f)  della  legge  7  agosto
2015, n. 124» e modificato dall'art.  5,  comma  1,  lettera  f)  del
decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232,  recante  «Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo  4  agosto  2016,  n.
169, concernente le Autorita' portuali»;  l'art.  28,  comma  10  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per
la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'art. 17, comma  4,
lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; gli articoli 37 e da
71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24   marzo   2012,   n.   27,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'» incluso l'art. 73, come da ultimo
sostituito dall'art. 10 della legge 3 maggio  2019,  n.  37,  recante
«Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea
2018»; il regolamento delegato (UE) n.  885/2013  della  Commissione,
del  15  maggio  2013,  che  integra  la  direttiva  2010/40/UE   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sui  sistemi   di   trasporto
intelligenti,   in   merito   alla   predisposizione   dei    servizi
d'informazione  sulle  aree  di  parcheggio  sicure  destinate   agli
automezzi pesanti e ai veicoli commerciali; il  regolamento  delegato
(UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013,  che  integra
la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  per
quanto riguarda i dati e le procedure per la  comunicazione  gratuita
agli utenti, ove possibile, di informazioni minime  universali  sulla
viabilita' connesse alla sicurezza stradale; l'art. 13, comma 14  del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  9,  in  materia  di
linee guida sugli aiuti di Stato ad aeroporti e compagnie  aeree;  il
decreto legislativo  17  aprile  2014,  n.  70,  recante  «Disciplina
sanzionatoria per le violazioni delle  disposizioni  del  regolamento
(CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri
nel trasporto ferroviario»; l'art. 29  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014,  n.  116,  in   materia   di   tariffe   elettriche   agevolate
sull'infrastruttura  ferroviaria;  l'art.   1,   comma   11-bis   del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante  «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita' produttive» in materia di  diritti  aeroportuali;  il
decreto legislativo 4 novembre  2014,  n.  169,  recante  «Disciplina
sanzionatoria delle violazioni  delle  disposizioni  del  regolamento
(UE) n. 181/2011, che modifica  il  regolamento  (CE)  n.  2006/2004,
relativo ai diritti  dei  passeggeri  del  trasporto  effettuato  con
autobus»; il decreto legislativo 15  luglio  2015,  n.  112,  recante
«Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio,  del  21  novembre  2012,  che   istituisce   uno   spazio
ferroviario europeo unico» come  da  ultimo  modificato  dal  decreto
legislativo 23 novembre  2018,  n.  139,  recante  «Attuazione  della
direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
14 dicembre 2016, che modifica la  direttiva  2012/34/UE  per  quanto
riguarda l'apertura del mercato dei servizi  di  trasporto  nazionale
dei passeggeri  per  ferrovia  e  la  governance  dell'infrastruttura
ferroviaria»; il decreto legislativo 19 luglio 2015, n. 129,  recante
«Disciplina sanzionatoria delle  violazioni  delle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il  regolamento  (CE)  n.
2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via  mare
e per vie navigabili interne»; gli articoli 167, comma 5 e 178, comma
8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  il  «Codice
dei contratti pubblici»; l'art. 14, comma 5 del  decreto  legislativo
19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica»; l'art. 48 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n.  50,  recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per
le zone  colpite  da  eventi  sismici  e  misure  per  lo  sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96;
l'art. 13-bis del decreto-legge 16  ottobre  2017,  n.  148,  recante
«Disposizioni   urgenti   in   materia   finanziaria   per   esigenze
indifferibili» convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre
2017, n. 172, in materia di concessioni autostradali; il  regolamento
di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017,
relativo  all'accesso  agli  impianti  di  servizio  e   ai   servizi
ferroviari;  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2018/1795   della
Commissione, del 20 novembre 2018, che stabilisce la  procedura  e  i
criteri per l'applicazione  dell'esame  dell'equilibrio  economico  a
norma dell'art. 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento  europeo
e del Consiglio; 
  Visto  il   «Regolamento   concernente   l'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Autorita'», approvato con delibera  dell'Autorita'
n. 61/2016 del 23 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista  la  pianta   organica   dell'Autorita',   come   da   ultimo
rideterminata con delibera n. 27/2019 del 28 marzo 2019; 
  Visto il bilancio di previsione  per  l'anno  2021,  approvato  dal
consiglio  dell'Autorita'  il  22  dicembre   2020,   previo   parere
favorevole del collegio dei revisori, e  preso  atto,  pertanto,  del
fabbisogno stimato per le spese di funzionamento dell'Autorita'; 
  Considerato che l'Autorita' ha  improntato  la  propria  azione  al
contenimento delle spese anche in attuazione delle misure legislative
a riguardo (c.d. spending review); 
  Considerato che il contributo di cui al citato art.  37,  comma  6,
lettera b) del  decreto-legge  n.  201/2011,  costituisce  per  legge
l'unica fonte di entrata dell'Autorita' per far fronte ai suoi  oneri
di funzionamento; 
  Considerato che le modifiche introdotte al citato art. 37, comma 6,
in materia di contributo per il  funzionamento  dell'Autorita'  hanno
precisato la platea dei soggetti tenuti al versamento del contributo,
hanno previsto espressamente  soglie  di  esenzione  in  ragione  del
fatturato e hanno specificato che  il  computo  del  fatturato  debba
evitare duplicazioni di contribuzione; 
  Tenuto  conto  dell'orientamento  giurisprudenziale  maturato   per
effetto di pronunce del Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Piemonte intervenute con riferimento ai settori dei: (i)  servizi  di
trasporto di merci su strada connessi  con  porti,  scali  ferroviari
merci, aeroporti, interporti; (ii) servizi di trasporto di merci  via
mare e per vie navigabili interne; (iii) servizi di  trasporto  aereo
di passeggeri e/o merci, in base al  quale  l'Autorita'  non  avrebbe
dato concreto avvio, nel periodo di riferimento, all'esercizio  delle
competenze o al compimento  delle  attivita'  previste  dalla  legge;
nonche' tenuto conto dell'ancora non  intervenuto  pronunciamento  da
parte del Consiglio di Stato sui ricorsi delle imprese  operanti  nei
suddetti settori; 
  Visto il «Documento ricognitivo sui settori  del  trasporto  per  i
quali  l'Autorita'  ha  concretamente   avviato   l'esercizio   delle
competenze o il compimento delle  attivita'  previste  dalla  legge»,
redatto  dagli  uffici  per   individuare   le   attivita'   compiute
dall'Autorita' nei settori del trasporto per i  quali  la  stessa  ha
concretamente avviato, alla data della presente delibera, nei mercati
in cui essi operano, l'esercizio delle  competenze  o  il  compimento
delle attivita' previste dalla  legge,  il  quale  riveste  carattere
meramente ricognitivo e puo' agevolare l'individuazione del perimetro
contributivo, anche da parte dei soggetti tenuti alla contribuzione; 
  Vista la delibera n. 180/2020 del 5 novembre 2020, con la quale  e'
stato dato avvio alla consultazione pubblica  per  la  determinazione
del contributo per il funzionamento dell'Autorita' di regolazione dei
trasporti per l'anno 2021; 
  Viste le osservazioni  pervenute  nel  corso  della  consultazione,
chiusasi il 30 novembre 2020, di cui alla sopra  citata  delibera  n.
180/2020, pubblicate sul sito web istituzionale dell'Autorita'; 
  Ritenute non accoglibili le osservazioni finalizzate a chiedere  un
generico esonero  o  una  sospensione  generalizzata  di  determinati
settori del trasporto dalla corresponsione  del  contributo  anche  a
causa della crisi economica conseguente alla pandemia da COVID-19,  o
di sollevare intere  categorie  di  operatori  economici  dai  propri
obblighi dichiarativi e contributivi,  in  quanto  manca  attualmente
nell'ordinamento italiano una norma che consenta all'Autorita' di far
fronte alle spese per il proprio funzionamento  attraverso  ulteriori
meccanismi di finanziamento; 
  Ritenute non accoglibili le osservazioni tese  a  circoscrivere  il
mandato dell'Autorita' ai  soli  servizi  di  pubblica  utilita',  in
quanto per  effetto  delle  numerose  attribuzioni  di  competenze  e
attivita' conferite ex lege negli anni e qui menzionate, la sfera  di
azione  dell'Autorita'  riguarda  tutti  i  settori  del   trasporto,
peraltro in linea con quanto evidenziato dal citato decreto-legge  n.
109/2018; 
  Ritenute non accoglibili le osservazioni formulate dagli  operatori
del settore portuale  in  merito  alla  asserita  carenza  totale  di
motivazione circa l'inserimento della categoria  degli  erogatori  di
operazioni e servizi portuali in quanto la nuova  voce  e'  volta  ad
enucleare prestazioni gia' ricomprese nell'alveo della gestione delle
infrastrutture portuali e gia' oggetto  di  concreta  regolazione  da
parte dell'Autorita',  come  riconosciuto  dalla  giurisprudenza  del
Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte; 
  Ritenute non accoglibili, altresi', le osservazioni formulate dagli
operatori del settore portuale volte a qualificare  le  Autorita'  di
sistema portuale quali gestori delle infrastrutture portuali in luogo
dei terminalisti e delle imprese portuali, in quanto detti organismi,
qualificati dalla legge  n.  84  del  1994  come  enti  pubblici  non
economici e pertanto  non  soggetti  a  contribuzione,  non  svolgono
attivita'  economiche  bensi'  rilasciano  concessioni   portuali   e
autorizzazioni alle operazioni portuali ai sensi degli articoli 18  e
16 della medesima legge a soggetti economici per l'espletamento delle
attivita' portuali; 
  Ritenute non accoglibili le osservazioni formulate dagli  operatori
del settore ferroviario merci secondo cui gli stessi  sarebbero  meri
beneficiari dell'attivita' regolatoria dell'Autorita'  non  effettivi
destinatari della medesima, in quanto tale  argomentazione  confligge
attivita' concretamente esercitate in  materia  dall'Autorita'  sulla
base delle attribuzioni di legge; 
  Ritenute non accoglibili, altresi', le osservazioni formulate dagli
operatori del settore di trasporto merci multimodale  in  materia  di
esclusione dei ricavi generati  a  fronte  di  servizi  di  trasporto
offerti all'utenza ma svolti da altri operatori economici soggetti al
contributo  in  quanto,  al  fine  di  evitare  la  duplicazione   di
contribuzione, nel caso di specie,  lo  scomputo  andra'  operato  da
quest'ultimi operatori; 
  Ritenute non accoglibili, altresi' le  osservazioni  formulate  dai
medesimi operatori del settore ferroviario  in  materia  di  traporto
merci volte a conseguire una sospensione degli obblighi  dichiarativi
nonche'  contributivi  riferiti  all'annualita'  2021,  al  pari  dei
settori: (i) servizi di trasporto di merci  su  strada  connessi  con
porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; (ii) servizi di
trasporto di merci via mare  e  per  vie  navigabili  interne;  (iii)
servizi di trasporto aereo di passeggeri  e/o  merci,  in  quanto  il
settore e' stato interessato da  recenti  interventi  di  regolazione
dell'Autorita'  ancora  non  scrutinati,  a  fini  contributivi,  dal
giudice amministrativo; 
  Ritenute non accoglibili le osservazioni formulate con  riferimento
all'esclusione dagli obblighi contributivi fissati per il 2021  degli
operatori economici appartenenti al settore dei servizi di  trasporto
di merci su strada connessi con autostrade, porti,  scali  ferroviari
merci, aeroporti, interporti,  in  quanto  l'art.  37,  comma  6  del
decreto-legge n. 201/2011, nella novellata formulazione, ha  chiarito
che sono  tenuti  alla  contribuzione  gli  operatori  economici  del
settore  del  trasporto  -  sia  gestori  delle  infrastrutture   che
erogatori dei servizi - per i quali l'Autorita'  abbia  concretamente
avviato  nel  mercato  di  riferimento  l'esercizio   delle   proprie
attivita'  e  competenze,  per  esse  dovendosi  intendere  tutte  le
«competenze di cui al comma 2 e alle attivita' di cui al comma 3»,  e
le «altre competenze e alle altre attivita' attribuite dalla  legge»,
e non solo quelle prettamente regolatorie; 
  Ritenute non accoglibili, altresi', le osservazioni degli operatori
economici appartenenti al settore dei servizi di trasporto  di  merci
su strada connessi con autostrade,  porti,  scali  ferroviari  merci,
aeroporti, interporti pervenute in sede  di  consultazione  sul  tema
dell'individuazione del  numero  di  veicoli  nel  limite  di  26.000
(ventiseimila) chilogrammi di capacita' di carico, in quanto trattasi
di criterio presuntivo gia'  adottato  dall'Autorita';  inoltre,  non
viene formulata una proposta alternativa recante l'indicazione di  un
diverso valore o un criterio ragionevolmente applicabile; 
  Ritenute  non   accoglibili   le   doglianze   circa   la   mancata
differenziazione  dell'aliquota  in  base  ai  diversi  settori   del
trasporto  e  alle   differenti   tipologie   di   attivita'   svolte
dall'Autorita', in quanto una simile previsione,  oltre  a  risultare
notevolmente gravosa in termini di gestione amministrativa, contrasta
con la natura di prestazione patrimoniale imposta del contributo, che
non puo' trasformarsi in una  sorta  di  corrispettivo  a  fronte  di
determinate attivita' svolte dall'Autorita'; 
  Ritenute non condivisibili le osservazioni in merito  alla  mancata
applicazione dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti
al fine di ridurre l'aliquota contributiva, in quanto quest'ultimo e'
in ampia parte,  nel  rispetto  dei  principi  di  finanza  pubblica,
vincolato prudenzialmente quale fondo rischi  ed  oneri  connesso  al
protrarsi  del  contenzioso  in  materia   di   contributo   per   il
funzionamento dell'Autorita'; 
  Ritenute non accoglibili le  proposte  di  riduzione  dell'aliquota
contributiva per l'anno 2021 a fronte di azioni di contenimento delle
spese dell'Autorita', in quanto detta azione di contenimento e'  gia'
stata intrapresa dall'Autorita'; 
  Ritenute non accoglibili, altresi', le osservazioni pervenute volte
ad escludere la voce A5 del conto economico dal  fatturato  rilevante
in quanto tale voce comprende anche  contributi  in  conto  esercizio
ovvero proventi o plusvalenze da assimilare ai ricavi  dell'attivita'
principale e, comunque, rimane confermata la possibilita' in capo  al
soggetto tenuto al versamento del contributo di scomputare i ricavi o
proventi conseguiti a fronte di attivita' non ricadenti  nei  settori
di competenza dell'Autorita'; 
  Ritenuto in particolare,  che  i  contributi  in  conto  esercizio,
iscrivibili alla voce A5  del  conto  economico,  abbiano  natura  di
integrazione  dei  ricavi  della  attivita'  caratteristica  o  delle
attivita' accessorie,  diverse  da  quella  finanziaria,  nonche'  di
ricavi derivanti da attivita' nei confronti di enti pubblici in forza
di un contratto di servizio e/o in convenzione  e,  quindi,  comunque
derivanti dallo svolgimento di attivita' economica rilevante ai  fini
dell'assoggettamento al contributo; 
  Ritenute  non  accoglibili  le  osservazioni  volte  ad   escludere
l'imputazione del contributo in capo al  consorzio,  in  luogo  delle
consorziate, in quanto lo stesso e' individuato  quale  titolare  del
contratto di trasporto e comunque, in  caso  di  ricavi  generati  da
imprese riunite in consorzio, permane la possibilita'  per  l'impresa
consorziata di escludere i ricavi derivanti dai servizi di  trasporto
erogati a consorzi titolari di contratti di  trasporto,  al  fine  di
evitare una duplicazione di versamenti  riconducibili  alla  medesima
quota di ricavo; 
  Ritenute non accoglibili  le  osservazioni  formulate  in  sede  di
consultazione volte a innalzare la soglia di  esenzione  relativa  al
2021  in  quanto,  tenuto  conto  delle  piu'  aggiornate  stime   di
fabbisogno per assicurare il funzionamento  dell'Autorita'  nell'anno
2021, risulta necessario mantenere la soglia  di  esenzione  ad  euro
1.800,00 (euro milleottocento/00), mantenendo altresi'  l'obbligo  di
dichiarazione dei dati anagrafici ed economici in capo  alle  imprese
operanti nel settore dei trasporti con fatturato  superiore  ad  euro
3.000.000,00  (euro  tremilioni/00),  in  quanto  entrambi  i  valori
suindicati  consentono  di  salvaguardare  le  microimprese  di   cui
all'art. 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180; 
  Ritenute accoglibili le osservazioni circa la mancata  presenza  di
misure orientate a tenere  in  adeguata  considerazione  gli  impatti
della pandemia da COVID-19 sulla  platea  dei  soggetti  tenuti  agli
obblighi dichiarativi e di versamento del contributo, attraverso  una
diversa rateizzazione del versamento del  contributo,  non  potendosi
invece  operare  riduzioni  del  fatturato  rilevante   o   riduzioni
dell'aliquota contribuiva a causa  della  pandemia  da  COVID-19,  in
assenza di specifici interventi normativi che consentano una  diversa
modalita' per l'Autorita' di reperimento  delle  risorse  finanziarie
necessarie per il proprio funzionamento; 
  Ritenuta  accoglibile  l'osservazione  formulata  dai  gestori  dei
centri  di  movimentazione  merci  (interporti)  volta  a  introdurre
ulteriori voci di scomputo del fatturato rilevante limitatamente alle
sopravvenienze attive da fondo  rischi,  in  quanto  tale  voce  puo'
ritenersi non afferente all'attivita' caratteristica degli  stessi  e
di estendere tale scomputo anche agli altri settori; 
  Ritenuto  altresi'  di   confermare,   alla   luce   dell'attivita'
concretamente posta in essere dall'Autorita',  l'assoggettabilita'  a
contributo, anche per il 2021, dei soggetti operanti nel settore  dei
servizi di trasporto  aereo  di  passeggeri  e/o  merci  nonche'  del
trasporto di merci su strada connesso con  autostrade,  porti,  scali
ferroviari merci, aeroporti, interporti e del trasporto di merci  via
mare e per vie navigabili; 
  Ritenuto tuttavia opportuno, per i suddetti settori,  disporre,  in
via cautelativa, la sospensione  degli  obblighi  dichiarativi  e  di
versamento fino alla definizione dei giudizi tuttora pendenti dinanzi
al giudice amministrativo, con riserva di  procedere  alla  immediata
riscossione del contributo in caso di esito positivo per l'Autorita'; 
  Rilevata la necessita' di  garantire  ai  soggetti  interessati  un
quadro applicativo certo, omogeneo e  conoscibile,  assicurando,  tra
l'altro, il rispetto dei principi  di  economicita',  trasparenza  ed
efficienza  dell'azione  amministrativa   nella   definizione   delle
modalita' di contribuzione, ferma comunque la necessita'  di  ridurre
al minimo gli adempimenti richiesti ai soggetti interessati, i  costi
amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori; 
  Ritenuto alla luce di quanto sopra, che gli operatori  dei  settori
del  trasporto  da  assoggettare  a  contribuzione  in  ragione   dei
presupposti  soggettivi  e  oggettivi  di  legge  siano  quelli   che
esercitano le seguenti attivita': 
    a)  gestione  di  infrastrutture   di   trasporto   (ferroviarie,
portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni); 
    b) gestione degli impianti di servizio ferroviario; 
    c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti); 
    d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto  minimo
di accesso alle infrastrutture ferroviarie); 
    e) operazioni e servizi portuali; 
    f)  servizi  di  trasporto  passeggeri  e/o   merci,   nazionale,
regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni
modalita' effettuato; 
    g) servizio taxi; 
    h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci; 
    i) servizi  di  trasporto  di  passeggeri  via  mare  e  per  vie
navigabili interne; 
    j) servizi di trasporto di passeggeri su strada; 
  Ritenuto altresi' che gli  operatori  che  esercitano  le  seguenti
attivita' siano parimenti da assoggettare a contribuzione, prevedendo
tuttavia per essi  la  sospensione  dell'obbligo  di  versamento  del
contributo fino alla definizione  dei  giudizi  pendenti  dinanzi  al
giudice amministrativo: 
    a)  servizi  di  trasporto  di  merci  su  strada  connessi   con
autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; 
    b) servizi di trasporto di merci via mare e  per  vie  navigabili
interne; 
    c) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci; 
  Ritenuto ai  fini  dell'individuazione  dei  soggetti  tenuti  alla
contribuzione che esercitano servizi di  trasporto  merci  su  strada
connessi con autostrade, porti, scali  ferroviari  merci,  aeroporti,
interporti, di confermare il criterio che include, in via presuntiva,
i  soggetti  che,  al  31  dicembre  2020,  abbiano   nella   propria
disponibilita' veicoli, dotati di  capacita'  di  carico,  con  massa
complessiva  oltre  i  26.000  (ventiseimila)  chilogrammi,   nonche'
trattori  con  peso  rimorchiabile  oltre  i  26.000   (ventiseimila)
chilogrammi, utilizzando la classificazione di cui alla  delibera  n.
5/2020 del 21 ottobre 2020 del Presidente del Comitato  centrale  per
l'Albo nazionale delle persone fisiche e  giuridiche  che  esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi; 
  Rilevato che dalla natura presuntiva del criterio  sopra  descritto
discende che non sia comunque soggetto al versamento  del  contributo
l'operatore economico che, pur avendo  nella  propria  disponibilita'
mezzi di capacita' di carico di massa complessiva superiore a  26.000
(ventiseimila) chilogrammi nonche' trattori  con  peso  rimorchiabile
oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi, non svolga il servizio  di
trasporto in connessione con le suddette infrastrutture; 
  Ritenuto anche alla luce delle valutazioni fin qui esposte e attesa
la necessita' di assicurare la  massima  obiettivita'  e  trasparenza
nell'applicazione del contributo: 
    di intendere il fatturato come  l'importo  risultante  dal  conto
economico alla voce A1 (ricavi delle  vendite  e  delle  prestazioni)
sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci  corrispondenti
per i bilanci redatti secondo  i  principi  contabili  internazionali
IAS/IFRS; 
    di  escludere  dal  totale  dei  ricavi:  (i)  eventuali   ricavi
conseguiti a  fronte  di  attivita'  non  ricadenti  nei  settori  di
competenza dell'Autorita' come individuati nella  presente  delibera;
(ii) i ricavi conseguiti per attivita'  svolte  all'estero;  (iii)  i
contributi  in  conto  impianti  o  investimento  ricevuti  e   fatti
transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto  esercizio
erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  in  forza
di contratti di programma - parte servizi, nella misura massima della
copertura dei costi per il mantenimento  in  piena  efficienza  delle
infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale;  (v)  i  ricavi  dei
soggetti operanti nel settore  della  gestione  delle  infrastrutture
autostradali, derivanti dall'«equivalente incremento della tariffa di
competenza» applicata con l'entrata in vigore  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge  3  agosto  2009,  n.
102,  da  destinarsi  alla  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria
nonche' all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade
in gestione diretta  ANAS  S.p.a.;  (vi)  i  ricavi  derivanti  dalle
attivita' svolte nel mercato  postale  per  le  imprese  titolari  di
autorizzazione per il servizio postale;  (vii)  le  plusvalenze  e  i
proventi straordinari derivanti da  operazioni  di  compravendita  di
beni immobili; (viii) sopravvenienze attive da fondo rischi; 
  Ritenuto in via generale, in conformita' con il  principio  di  non
discriminazione, per le sole imprese non residenti in Italia e  senza
stabile organizzazione nel territorio dello Stato,  di  intendere  il
fatturato pari al volume  d'affari  IVA,  prodotto  nell'anno  solare
precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla
data di pubblicazione della delibera di approvazione del  contributo,
dal  rappresentante  fiscale  o  direttamente  dal  soggetto   estero
mediante identificazione diretta; 
  Ritenuto di dover considerare - per i soli  soggetti  operanti  nel
trasporto aereo di passeggeri e merci (i vettori aerei) ed al fine di
evitare una diversita' di  trattamento  tra  le  imprese  italiane  e
quelle estere non soggette, in  quanto  tali,  alle  norme  contabili
italiane -  il  fatturato  pari  al  volume  d'affari  IVA,  prodotto
nell'anno solare precedente e  risultante  dall'ultima  dichiarazione
IVA presentata alla data di  pubblicazione  della  presente  delibera
relativamente  alle  operazioni  che,  in  dipendenza  di  un   unico
contratto  di  trasporto  aereo,  costituiscono,  per  il   trasporto
passeggeri:  (i)  trasporto  nazionale   eseguito   interamente   nel
territorio dello Stato  ed  assoggettato  ad  aliquota  IVA  del  10%
(tabella  A,  parte  terza,  127-novies,  allegata  al  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 633/1972) -  aliquota  attualmente  in
vigore; (ii) trasporto internazionale, esclusivamente  per  la  parte
territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime  di  non
imponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, n.  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633/1972; per il trasporto  di  merci:
(i) trasporto rilevante ai fini IVA nel  territorio  dello  Stato  ed
assoggettato ad aliquota  IVA  del  22%  -  aliquota  attualmente  in
vigore; (ii) trasporto internazionale, esclusivamente  per  la  parte
territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime  di  non
imponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, n.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 633/1972.  In  tal  modo  le  societa'
operanti  nel  trasporto  aereo,  sia  aventi  sede  in  Italia   che
all'estero, avranno la possibilita' di  corrispondere  il  contributo
unicamente sul fatturato prodotto in Italia; 
  Ritenuto di dover considerare - per i soli  soggetti  operanti  nel
trasporto di passeggeri via mare e per  vie  navigabili  interne,  ad
esclusione delle imprese di cabotaggio  -  il  fatturato  come  sopra
indicato riparametrato in relazione al numero di passeggeri imbarcati
e/o sbarcati nel territorio italiano rispetto  al  numero  totale  di
passeggeri imbarcati e/o  sbarcati  risultanti  dall'ultimo  bilancio
approvato alla data di pubblicazione della presente delibera; 
  Ritenuto per i soli soggetti operanti nella gestione dei centri  di
movimentazione merci (interporti) - escludere dal totale dei  ricavi:
(i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati  servizi  comuni
non ricollegabili all'ambito di  competenza  dell'Autorita';  (ii)  i
ricavi derivanti da  attivita'  meramente  amministrative,  quali  il
supporto per la  regolarizzazione  delle  operazioni  doganali  e  il
rimborso delle accise; 
  Ritenuto al fine di evitare duplicazioni di contribuzione  in  sede
di computo del fatturato, conformemente all'art. 37, comma 6, lettera
b) del decreto-legge n. 201/2011, come da ultimo modificata dal comma
1,  lettera  a-ter)  dell'art.  16  del  decreto-legge  n.  109/2018,
escludere  dal  totale  dei  ricavi:  (i)  i  ricavi  delle   imprese
consorziate derivanti dai servizi di  trasporto  erogati  a  consorzi
eroganti servizi di trasporto; (ii)  negli  altri  casi,  nella  sola
ipotesi di unico contratto  di  trasporto,  i  ricavi  derivanti  dal
riaddebito di prestazioni della  medesima  tipologia  rese  da  altro
operatore  soggetto  al  contributo;   (iii)   i   ricavi   derivanti
dall'attivita' di locazione e di noleggio di mezzi di trasporto; 
  Ritenuto  di  dovere  determinare,  per   assicurare   il   gettito
complessivo  necessario  al  fabbisogno  stimato  per  l'anno   2021,
l'aliquota nella misura dello 0,6 (zero virgola sei)  per  mille  del
fatturato, in misura,  quindi,  inferiore  a  quella  stabilita  come
massima dalla legge; 
  Ritenuto di confermare per l'anno 2021 che il  versamento  non  sia
dovuto per importi contributivi - calcolati in base a quanto previsto
dalla presente delibera - pari  od  inferiori  alla  soglia  di  euro
1.800,00  (milleottocento/00),  ritenuta  congrua  in   ragione   del
principio di economicita' e sostenibilita' dell'azione amministrativa
inerente all'applicazione del prelievo; 
  Ritenuto di prevedere l'obbligo di dichiarazione in capo al  legale
rappresentante o, per le sole imprese non residenti in Italia e senza
stabile  organizzazione  nel  territorio  dello  Stato,  in  capo  al
rappresentante fiscale o direttamente  al  soggetto  estero  mediante
identificazione diretta, delle imprese assoggettate  a  contribuzione
con un fatturato superiore ad euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00),
prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che le esentino dalla
corresponsione del contributo,  in  relazione  all'anno  2021,  fermo
restando il potere sanzionatorio dell'Autorita' in caso di mancata  o
tardiva  trasmissione  della  dichiarazione,  nonche'  qualora  nella
stessa siano riportati dati incompleti o non rispondenti al vero; 
  Ritenuto di  prevedere  espressamente  che  la  mancata  o  tardiva
trasmissione della dichiarazione, nonche' l'indicazione  nel  modello
di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l'applicazione
delle sanzioni di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214; 
  Su proposta del Segretario generale; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                 Soggetti tenuti alla contribuzione 
 
  1.  Sono   tenuti   alla   contribuzione   per   il   funzionamento
dell'Autorita' i soggetti che esercitano una o piu'  delle  attivita'
di seguito elencate: 
    a)  gestione  di  infrastrutture   di   trasporto   (ferroviarie,
portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni); 
    b) gestione degli impianti di servizio ferroviario; 
    c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti); 
    d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto  minimo
di accesso alle infrastrutture ferroviarie); 
    e) operazioni e servizi portuali; 
    f)  servizi  di  trasporto  passeggeri  e/o   merci,   nazionale,
regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni
modalita' effettuato; 
    g) servizio taxi; 
    h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci; 
    i) servizi  di  trasporto  di  passeggeri  via  mare  e  per  vie
navigabili interne; 
    j) servizi di trasporto di passeggeri su strada. 
  2.  Sono  tenuti  altresi'  all'obbligo  di  contribuzione  per  il
funzionamento dell'Autorita' gli operatori che esercitano le seguenti
attivita': 
    a)  servizi  di  trasporto  di  merci  su  strada  connessi   con
autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; 
    b) servizi di trasporto di merci via mare e  per  vie  navigabili
interne; 
    c) servizi di trasporto  aereo  di  passeggeri  e/o  merci.  Agli
stessi operatori si applicano, tuttavia, le disposizioni di cui  agli
articoli 3, comma 3 e 4, comma 3. 
  3. Sono individuate, in via presuntiva, quali soggetti esercenti  i
servizi di trasporto di merci  su  strada  connessi  con  autostrade,
porti, scali  ferroviari  merci,  aeroporti,  interporti  di  cui  al
precedente comma 2, lettera a),  e,  in  quanto  tali  soggetti  alla
contribuzione, le imprese di trasporto merci su strada  che  abbiano,
al 31 dicembre 2020, nella propria disponibilita' veicoli, dotati  di
capacita'  di  carico,  con  massa   complessiva   oltre   i   26.000
(ventiseimila) chilogrammi nonche' trattori  con  peso  rimorchiabile
oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi. 
  4. Nel caso di soggetti  legati  da  rapporti  di  controllo  o  di
collegamento  di  cui  all'art.  2359  del  codice   civile,   ovvero
sottoposti  ad  attivita'  di  direzione  e  coordinamento  ai  sensi
dell'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali
all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto e' tenuto a versare
un autonomo contributo  la  cui  entita'  deve  essere  calcolata  in
relazione ai ricavi  iscritti  a  bilancio  derivanti  dall'attivita'
svolta dalla singola societa'. 
  5. In caso di ricavi generati da imprese riunite in  consorzio,  il
contributo e' versato dal consorzio per le prestazioni di competenza.
Le  imprese  consorziate  sono   comunque   tenute   all'assolvimento
dell'obbligo dichiarativo e, in relazioni alle  prestazioni  estranee
al consorzio, a quello contributivo. 
  6.  Non  sono  tenuti  alla  contribuzione  le  societa'  poste  in
liquidazione e/o  soggette  a  procedure  concorsuali  con  finalita'
liquidative alla data del 31 dicembre 2020. Per le societa' poste  in
liquidazione e/o  soggette  a  procedure  concorsuali  con  finalita'
liquidative a partire dal 1° gennaio 2021, il  contributo  e'  dovuto
per il periodo che decorre da tale data fino a  quella  di  messa  in
liquidazione  e/o  assoggettamento  alla  procedura  concorsuale  con
finalita' liquidativa.