Art. 2 Misura del contributo 1. Per l'anno 2021, il contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorita', dovuto dai soggetti indicati all'art. 1, e' fissato nella misura dello 0,6 (zero virgola sei) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente delibera, in misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge. 2. Per fatturato deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. 3. Dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attivita' non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorita' come individuati nella presente delibera; (ii) i ricavi conseguiti per attivita' svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di contratti di programma - parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall'«equivalente incremento della tariffa di competenza» applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.a.; (vi) i ricavi derivanti dalle attivita' svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (vii) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili; (viii) sopravvenienze attive da fondo rischi. 4. In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato e' considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del contributo dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta. 5. Dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a consorzi eroganti servizi di trasporto; (ii) negli altri casi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dal riaddebito di prestazioni della medesima tipologia rese da altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti dalle attivita' di locazione e noleggio di mezzi di trasporto. 6. Per i soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti) dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorita'; (ii) i ricavi derivanti da attivita' meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise. 7. Il versamento non e' dovuto per importi contributivi pari od inferiori ad euro 1.800,00 (euro milleottocento/00), cifra individuata quale soglia di esenzione. 8. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato e' considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della presente delibera, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (tabella A, parte terza, 127-novies, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. In tal modo le societa' operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all'estero, avranno la possibilita' di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia. 9. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo e' cosi' determinato: a) per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorita' di sistema portuale; b) per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantita' delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento e la quantita' totale delle merci imbarcate e/o sbarcate durante il medesimo esercizio (secondo le unita' di misura comunemente utilizzate per il calcolo delle diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorita' di sistema portuale. Restano escluse dall'applicazione dei suddetti criteri le attivita' svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante e' calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto. Come gia' sopra evidenziato, sono esclusi dal fatturato rilevante i ricavi conseguiti da attivita' svolte all'estero.