Art. 2 
 
                        Misura del contributo 
 
  1. Per l'anno 2021, il contributo per gli  oneri  di  funzionamento
dell'Autorita', dovuto dai soggetti indicati all'art. 1,  e'  fissato
nella misura dello 0,6 (zero virgola sei)  per  mille  del  fatturato
risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di  pubblicazione
della presente  delibera,  in  misura,  quindi,  inferiore  a  quella
stabilita come massima dalla legge. 
  2. Per fatturato deve intendersi  l'importo  risultante  dal  conto
economico alla voce A1 (ricavi delle  vendite  e  delle  prestazioni)
sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci  corrispondenti
per i bilanci redatti secondo  i  principi  contabili  internazionali
IAS/IFRS. 
  3. Dal  totale  dei  ricavi  sono  esclusi:  (i)  eventuali  ricavi
conseguiti a  fronte  di  attivita'  non  ricadenti  nei  settori  di
competenza dell'Autorita' come individuati nella  presente  delibera;
(ii) i ricavi conseguiti per attivita'  svolte  all'estero;  (iii)  i
contributi  in  conto  impianti  o  investimento  ricevuti  e   fatti
transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto  esercizio
erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  in  forza
di contratti di programma - parte servizi, nella misura massima della
copertura dei costi per il mantenimento  in  piena  efficienza  delle
infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale;  (v)  i  ricavi  dei
soggetti operanti nel settore  della  gestione  delle  infrastrutture
autostradali, derivanti dall'«equivalente incremento della tariffa di
competenza» applicata con l'entrata in vigore  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge  3  agosto  2009,  n.
102,  da  destinarsi  alla  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria
nonche' all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade
in gestione diretta  ANAS  S.p.a.;  (vi)  i  ricavi  derivanti  dalle
attivita' svolte nel mercato  postale  per  le  imprese  titolari  di
autorizzazione per il servizio postale;  (vii)  le  plusvalenze  e  i
proventi straordinari derivanti da  operazioni  di  compravendita  di
beni immobili; (viii) sopravvenienze attive da fondo rischi. 
  4. In via generale, per le sole imprese non residenti in  Italia  e
senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato
e' considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare
precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla
data di pubblicazione della delibera di approvazione  del  contributo
dal  rappresentante  fiscale  o  direttamente  dal  soggetto   estero
mediante identificazione diretta. 
  5. Dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) i ricavi  delle  imprese
consorziate derivanti dai servizi di  trasporto  erogati  a  consorzi
eroganti servizi di trasporto; (ii)  negli  altri  casi,  nella  sola
ipotesi di unico contratto  di  trasporto,  i  ricavi  derivanti  dal
riaddebito di prestazioni della  medesima  tipologia  rese  da  altro
operatore soggetto al contributo;  (iii)  i  ricavi  derivanti  dalle
attivita' di locazione e noleggio di mezzi di trasporto. 
  6. Per i soggetti operanti nel settore della gestione di centri  di
movimentazione merci (interporti) dal totale dei ricavi sono esclusi:
(i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati  servizi  comuni
non ricollegabili all'ambito di  competenza  dell'Autorita';  (ii)  i
ricavi derivanti da  attivita'  meramente  amministrative,  quali  il
supporto per la  regolarizzazione  delle  operazioni  doganali  e  il
rimborso delle accise. 
  7. Il versamento non e' dovuto per  importi  contributivi  pari  od
inferiori  ad   euro   1.800,00   (euro   milleottocento/00),   cifra
individuata quale soglia di esenzione. 
  8. Per i soggetti operanti  nel  settore  del  trasporto  aereo  di
passeggeri e/o merci il  fatturato  e'  considerato  pari  al  volume
d'affari IVA,  prodotto  nell'anno  solare  precedente  e  risultante
dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data  di  pubblicazione
della  presente  delibera,  relativamente  alle  operazioni  che,  in
dipendenza di un unico contratto di trasporto  aereo,  costituiscono:
a) per il trasporto  passeggeri:  a1)  trasporto  nazionale  eseguito
interamente nel territorio dello Stato ed  assoggettato  ad  aliquota
IVA del 10% (tabella A, parte terza, 127-novies, allegata al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633),  aliquota
attualmente in vigore; a2) trasporto  internazionale,  esclusivamente
per la parte territorialmente rilevante in  Italia,  assoggettato  al
regime di non imponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, n.  1  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  633/1972;  b)  per  il
trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA  nel  territorio
dello Stato  ed  assoggettato  ad  aliquota  IVA  del  22%,  aliquota
attualmente in vigore; b2) trasporto  internazionale,  esclusivamente
per la parte territorialmente rilevante in  Italia,  assoggettato  al
regime di non imponibilita' ai sensi dell'art. 9, comma 1, n.  2  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. In tal  modo  le
societa' operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia  che
all'estero, avranno la possibilita' di  corrispondere  il  contributo
unicamente sul fatturato prodotto in Italia. 
  9. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per
altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il  fatturato  rilevante
ai fini della determinazione del contributo e' cosi' determinato:  a)
per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per  il  rapporto
tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o  sbarcati  nel  territorio
italiano nell'esercizio  di  riferimento  ed  il  numero  totale  dei
passeggeri imbarcati e/o  sbarcati  durante  il  medesimo  esercizio,
sulla base dei dati  rilevati,  per  il  trasporto  via  mare,  dalle
Autorita' di sistema portuale; b) per il trasporto  merci:  fatturato
moltiplicato per il rapporto tra la quantita' delle  merci  imbarcate
e/o sbarcate nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento  e
la quantita' totale delle merci imbarcate  e/o  sbarcate  durante  il
medesimo  esercizio  (secondo  le  unita'   di   misura   comunemente
utilizzate  per  il  calcolo  delle  diverse   tipologie   di   merce
trasportata), sulla base dei dati  rilevati,  per  il  trasporto  via
mare,  dalle  Autorita'  di   sistema   portuale.   Restano   escluse
dall'applicazione dei suddetti  criteri  le  attivita'  svolte  dalle
imprese  di  cabotaggio  per  le  quali  il  fatturato  rilevante  e'
calcolato con i criteri generali indicati per  tutte  le  imprese  di
trasporto. Come gia' sopra evidenziato, sono  esclusi  dal  fatturato
rilevante i ricavi conseguiti da attivita' svolte all'estero.