Art. 3 
 
                  Termini e modalita' di versamento 
 
  1. Per l'anno 2021 il contributo dei soggetti obbligati deve essere
versato quanto ad un terzo dell'importo  entro  e  non  oltre  il  30
aprile 2021 e quanto ai residui due terzi entro e  non  oltre  il  29
ottobre 2021. Le ulteriori istruzioni relative alle modalita' per  il
versamento   del   contributo   verranno   pubblicizzate   sul   sito
dell'Autorita' www.autorita-trasporti.it 
  2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il  termine
sopra indicato comporta l'avvio  della  procedura  di  riscossione  e
l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire
dalla data di scadenza del termine per il pagamento. E'  fatta  salva
ogni competenza dell'Autorita' in merito all'attivita' di  controllo,
anche avvalendosi di soggetti terzi,  oltre  che  di  escussione  dei
versamenti  omessi,  parziali  o  tardivi,  anche   con   riferimento
all'applicazione dell'interesse legale dovuto. 
  3. In relazione ai soggetti come individuati nell'art. 1, comma  2,
il versamento del contributo per  l'anno  2021  e'  sospeso,  in  via
cautelativa, fino alla definizione dei giudizi  pendenti  dinanzi  al
giudice amministrativo,  con  riserva  di  procedere  alla  immediata
riscossione del contributo in caso di esito positivo per l'Autorita'.