Art. 3 Termini e modalita' di versamento 1. Per l'anno 2021 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato quanto ad un terzo dell'importo entro e non oltre il 30 aprile 2021 e quanto ai residui due terzi entro e non oltre il 29 ottobre 2021. Le ulteriori istruzioni relative alle modalita' per il versamento del contributo verranno pubblicizzate sul sito dell'Autorita' www.autorita-trasporti.it 2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. E' fatta salva ogni competenza dell'Autorita' in merito all'attivita' di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto. 3. In relazione ai soggetti come individuati nell'art. 1, comma 2, il versamento del contributo per l'anno 2021 e' sospeso, in via cautelativa, fino alla definizione dei giudizi pendenti dinanzi al giudice amministrativo, con riserva di procedere alla immediata riscossione del contributo in caso di esito positivo per l'Autorita'.