Art. 4 Dichiarazione 1. Il legale rappresentante o, per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il rappresentante fiscale o direttamente il soggetto estero mediante identificazione diretta, degli operatori individuati al precedente art. 1 con un fatturato superiore ad euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazioni a consorzi, entro il 30 aprile 2021, dichiara all'Autorita' i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorita', dando notizia a quest'ultima dell'avvenuto versamento. 2. La mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonche' l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 3. In relazione ai soggetti come individuati nell'art. 1, comma 2, la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo e' sospesa fino alla definizione dei giudizi pendenti dinanzi al giudice amministrativo.