Art. 4 
 
                            Dichiarazione 
 
  1. Il legale rappresentante o, per  le  imprese  non  residenti  in
Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato,  il
rappresentante fiscale o direttamente  il  soggetto  estero  mediante
identificazione diretta, degli operatori  individuati  al  precedente
art.  1  con  un  fatturato  superiore  ad  euro  3.000.000,00  (euro
tremilioni/00), prescindendo  da  eventuali  esclusioni,  scomputi  o
partecipazioni  a  consorzi,  entro  il  30  aprile  2021,   dichiara
all'Autorita' i dati anagrafici ed economici  richiesti  nel  modello
telematico  all'uopo  predisposto   e   pubblicato   sul   sito   web
dell'Autorita',   dando   notizia   a   quest'ultima    dell'avvenuto
versamento. 
  2. La mancata o tardiva trasmissione della  dichiarazione,  nonche'
l'indicazione nel modello di dati incompleti  o  non  rispondenti  al
vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.  37  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  3. In relazione ai soggetti come individuati nell'art. 1, comma  2,
la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo  e'  sospesa
fino  alla  definizione  dei  giudizi  pendenti  dinanzi  al  giudice
amministrativo.