IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla «Commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il regolamento (CE) n. 1597/2002 della Commissione del 6 settembre 2002, recante «Modalita' di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione»; Visto il regolamento (CE) n. 1598/2002 della Commissione del 6 settembre 2002, recante «Modalita' di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la prestazione di assistenza amministrativa reciproca da parte degli organismi ufficiali degli Stati membri»; Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e successive modifiche ed integrazioni, di «Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione» e in particolare l'art. 2, comma 2, lettere a) e b), che definisce le categorie dei materiali forestali di moltiplicazione «identificati alla fonte» e «selezionati» e l'art. 3 che definisce i requisiti dei materiali di base; Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, art. 10, comma 3, che prevede la redazione di un registro nazionale e di una sua sintesi in forma di elenco, sulla base dei registri istituiti dagli organismi ufficiali regionali e provinciali, da rendere noto alla Commissione europea, agli altri Stati membri e alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto ministeriale n. 17132 del 13 marzo 2015 di istituzione dell'Osservatorio nazionale del pioppo; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e, in particolare l'art. 13, comma 5 che attribuisce alla Commissione tecnica di cui all'art. 14 del decreto legislativo del 10 novembre 2003, n. 386, istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il compito di redigere, conservare e aggiornare il registro nazionale dei materiali di base e coordinare la filiera vivaistica forestale nazionale, secondo modalita' definite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Considerata la necessita' di dare piena attuazione al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, nonche' di individuare criteri omogenei di applicazione in tutto il territorio nazionale; Tenuto conto delle «Rules and regulations» dell'OECD Forest seed and plant scheme (2019); Considerata la comunicazione della Commissione europea del 20 maggio 2020 COM(2020) 380, relativa alla strategia dell'UE sulla biodiversita' per il 2030; Tenuto conto di quanto stabilito dalla Commissione tecnica istituita con decreto interministeriale n. 12077 del 12 dicembre 2018 e nominata con decreto dipartimentale n. 2305 del 13 giugno 2019, riguardo all'istituzione del registro nazionale e alla definizione di criteri minimi comuni per l'individuazione e la gestione dei materiali di base, nel corso della riunione del 22 maggio 2020; Considerata l'approvazione unanime della Commissione tecnica citata, nel corso della riunione del 30 settembre 2020; Tenuto conto del parere positivo rilasciato dal tavolo di concertazione permanente del settore forestale di cui al decreto ministeriale n. 6792 del 26 giugno 2019 nella seduta del 15 ottobre 2020; Preso atto di quanto rappresentato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2020; Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto e' volto alla valorizzazione delle risorse genetiche forestali, attraverso la definizione degli aspetti relativi alla ammissione dei materiali forestali di base nei registri regionali e l'istituzione del registro nazionale dei materiali di base, di seguito nominato registro, con le relative modalita' di tenuta e aggiornamento, in armonia con quanto previsto dalla strategia europea per la biodiversita' 2030 COM(2020) 380. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, dovranno essere impiegati ai fini forestali esclusivamente i materiali forestali di moltiplicazione, intesi come semi e parte di piante, che si otterranno dai materiali di base ammessi nei registri regionali. Per fini forestali si intendono, in sede di applicazione del presente decreto, le attivita' di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonche' le attivita' di arboricoltura da legno e da biomasse, di ripristino e restauro delle aree degradate, la creazione di boschi urbani e periurbani, il ripristino di zone umide e di torbiere, di ecosistemi costieri, anche al fine di contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici.