IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modifiche ed integrazioni, relativo alla «Riforma dell'organizzazione
del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999,
relativa  alla  «Commercializzazione  dei  materiali   forestali   di
moltiplicazione»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modifiche   ed   integrazioni,   relativo   alle   «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
  Visto il regolamento (CE) n.  1597/2002  della  Commissione  del  6
settembre 2002, recante «Modalita' di  applicazione  della  direttiva
1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione  degli
elenchi  nazionali  dei  materiali  di  base  per  la  produzione  di
materiali forestali di moltiplicazione»; 
  Visto il regolamento (CE) n.  1598/2002  della  Commissione  del  6
settembre 2002, recante «Modalita' di  applicazione  della  direttiva
1999/105/CE del Consiglio  per  quanto  riguarda  la  prestazione  di
assistenza  amministrativa  reciproca  da   parte   degli   organismi
ufficiali degli Stati membri»; 
  Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e  successive
modifiche ed integrazioni, di «Attuazione della direttiva 1999/105/CE
relativa  alla  commercializzazione  dei   materiali   forestali   di
moltiplicazione» e in particolare l'art. 2, comma 2, lettere a) e b),
che definisce le categorie dei materiali forestali di moltiplicazione
«identificati alla fonte» e «selezionati» e l'art. 3 che definisce  i
requisiti dei materiali di base; 
  Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003,  n.  386,  art.  10,
comma 3, che prevede la redazione di un registro nazionale e  di  una
sua sintesi in forma di elenco, sulla  base  dei  registri  istituiti
dagli organismi ufficiali regionali e provinciali,  da  rendere  noto
alla Commissione europea, agli altri Stati membri e  alle  regioni  e
Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  17132  del  13  marzo  2015  di
istituzione dell'Osservatorio nazionale del pioppo; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,  recante  «Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali»  e,  in  particolare
l'art. 13, comma 5 che attribuisce alla Commissione  tecnica  di  cui
all'art. 14 del decreto legislativo del 10  novembre  2003,  n.  386,
istituita presso il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali,  il  compito  di  redigere,  conservare  e  aggiornare  il
registro nazionale dei materiali di  base  e  coordinare  la  filiera
vivaistica  forestale  nazionale,  secondo  modalita'  definite   con
decreto  del  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari   e
forestali; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo
2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n.  179,  concernente  la
riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali»; 
  Considerata la necessita'  di  dare  piena  attuazione  al  decreto
legislativo 10 novembre 2003, n. 386, nonche' di individuare  criteri
omogenei di applicazione in tutto il territorio nazionale; 
  Tenuto conto delle «Rules and regulations»  dell'OECD  Forest  seed
and plant scheme (2019); 
  Considerata la  comunicazione  della  Commissione  europea  del  20
maggio 2020 COM(2020) 380,  relativa  alla  strategia  dell'UE  sulla
biodiversita' per il 2030; 
  Tenuto  conto  di  quanto  stabilito  dalla   Commissione   tecnica
istituita con decreto interministeriale n. 12077 del 12 dicembre 2018
e nominata con decreto dipartimentale n. 2305  del  13  giugno  2019,
riguardo all'istituzione del registro nazionale e alla definizione di
criteri  minimi  comuni  per  l'individuazione  e  la  gestione   dei
materiali di base, nel corso della riunione del 22 maggio 2020; 
  Considerata  l'approvazione  unanime  della   Commissione   tecnica
citata, nel corso della riunione del 30 settembre 2020; 
  Tenuto  conto  del  parere  positivo  rilasciato  dal   tavolo   di
concertazione permanente del settore  forestale  di  cui  al  decreto
ministeriale n. 6792 del 26 giugno 2019 nella seduta del  15  ottobre
2020; 
  Preso atto di quanto rappresentato dalla Conferenza permanente  dei
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il presente decreto e' volto alla valorizzazione  delle  risorse
genetiche forestali, attraverso la definizione degli aspetti relativi
alla  ammissione  dei  materiali  forestali  di  base  nei   registri
regionali e l'istituzione del registro  nazionale  dei  materiali  di
base, di seguito nominato registro,  con  le  relative  modalita'  di
tenuta  e  aggiornamento,  in  armonia  con  quanto  previsto   dalla
strategia europea per la biodiversita' 2030 COM(2020) 380. 
  2. Ai sensi dell'art.  1,  comma  1,  del  decreto  legislativo  10
novembre 2003, n. 386, dovranno essere impiegati  ai  fini  forestali
esclusivamente i materiali forestali di moltiplicazione, intesi  come
semi e parte di piante, che  si  otterranno  dai  materiali  di  base
ammessi nei registri regionali. Per fini forestali si  intendono,  in
sede di applicazione  del  presente  decreto,  le  attivita'  di  cui
all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile  2018,  n.  34,
nonche' le attivita' di arboricoltura da  legno  e  da  biomasse,  di
ripristino e restauro delle aree degradate, la  creazione  di  boschi
urbani e periurbani, il ripristino di zone umide e  di  torbiere,  di
ecosistemi costieri, anche al fine di contribuire alla  fornitura  di
servizi ecosistemici.