Art. 2 1. I materiali di base, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, sono classificati in base all'origine, alla provenienza, alla regione di provenienza ed alla categoria. Le indicazioni relative devono essere riportate sia nel certificato principale di identita' (allegato 1), sia negli elenchi nazionali e regionali di cui all'allegato 2, redatti ai sensi del regolamento (CE) n. 1597/2002. 2. I materiali di base, in relazione all'origine, si definiscono autoctoni/indigeni, non autoctoni/non indigeni, di origine sconosciuta, sulla base delle seguenti caratteristiche: a) i materiali di base sono definiti «autoctoni» se provengono da un soprassuolo o fonte di semi autoctoni, intesi come una popolazione di norma continuamente rigenerata tramite rinnovazione naturale. Il soprassuolo o la fonte di semi possono essere rigenerati artificialmente tramite materiali di propagazione provenienti dallo stesso soprassuolo o dalla stessa fonte di semi o da soprassuoli o fonti di semi autoctoni ubicati in loro prossimita'; b) i materiali di base sono definiti «indigeni» se provengono da un soprassuolo o una fonte di semi indigeni intesi come un soprassuolo o una fonte di semi autoctoni o prodotti artificialmente per semina, la cui origine e' situata nella stessa regione di provenienza; c) i materiali di base sono definiti «non autoctoni/non indigeni» se provengono da un soprassuolo o fonte di semi non autoctoni/non indigeni, intesi come un soprassuolo o una fonte di semi la cui origine e' diversa da quelle contemplate dalle lettere a) e b). 3. Qualora l'origine del materiale di base non sia nota, dovra' essere indicata la dicitura «di origine sconosciuta» sia sui registri sia sulla certificazione dei materiali di moltiplicazione prodotti dai materiali di base in parola. 4. Per provenienza si intende il luogo geografico in cui si trova il materiale di base (fonte di semi, soprassuolo, arboreto da seme o genitore). 5. I materiali di base sono classificati in base alla regione di provenienza, intesa come territorio o l'insieme di territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui quali si trovano soprassuoli o fonti di semi sufficientemente omogenei dal punto di vista fenotipico e, ove valutato, dal punto di vista genotipico. In sede di prima applicazione del presente decreto, si confermano le regioni di provenienza indicate nell'allegato 3. Con successivo decreto, si provvedera' ad una loro revisione. 6. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, in relazione alla categoria i materiali di base si classificano in: identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati. 7. Sono ammessi nella categoria «identificati alla fonte» i materiali di base costituiti da una fonte di semi o da un soprassuolo ubicati in una singola regione di provenienza, di cui all'allegato II del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, integrato con quanto riportato in allegato 4. 8. Sono ammessi nella categoria «selezionati» i materiali di base costituiti da un soprassuolo ubicato in una singola regione di provenienza, fenotipicamente selezionati a livello di popolazione e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, integrati con quanto riportato in allegato 4. 9. Sono ammessi nella categoria «qualificati» i materiali di base costituiti da arboreti da seme, da genitori, cloni o miscuglio di cloni cui i componenti sono stati fenotipicamente selezionati a livello individuale e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386. 10. Sono ammessi nella categoria «controllati» i materiali di base costituiti da soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni o miscuglio di cloni. La superiorita' di tali materiali deve essere stata dimostrata per mezzo di prove comparative o tramite una stima calcolata sulla base di una valutazione genetica dei componenti dei materiali di base. Tali materiali devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato V del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386. 11. Gli organismi ufficiali sono competenti per l'iscrizione e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di base ammessi nei registri regionali. I materiali di base sono individuati, previa ispezione formale, dagli organismi ufficiali, o loro delegati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386. 12. Gli organismi ufficiali sono altresi' competenti per l'iscrizione o l'eliminazione dei materiali di base nei registri regionali in base alla valutazione positiva di istanze dei portatori di interesse pubblici o privati o di perdita dei requisiti previsti dalla normativa regionale, conformemente a quanto previsto in merito dai requisiti minimi di cui all'allegato 4;