Art. 3 1. L'elenco dei materiali di base ammessi dalle regioni e dalle province autonome, redatto ai sensi del regolamento (CE) n. 1597/2002, come indicato nell'allegato 2, deve essere trasmesso entro quindici giorni dalla data della sua istituzione/aggiornamento alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, per l'inserimento nel registro nazionale di cui al successivo art. 4. 2. Per l'iscrizione al registro di cloni di pioppo e cloni di altre specie di interesse forestale e' competente l'Osservatorio nazionale del pioppo che comunichera' alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste ogni nuova iscrizione e ogni modifica relativa ai materiali iscritti. 3. Ogni modifica ai registri regionali dovra' essere trasmessa a cura degli organismi ufficiali alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro quindici giorni dalla avvenuta variazione, attraverso la compilazione della scheda di cui all'allegato 2 con l'inserimento dei dati aggiornati.