Art. 3 
 
  1. L'elenco dei materiali di base ammessi  dalle  regioni  e  dalle
province  autonome,  redatto  ai  sensi  del  regolamento   (CE)   n.
1597/2002, come indicato nell'allegato 2, deve essere trasmesso entro
quindici giorni dalla data della sua  istituzione/aggiornamento  alla
Direzione  generale  dell'economia  montana  e  delle  foreste,   per
l'inserimento nel registro nazionale di cui al successivo art. 4. 
  2. Per l'iscrizione al registro di cloni di pioppo e cloni di altre
specie di interesse forestale e' competente l'Osservatorio  nazionale
del pioppo che comunichera'  alla  Direzione  generale  dell'economia
montana e  delle  foreste  ogni  nuova  iscrizione  e  ogni  modifica
relativa ai materiali iscritti. 
  3. Ogni modifica ai registri regionali dovra'  essere  trasmessa  a
cura degli organismi ufficiali alla Direzione generale  dell'economia
montana e  delle  foreste  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  entro  quindici  giorni   dalla   avvenuta
variazione,  attraverso  la  compilazione   della   scheda   di   cui
all'allegato 2 con l'inserimento dei dati aggiornati.