Art. 4 
 
  1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34, e' istituito,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica,  il  registro  nazionale  dei  materiali  di  base,
alimentato dai registri regionali dei materiali di base delle regioni
e Province autonome di Trento e di Bolzano  per  le  specie  elencate
nell'allegato I del decreto legislativo 10  novembre  2003,  n.  386,
presenti  nel  proprio  territorio.  Tale  registro  riporta  i  dati
specifici  relativi  a  ciascun  materiale  di  base  unitamente   al
riferimento unico del registro o codice di identita' (allegato 2); 
  2. Qualora non gia' valutato da  parte  delle  regioni  e  province
autonome alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i
popolamenti gia' iscritti al  libro  nazionale  dei  boschi  da  seme
saranno iscritti dalla Direzione  generale  dell'economia  montana  e
delle foreste nel registro di cui al comma 1 e sara' loro  attribuita
la categoria 2 «selezionati», previa verifica dei requisiti  e  salvo
parere contrario della regione o provincia  autonoma  competente  per
territorio. 
  3. La Direzione generale  dell'economia  montana  e  delle  foreste
provvede  alla   tenuta,   all'aggiornamento   semestrale   ed   alla
pubblicazione sui  siti  web  nazionali  e  comunitari  del  registro
nazionale. 
  4.  In  sede  di  prima  applicazione  del  presente   decreto,   i
popolamenti descritti dal decreto ministeriale 13  luglio  1977,  ove
non inseriti nei registri  regionali,  sono  iscritti  d'ufficio  nel
registro   nazionale   dei   materiali   di   base   alla   categoria
«selezionati».