Art. 4 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il registro nazionale dei materiali di base, alimentato dai registri regionali dei materiali di base delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per le specie elencate nell'allegato I del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, presenti nel proprio territorio. Tale registro riporta i dati specifici relativi a ciascun materiale di base unitamente al riferimento unico del registro o codice di identita' (allegato 2); 2. Qualora non gia' valutato da parte delle regioni e province autonome alla data di entrata in vigore del presente decreto, i popolamenti gia' iscritti al libro nazionale dei boschi da seme saranno iscritti dalla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste nel registro di cui al comma 1 e sara' loro attribuita la categoria 2 «selezionati», previa verifica dei requisiti e salvo parere contrario della regione o provincia autonoma competente per territorio. 3. La Direzione generale dell'economia montana e delle foreste provvede alla tenuta, all'aggiornamento semestrale ed alla pubblicazione sui siti web nazionali e comunitari del registro nazionale. 4. In sede di prima applicazione del presente decreto, i popolamenti descritti dal decreto ministeriale 13 luglio 1977, ove non inseriti nei registri regionali, sono iscritti d'ufficio nel registro nazionale dei materiali di base alla categoria «selezionati».