Art. 6 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, in qualita' di organismo di coordinamento per l'attuazione del presente decreto, trasmette alla Commissione europea l'elenco degli organismi ufficiali responsabili o delle autorita' territoriali delegate. A tale scopo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicheranno tempestivamente alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste qualsiasi variazione degli uffici competenti e dei relativi recapiti. 2. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CE) n. 1598/2002 se i materiali forestali di moltiplicazione vengono trasportati da uno Stato membro a un altro, l'organismo ufficiale dello Stato membro in cui ha sede il fornitore comunica informazioni all'organismo ufficiale dello Stato membro di destinazione. 3. Tali informazioni sono notificate per mezzo di un documento informativo redatto secondo il modello standard previsto dal regolamento (CE) n. 1598/2002 e riportato nell'allegato 5. Le informazioni sono trasmesse entro i tre mesi che seguono la data della spedizione dei materiali forestali di moltiplicazione da parte del fornitore. 4. La Direzione generale dell'economia montana e delle foreste fornira' agli organismi ufficiali, o loro delegati, l'elenco aggiornato degli organismi ufficiali dell'Unione europea. 5. Gli organismi ufficiali o loro delegati potranno avvalersi del competente ufficio della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste per l'invio dei documenti informativi agli organismi ufficiali di altri Stati membri.