Art. 6 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n), del  decreto  legislativo  10
novembre 2003, n. 386, in qualita' di organismo di coordinamento  per
l'attuazione del presente decreto, trasmette alla Commissione europea
l'elenco degli organismi ufficiali  responsabili  o  delle  autorita'
territoriali delegate.  A  tale  scopo,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento  e  Bolzano  comunicheranno  tempestivamente  alla
Direzione generale dell'economia montana e  delle  foreste  qualsiasi
variazione degli uffici competenti e dei relativi recapiti. 
  2. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento  (CE)  n.  1598/2002  se  i
materiali forestali di moltiplicazione  vengono  trasportati  da  uno
Stato membro a un altro, l'organismo ufficiale dello Stato membro  in
cui  ha  sede  il  fornitore  comunica   informazioni   all'organismo
ufficiale dello Stato membro di destinazione. 
  3. Tali informazioni sono notificate  per  mezzo  di  un  documento
informativo  redatto  secondo  il  modello  standard   previsto   dal
regolamento  (CE)  n.  1598/2002  e  riportato  nell'allegato  5.  Le
informazioni sono trasmesse entro i tre  mesi  che  seguono  la  data
della spedizione dei materiali forestali di moltiplicazione da  parte
del fornitore. 
  4. La Direzione generale  dell'economia  montana  e  delle  foreste
fornira'  agli  organismi  ufficiali,  o  loro   delegati,   l'elenco
aggiornato degli organismi ufficiali dell'Unione europea. 
  5. Gli organismi ufficiali o loro delegati potranno  avvalersi  del
competente ufficio della Direzione generale dell'economia  montana  e
delle foreste per l'invio dei documenti  informativi  agli  organismi
ufficiali di altri Stati membri.