IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti
per  l'adeguamento  delle  strutture  di  Governo   in   applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.  244»,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del  16  maggio  2008,
convertito con modificazioni nella  legge  14  luglio  2008,  n.  121
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  753  del  26  settembre  2014
«Individuazione degli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale
dell'Amministrazione   centrale   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il
26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il  quale  viene
disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2019, n. 47 recante  «Regolamento  concernente  l'organizzazione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile
2019, n. 48 recante «Regolamento concernente  l'organizzazione  degli
uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  140
del 21 ottobre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 2019)
recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito  con
legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti  per
il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri»
nella  parte  relativa  agli   interventi   sull'organizzazione   del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n.  1  recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero  dell'universita'   e   della   ricerca,   convertito   con
modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre 2020, n. 164 (registrato alla Corte dei conti il 9 novembre
2020, n. 2126 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  309  del  14
dicembre 2020) recante il «Regolamento  concernente  l'organizzazione
del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il
quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le
risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con
decreto  interministeriale  dei  Ministri  dell'istruzione,   nonche'
dell'universita'  e  della  ricerca.  A  decorrere  dall'acquisizione
dell'efficacia del predetto  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma
17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more
dell'assegnazione delle risorse, e'  autorizzata  la  gestione  sulla
base  delle  assegnazioni  disposte  dal  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca  nell'esercizio  2019,  anche  per
quanto  attiene  alla  gestione  unificata  relativa  alle  spese   a
carattere strumentale di cui all'art. 4  del  decreto  legislativo  7
agosto 1997, n. 279»; 
  Visto il decreto interministeriale n. 117  dell'8  settembre  2020,
adottato di concerto dal  Ministro  dell'istruzione  e  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca, con  il  quale,  si  e'  provveduto
all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020,
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e   della   ricerca   alle   competenti   strutture
dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12,
nonche' alla determinazione dei limiti di  spesa,  per  l'anno  2020,
delle  specifiche  voci  di  bilancio  interessate  dalle  norme   di
contenimento della spesa pubblica; 
  Visto in particolare l'art. 8 del predetto  decreto  con  il  quale
alla Direzione generale per  il  coordinamento  e  la  valorizzazione
della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le
risorse indicate nella tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta
salva  la  gestione  delle  spese  afferenti  ai  capitoli  e   piani
gestionali da affidare alle  strutture  di  servizio  individuate  al
successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale; 
  Visto, infine, il decreto direttoriale n.  1555  del  30  settembre
2020 con quale il direttore generale della Direzione generale per  il
coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi  risultati
ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei  poteri  di
spesa; 
  Vista la legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'art.  1,  comma  870,  recante
l'istituzione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e  tecnologica  (FIRST)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto l'art.  30  del  decreto-legge  n.  5  del  9  febbraio  2012
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica  del  decreto
legislativo 27 luglio 1999,  n.  297,  ai  sensi  del  quale,  per  i
progetti   selezionati   nel   quadro   di   programmi   europei    o
internazionali, non e' prevista la  valutazione  tecnico  scientifica
ex-ante ne' il parere sull'ammissione a finanziamento  da  parte  del
comitato di cui all'art. 7,  comma  2,  del  decreto  legislativo  27
luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83  del  22
giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge  n.  134  del  7
agosto 2012; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L187 del 26 giugno 2014,  che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea
(regolamento generale di esenzione per categoria)  e  in  particolare
l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento
a partire dal giorno 1º luglio 2014; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016,  n.  593,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per
la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli
60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la  ricerca
scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto il decreto  del  Ministro  23  novembre  2020  prot.  n.  861
(registrato alla Corte dei conti  il  10  dicembre  2020  n.  2342  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 17 dicembre  2020)  di
«Proroga delle previsioni di cui al decreto  ministeriale  26  luglio
2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del  regime  di  aiuti  di
Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023; 
  Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016
che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali; 
  Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017  con  cui
sono state approvate le linee guida al decreto  ministeriale  del  26
luglio 2016, n. 593 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23  agosto  2016,
«Disposizioni per la  concessione  delle  agevolazioni  finanziarie»,
adottato dal Ministero in  attuazione  dell'art.  16,  comma  5,  del
citato decreto ministeriale n. 593 del 26  luglio  2016,  cosi'  come
aggiornato con D.D. n. 2705 del 17 ottobre 2018; 
  Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo  2018,  reg.  UCB
del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative
ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed  in
recepimento  delle  direttive  ministeriali  del   suddetto   decreto
direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni  di  cui  al
D.D. n. 2075 del 17 ottobre  2018  con  cui  sono  state  emanate  le
«Procedure   operative»   per   il   finanziamento    dei    progetti
internazionali,  che  disciplinano,  tra  l'altro,  le  modalita'  di
presentazione delle domande di finanziamento nazionale da  parte  dei
proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e  di
gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi  diretti  al  sostegno
delle attivita' di ricerca industriale, estese  a  non  preponderanti
processi di sviluppo  sperimentale  e  delle  connesse  attivita'  di
formazione  del  capitale  umano  nonche'  di  ricerca  fondamentale,
inseriti in accordi e programmi europei e internazionali; 
  Considerato che le procedure operative  per  il  finanziamento  dei
progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n.  593  del
26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico  scientifico
per  la  verifica  della   congruita'   dei   costi   del   programma
d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui
all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n.  593/2016,  per  le
parti   non   effettuate   dalla   struttura   internazionale,    per
l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato  ove
necessario; 
  Visto  l'art.  238,  comma  7,  del decreto-legge  n.  34/2020  che
testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di  cui
all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  puo'  disporre  l'ammissione  al
finanziamento, anche in deroga alle procedure  definite  dai  decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  26
luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18  dicembre  2017,  n.
999, dei soggetti risultati  ammissibili  in  base  alle  graduatorie
adottate in sede internazionale, per la  realizzazione  dei  progetti
internazionali  di  cui  all'art.  18  del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016,  n.
593.» 
  Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi
del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione  al
finanziamento; 
  Ritenuto di poter procedere, nelle  more  della  conclusione  delle
suddette   istruttorie,   ai   sensi   dell'art.   238,   comma    7,
del decreto-legge  n.  34/2020,  all'ammissione   al   finanziamento,
condizionando risolutivamente la stessa e la relativa  sottoscrizione
dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono  comunque
subordinate, altresi', le misure e  le  forme  di  finanziamento  ivi
previste  in  termini  di  calcolo  delle   intensita',   entita'   e
qualificazione dei  costi  e  ogni  altro  elemento  suscettibile  di
variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e
dell'esperto economico finanziario; 
  Vista  la  legge  del  30  dicembre  2010,  n.  240  e   successive
modificazioni ed integrazioni ed in  particolare  l'art.  21  che  ha
istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca; 
  Visto il decreto interministeriale del 19 settembre 2016,  n.  724,
registrato alla Corte dei conti il  15  novembre  2016,  registro  n.
4100, che definisce la ripartizione  delle  risorse  disponibili  sul
Fondo per gli investimenti nella ricerca  scientifica  e  tecnologica
(FIRST), per l'anno 2016; 
  Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, con  il
quale e' stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F.
2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero per l'anno 2016,  dell'importo  complessivo
di euro 8.910.000,00, destinato al  finanziamento,  nella  forma  del
contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito
delle iniziative di cooperazione internazionale elencate; 
  Visto il Memorandum of  Understanding  tra  gli  enti  finanziatori
partecipanti al bando, che disciplina i  diritti  e  i  doveri  delle
parti; 
  Visto il bando transnazionale lanciato dalla JPI Cultural  Heritage
(JPICH) «Conservation, Protection  and  Use»  Call  2019,  pubblicato
dalla JPI in data 14 maggio 2019 con scadenza l'11 settembre  2019  e
che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso
al finanziamento nazionale dei progetti  cui  partecipano  proponenti
italiani; 
  Atteso  che  il  MUR  partecipa  alla  Call  2019  con  il   budget
finalizzato al finanziamento dei  progetti  nazionali  a  valere  sui
fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera  di
impegno n. 5934 del 27 marzo 2019; 
  Considerato l'avviso integrativo n. 1211 del 21 giugno 2019; 
  Vista la decisione finale della Call Steering Committee svoltasi  a
Roma in data 10 dicembre 2019, con la quale e' stata formalizzata  la
graduatoria  delle  proposte  presentate  e,   in   particolare,   la
valutazione positiva espressa nei confronti del progetto  dal  titolo
«PHE - Past Has Ears» avente come obiettivo quello di  sistematizzare
le metodiche di caratterizzazione  acustica  di  edifici  monumentali
esistenti, e di sviluppare tecniche computerizzate di simulazione  da
utilizzare sia per analizzare il comportamento acustico di tali spazi
in  configurazioni  diverse  da  quella  che  ci  e'  pervenuta,   ma
storicamente documentate, e di consentire di ascoltare ora,  mediante
la tecnica detta «auralizzazione», il suono  all'interno  di  edifici
non  piu'  esistenti,  e  con  un  costo  complessivo  pari  a   euro
213.900,00; 
  Vista la nota n. 5914 del 16 aprile 2020,  a  firma  del  dirigente
dell'ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti
della valutazione internazionale effettuata sui  progetti  presentati
in risposta al  bando  e  la  lista  dei  progetti  a  partecipazione
italiana meritevoli di finanziamento, fra i  quali  il  progetto  dal
titolo «PHE - Past Has Ears»; 
  Atteso  che  nel   gruppo   di   ricerca   relativo   al   progetto
internazionale «PHE - Past Has Ears» figura il  proponente  italiano:
Universita' degli studi di Parma; 
  Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016  che
prevede che il capitolato tecnico e  lo  schema  di  disciplinare,  o
qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella  forma  predisposta
dal MUR, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione
delle  attivita'  contrattuali  e   le   eventuali   condizioni   cui
subordinare  l'efficacia  del  provvedimento,   costituiscono   parte
integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento
del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modifiche
ed integrazioni» (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 175  del  28
luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare,
gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono,  prima  della  concessione  da
parte del  soggetto  concedente  aiuti  di  Stato,  la  registrazione
dell'aiuto individuale e  l'espletamento  di  verifiche  tramite  cui
estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente  erogati
al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione
degli aiuti; 
  Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto
ministeriale n. 593/2016,  sono  stati  assolti  mediante  l'avvenuta
iscrizione del progetto approvato,  e  dei  soggetti  fruitori  delle
agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca; 
  Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al  citato  decreto
ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al  quale  il  registro
nazionale  degli  aiuti  di  Stato  (RNA)  ha  rilasciato  il  codice
concessione RNA COR n. 4720354 del 25 gennaio 2021; 
  Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive modifiche  ed  integrazioni»  (Gazzetta  Ufficiale,  Serie
generale, n. 175 del 28 luglio 2017), e' stata  acquisita  la  visura
Deggendorf n. 10685279 del 25 gennaio 2021; 
  Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013,  n.  33:  «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni»; 
  Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190,  «Disposizioni  per  la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia  di
giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 12 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  rubricato
«Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; 
  Vista la DSAN resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, acquisita al prot. MUR n. 16911 in data
6  novembre   2020,   con   la   quale   il   legale   rappresentante
dell'Universita'  degli  studi  di  Parma  dichiara   l'avvio   delle
attivita' progettuali al 1º ottobre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il progetto di cooperazione internazionale «PHE - Past Has Ears»
e' ammesso alle agevolazioni previste, secondo  le  normative  citate
nelle premesse, nella forma, misura, modalita' e condizioni  indicate
nella scheda allegata  al  presente  decreto  (allegato  1),  che  ne
costituisce parte integrante. 
  2. In accordo con il progetto  internazionale,  la  decorrenza  del
progetto e' fissata al  1º  ottobre  2020  e  la  sua  durata  e'  di
trentasei mesi. 
  3. Il finanziamento  sara'  regolamentato  con  le  modalita'  e  i
termini di  cui  all'allegato  disciplinare  (allegato  2)  e  dovra'
svolgersi secondo le modalita' e  i  termini  previsti  nell'allegato
capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i  citati  allegati  facenti
parte integrante del presente decreto.