Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 26 settembre 2014, n. 753 e il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 febbraio 2018, n.
100.
3. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa
ciascun dirigente continua a svolgere i compiti in base agli
incarichi precedentemente assegnati fino al completamento delle
procedure di interpello.
4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano, in ogni caso,
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli di legge e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 gennaio 2021
Il Ministro: Azzolina
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 223