Art. 15 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  26  settembre  2014,  n.  753  e  il  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 febbraio 2018, n.
100. 
  3. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione  amministrativa
ciascun  dirigente  continua  a  svolgere  i  compiti  in  base  agli
incarichi  precedentemente  assegnati  fino  al  completamento  delle
procedure di interpello. 
  4. Dall'attuazione del presente decreto non derivano, in ogni caso,
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  Il presente decreto  sara'  sottoposto  ai  controlli  di  legge  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 5 gennaio 2021 
 
                                                Il Ministro: Azzolina 

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 223