Art. 2
Organizzazione dell'amministrazione centrale
del Ministero
1. Agli uffici di livello dirigenziale non generale sono preposti
dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione dello Stato o
soggetti incaricati ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
2. I Dipartimenti e le Direzioni generali dell'amministrazione
centrale del Ministero sono organizzati in uffici dirigenziali di
livello non generale secondo l'articolazione e con le attribuzioni
indicate negli articoli da 6 a 14.
3. I capi dei Dipartimenti e i direttori generali, con apposito
provvedimento, possono costituire proprie segreterie quali unita'
operative di livello non dirigenziale.