Art. 2 
 
            Organizzazione dell'amministrazione centrale 
                            del Ministero 
 
  1. Agli uffici di livello dirigenziale non generale  sono  preposti
dirigenti  di  seconda  fascia  dell'amministrazione  dello  Stato  o
soggetti incaricati ai sensi dell'art. 19, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. 
  2. I Dipartimenti  e  le  Direzioni  generali  dell'amministrazione
centrale del Ministero sono organizzati  in  uffici  dirigenziali  di
livello non generale secondo l'articolazione e  con  le  attribuzioni
indicate negli articoli da 6 a 14. 
  3. I capi dei Dipartimenti e i  direttori  generali,  con  apposito
provvedimento, possono costituire  proprie  segreterie  quali  unita'
operative di livello non dirigenziale.