Art. 3
Compiti comuni ai dirigenti degli uffici
di livello dirigenziale non generale
1. Il dirigente di un ufficio di livello dirigenziale non generale,
nel settore di propria competenza e nel rispetto delle indicazioni
dipartimentali e direttoriali, svolge, a titolo esemplificativo, i
seguenti compiti:
a) predisposizione di schemi di atti normativi e relative
relazioni illustrative, nonche' predisposizione di provvedimenti
generali di attuazione di norme legislative e regolamentari;
b) elaborazione di schemi di piani, protocolli di intesa,
convenzioni e accordi di programma, nonche' monitoraggio
dell'attuazione degli stessi;
c) supporto ai gruppi di lavoro e ai comitati tecnici costituiti
anche a livello interistituzionale;
d) cura della gestione del contenzioso e, ove necessario,
coordinamento e supporto agli uffici scolastici regionali;
e) svolgimento delle attivita' connesse all'attuazione della
normativa in tema di prevenzione della corruzione e della
trasparenza;
f) svolgimento delle attivita' in tema di trattamento e
protezione dei dati personali ai sensi del regolamento europeo (UE)
2016/679;
g) elaborazione, a supporto degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro, degli elementi informativi per la
predisposizione di risposte agli atti di sindacato ispettivo e agli
altri atti di indirizzo e controllo parlamentare;
h) predisposizione di risposte alle indagini conoscitive della
Corte dei conti e ai rilievi degli altri organi di controllo;
i) gestione dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato;
j) elaborazione di position paper e attivita' di ricerca;
k) predisposizione dei contenuti informativi ai fini della
pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, in raccordo con
gli uffici competenti.