Art. 3 
 
              Compiti comuni ai dirigenti degli uffici 
                di livello dirigenziale non generale 
 
  1. Il dirigente di un ufficio di livello dirigenziale non generale,
nel settore di propria competenza e nel  rispetto  delle  indicazioni
dipartimentali e direttoriali, svolge, a  titolo  esemplificativo,  i
seguenti compiti: 
    a)  predisposizione  di  schemi  di  atti  normativi  e  relative
relazioni  illustrative,  nonche'  predisposizione  di  provvedimenti
generali di attuazione di norme legislative e regolamentari; 
    b)  elaborazione  di  schemi  di  piani,  protocolli  di  intesa,
convenzioni   e   accordi   di   programma,   nonche'    monitoraggio
dell'attuazione degli stessi; 
    c) supporto ai gruppi di lavoro e ai comitati tecnici  costituiti
anche a livello interistituzionale; 
    d)  cura  della  gestione  del  contenzioso  e,  ove  necessario,
coordinamento e supporto agli uffici scolastici regionali; 
    e) svolgimento  delle  attivita'  connesse  all'attuazione  della
normativa  in  tema  di  prevenzione   della   corruzione   e   della
trasparenza; 
    f)  svolgimento  delle  attivita'  in  tema  di   trattamento   e
protezione dei dati personali ai sensi del regolamento  europeo  (UE)
2016/679; 
    g)   elaborazione,   a   supporto   degli   uffici   di   diretta
collaborazione  del  Ministro,  degli  elementi  informativi  per  la
predisposizione di risposte agli atti di sindacato ispettivo  e  agli
altri atti di indirizzo e controllo parlamentare; 
    h) predisposizione di risposte alle  indagini  conoscitive  della
Corte dei conti e ai rilievi degli altri organi di controllo; 
    i) gestione dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato; 
    j) elaborazione di position paper e attivita' di ricerca; 
    k)  predisposizione  dei  contenuti  informativi  ai  fini  della
pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, in  raccordo  con
gli uffici competenti.