Art. 4
Dirigenti con funzione tecnico-ispettiva
1. I posti di dirigente con funzione tecnico-ispettiva, per un
totale di centonovanta unita', sono assegnati all'amministrazione
centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, nel
numero di ventinove, e agli uffici scolastici regionali, in posizione
di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti ai predetti uffici,
nel numero di centosessantuno. I posti assegnati all'amministrazione
centrale sono ripartiti dal Capo del Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione.
2. I dirigenti con funzione tecnico-ispettiva, ferma restando la
collaborazione con il Ministro per la formulazione delle prove
concernenti gli esami di Stato della scuola secondaria di secondo
grado, svolgono i loro compiti con riferimento alle seguenti aree:
sostegno alla progettazione e al supporto dei processi formativi;
supporto al processo di valutazione e autovalutazione;
supporto tecnico-didattico-pedagogico;
funzione ispettiva e supporto tecnico-scientifico per le
tematiche ed i processi definiti dall'amministrazione.
3. Con decreto del Ministro sono determinate le modalita' di
esercizio della funzione tecnico-ispettiva.