Art. 5 
 
Uffici  di  diretta   collaborazione   del   Ministro   e   Organismo
         indipendente di valutazione della performance - OIV 
 
  1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167 e
della tabella A  allegata  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n.  166,  le
unita' di livello dirigenziale non generale assegnate agli Uffici  di
diretta collaborazione del Ministro e all'Organismo  indipendente  di
valutazione della performance - OIV sono determinate  nel  numero  di
sei. 
  2. L'attribuzione delle funzioni e degli obiettivi degli  incarichi
di cui al comma 1 avviene mediante decreto del Capo di Gabinetto.