Art. 5
Uffici di diretta collaborazione del Ministro e Organismo
indipendente di valutazione della performance - OIV
1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167 e
della tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, le
unita' di livello dirigenziale non generale assegnate agli Uffici di
diretta collaborazione del Ministro e all'Organismo indipendente di
valutazione della performance - OIV sono determinate nel numero di
sei.
2. L'attribuzione delle funzioni e degli obiettivi degli incarichi
di cui al comma 1 avviene mediante decreto del Capo di Gabinetto.