IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 69 ha  istituto
il sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS); 
  Visto  il  decreto  interministeriale  31  ottobre  2000,  n.  436,
relativo al regolamento recante norme di attuazione del  citato  art.
69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'art. 1, comma 631,
ha  previsto  la  riorganizzazione  del  sistema  dell'istruzione   e
formazione tecnica superiore, di  cui  all'art.  69  della  legge  17
maggio 1999, n. 144, nonche' il comma 875 del suddetto art. 1,  cosi'
come modificato dall'art. 7, comma 37-ter, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, concernente l'istituzione del «Fondo per l'istruzione e
formazione tecnica superiore»; 
  Visto il decreto-legge 31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.  40,  che  all'art.  13,
comma 2, prevede la configurazione degli Istituti  tecnici  superiori
nell'ambito della predetta riorganizzazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008 recante «linee guida per la riorganizzazione del sistema
di Istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
istituti tecnici superiori»; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni
urgenti  in  materia  di  semplificazione  e  di   sviluppo   e,   in
particolare,  l'art.  52  concernente  misure  di  semplificazione  e
promozione dell'istruzione  tecnico-professionale  e  degli  Istituti
tecnici superiori; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  7  febbraio  2013,  n.   93,
contenente le linee guida in attuazione del  citato  art.  52,  della
legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  Visto l'accordo in Conferenza unificata del 4  agosto  2014,  cosi'
come modificato dall'accordo di Conferenza unificata del 17  dicembre
2015, di definizione dei criteri di riparto a livello  regionale  del
citato Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge n. 296/2006  e
del sistema di monitoraggio  e  valutazione  degli  Istituti  tecnici
superiori; 
  Vista la  legge  3  luglio  2015,  n.  107,  «Riforma  del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in  particolare  l'art.
1, comma 67, che ha incrementato di euro  35.000.000,00  a  decorrere
dal 2020 il Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare l'art. 1,
commi 465, 466 e 467 recanti disposizioni in materia di finanziamento
degli Istituti tecnici superiori; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'art. 1, comma 412,
prevede di destinare nell'anno 2020 euro 15.000.000,00 del  Fondo  di
cui all'art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  a
investimenti in conto capitale non inferiori a euro  400.000  per  la
infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i  processi  di
innovazione tecnologica 4.0; 
  Considerato che la suddetta legge prevede che  le  risorse  vengano
ripartite con decreto del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministero dell'istruzione, previa intesa in  sede  di
Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera  b),  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare  le  disposizioni   attuative
all'art. 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta  del  17
dicembre 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, sono adottati i seguenti  acronimi
e le seguenti definizioni: 
    a) Ministero dello sviluppo economico (da ora MiSE); 
    b) Ministero dell'istruzione (da ora MI); 
    c)  Istituto   nazionale   documentazione   innovazione   ricerca
educativa (da ora INDIRE); 
    d) Istituti tecnici superiori (da ora I.T.S.): le  Fondazioni  di
cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
25 gennaio 2008, «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema  di
istruzione e formazione tecnica superiore  e  la  costituzione  degli
istituti tecnici superiori»; 
    e) sedi: spazi fisici in uso esclusivo agli I.T.S. sulla base  di
titoli di proprieta' o di godimento in cui si svolgono  le  attivita'
istituzionali; 
    f) laboratori: spazi fisici afferenti alle sedi delle  Fondazioni
I.T.S. o virtuali, dotati delle attrezzature adeguate alla conduzione
di didattiche tecniche e/o scientifiche,  di  carattere  sperimentale
e/o produttivo; 
    g) tecnologie  abilitanti:  elenco  delle  tecnologie  abilitanti
individuate dal Piano impresa 4.0, di cui all'allegato 1 del  decreto
del Ministro dello sviluppo economico 30  ottobre  2019  e  ulteriori
tecnologie individuate  con  successivi  provvedimenti  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, rilevanti per il processo di  trasformazione  tecnologica  e
digitale delle imprese».