IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 69 ha istituto il sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS); Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, relativo al regolamento recante norme di attuazione del citato art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'art. 1, comma 631, ha previsto la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonche' il comma 875 del suddetto art. 1, cosi' come modificato dall'art. 7, comma 37-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'istituzione del «Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore»; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che all'art. 13, comma 2, prevede la configurazione degli Istituti tecnici superiori nell'ambito della predetta riorganizzazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 recante «linee guida per la riorganizzazione del sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo e, in particolare, l'art. 52 concernente misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli Istituti tecnici superiori; Visto il decreto interministeriale 7 febbraio 2013, n. 93, contenente le linee guida in attuazione del citato art. 52, della legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto l'accordo in Conferenza unificata del 4 agosto 2014, cosi' come modificato dall'accordo di Conferenza unificata del 17 dicembre 2015, di definizione dei criteri di riparto a livello regionale del citato Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge n. 296/2006 e del sistema di monitoraggio e valutazione degli Istituti tecnici superiori; Vista la legge 3 luglio 2015, n. 107, «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in particolare l'art. 1, comma 67, che ha incrementato di euro 35.000.000,00 a decorrere dal 2020 il Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare l'art. 1, commi 465, 466 e 467 recanti disposizioni in materia di finanziamento degli Istituti tecnici superiori; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'art. 1, comma 412, prevede di destinare nell'anno 2020 euro 15.000.000,00 del Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a investimenti in conto capitale non inferiori a euro 400.000 per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0; Considerato che la suddetta legge prevede che le risorse vengano ripartite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni attuative all'art. 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 17 dicembre 2020; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottati i seguenti acronimi e le seguenti definizioni: a) Ministero dello sviluppo economico (da ora MiSE); b) Ministero dell'istruzione (da ora MI); c) Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa (da ora INDIRE); d) Istituti tecnici superiori (da ora I.T.S.): le Fondazioni di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori»; e) sedi: spazi fisici in uso esclusivo agli I.T.S. sulla base di titoli di proprieta' o di godimento in cui si svolgono le attivita' istituzionali; f) laboratori: spazi fisici afferenti alle sedi delle Fondazioni I.T.S. o virtuali, dotati delle attrezzature adeguate alla conduzione di didattiche tecniche e/o scientifiche, di carattere sperimentale e/o produttivo; g) tecnologie abilitanti: elenco delle tecnologie abilitanti individuate dal Piano impresa 4.0, di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2019 e ulteriori tecnologie individuate con successivi provvedimenti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese».