Art. 4 Forma e intensita' delle agevolazioni 1. Agli I.T.S. di cui all'art. 3 puo' essere concessa un'agevolazione nella forma di contributo diretto alla spesa, nel limite delle risorse finanziarie disponibili. L'agevolazione e' concessa nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 5.