Art. 4 
 
                Forma e intensita' delle agevolazioni 
 
  1.  Agli  I.T.S.  di  cui   all'art.   3   puo'   essere   concessa
un'agevolazione nella forma di contributo  diretto  alla  spesa,  nel
limite  delle  risorse  finanziarie  disponibili.  L'agevolazione  e'
concessa nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili di cui
all'art. 5.