Art. 5 Spese ammissibili 1. Le spese ammissibili debbono riferirsi a investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 iscritti nell'attivo di bilancio, assunti per l'importo risultante dai relativi documenti di acquisto per un importo complessivo non inferiore a euro 400.000, relativi a: a) beni strumentali, materiali e immateriali, con caratteristiche coerenti all'uso delle tecnologie abilitanti e funzionali ai processi di innovazione tecnologica 4.0; b) macchinari, impianti, attrezzature varie, programmi informatici e servizi per le Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) necessari per l'attivazione di corsi che utilizzano le tecnologie abilitanti svolti in modalita' distance learning. 2. Sono inoltre ammissibili, in misura pari a 10 per cento del costo dei beni di cui alle lettere a) e b), le altre spese quali oneri accessori, opere murarie o altre spese generali strettamente pertinenti all'esecuzione del progetto. 3. I beni di cui al comma 1 devono rimanere nella comprovata disponibilita' degli I.T.S. per almeno cinque anni. Se nel corso di tale periodo si verifica il realizzo a titolo oneroso dei beni oggetto dell'agevolazione, non viene meno il beneficio a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca i beni originari con beni nuovi aventi caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione dei beni sostituiti, il beneficio e' proporzionalmente ridotto.