Art. 5 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Le spese ammissibili debbono riferirsi a investimenti effettuati
a decorrere dal 1° gennaio 2020  iscritti  nell'attivo  di  bilancio,
assunti per l'importo risultante dai relativi documenti  di  acquisto
per un importo complessivo non inferiore a euro 400.000, relativi a: 
    a) beni strumentali, materiali e immateriali, con caratteristiche
coerenti all'uso delle tecnologie abilitanti e funzionali ai processi
di innovazione tecnologica 4.0; 
    b)   macchinari,   impianti,   attrezzature   varie,    programmi
informatici e servizi per le  Tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione  (TIC)  necessari  per  l'attivazione  di   corsi   che
utilizzano le tecnologie  abilitanti  svolti  in  modalita'  distance
learning. 
  2. Sono inoltre ammissibili, in misura pari  a  10  per  cento  del
costo dei beni di cui alle lettere a) e  b),  le  altre  spese  quali
oneri accessori, opere murarie o altre  spese  generali  strettamente
pertinenti all'esecuzione del progetto. 
  3. I beni di cui  al  comma  1  devono  rimanere  nella  comprovata
disponibilita' degli I.T.S. per almeno cinque anni. Se nel  corso  di
tale periodo si verifica  il  realizzo  a  titolo  oneroso  dei  beni
oggetto dell'agevolazione, non viene meno il beneficio  a  condizione
che,  nello  stesso  periodo  d'imposta   del   realizzo,   l'impresa
sostituisca i beni originari con beni  nuovi  aventi  caratteristiche
tecnologiche analoghe o superiori.  Nel  caso  in  cui  il  costo  di
acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo  di
acquisizione dei beni sostituiti, il beneficio  e'  proporzionalmente
ridotto.