Art. 6 
 
             Presentazione delle domande di agevolazione 
 
  1. Le istanze  di  accesso  all'agevolazione  di  cui  all'art.  4,
corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e riportanti  l'elenco  e
la quantificazione complessiva delle spese di cui all'art. 5,  devono
essere presentate, nel periodo di apertura  dello  sportello  fissato
con il provvedimento di  cui  al  comma  2,  esclusivamente  per  via
telematica,  attraverso   l'apposita   procedura   informatica   resa
disponibile sul sito internet del MiSE (www.mise.gov.it). 
  2. I contenuti del modello di domanda, le modalita'  e  i  termini,
iniziale e  finale,  di  presentazione  della  medesima  istanza,  le
modalita' di concessione del contributo e gli schemi specifici per la
presentazione delle richieste  di  erogazione  e  la  gestione  delle
stesse, sono definiti con successivo provvedimento a firma  congiunta
del  direttore  generale  per  la  per   la   politica   industriale,
l'innovazione e le PMI del Ministero dello sviluppo economico  e  del
direttore generale per gli ordinamenti scolastici  e  la  valutazione
del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione. 
  3. Trascorso il termine finale per la presentazione  delle  istanze
di agevolazione, a seguito della verifica dei requisiti soggettivi di
ammissibilita'  dell'impresa  richiedente,  della  completezza  della
domanda, effettuata sulla base delle informazioni e dei dati  forniti
dal  richiedente  e  delle  dichiarazioni  rese   dallo   stesso,   e
dell'ammissibilita' delle spese esposte in domanda, con provvedimento
a firma congiunta del direttore  generale  per  la  per  la  politica
industriale, l'innovazione e le  PMI  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e del direttore generale per gli ordinamenti  scolastici  e
la valutazione del sistema  nazionale  di  istruzione  del  Ministero
dell'istruzione e' determinato l'importo delle  spese  ammissibili  e
del contributo concedibile per ciascun I.T.S. beneficiario. 
  4. Nel caso in cui l'importo complessivo dei contributi concedibili
agli  I.T.S.  istanti  sia  superiore  all'ammontare  delle   risorse
disponibili,  con  provvedimento  a  firma  congiunta  del  direttore
generale per la per la politica industriale, l'innovazione e  le  PMI
del Ministero dello sviluppo economico e del direttore  generale  per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale  di
istruzione del Ministero dell'istruzione si procede al riparto  delle
risorse  disponibili  in  proporzione   all'ammontare   delle   spese
ammissibili di cui all'art. 5 presentate da ciascun beneficiario.