Art. 6 Presentazione delle domande di agevolazione 1. Le istanze di accesso all'agevolazione di cui all'art. 4, corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e riportanti l'elenco e la quantificazione complessiva delle spese di cui all'art. 5, devono essere presentate, nel periodo di apertura dello sportello fissato con il provvedimento di cui al comma 2, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito internet del MiSE (www.mise.gov.it). 2. I contenuti del modello di domanda, le modalita' e i termini, iniziale e finale, di presentazione della medesima istanza, le modalita' di concessione del contributo e gli schemi specifici per la presentazione delle richieste di erogazione e la gestione delle stesse, sono definiti con successivo provvedimento a firma congiunta del direttore generale per la per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione. 3. Trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di agevolazione, a seguito della verifica dei requisiti soggettivi di ammissibilita' dell'impresa richiedente, della completezza della domanda, effettuata sulla base delle informazioni e dei dati forniti dal richiedente e delle dichiarazioni rese dallo stesso, e dell'ammissibilita' delle spese esposte in domanda, con provvedimento a firma congiunta del direttore generale per la per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione e' determinato l'importo delle spese ammissibili e del contributo concedibile per ciascun I.T.S. beneficiario. 4. Nel caso in cui l'importo complessivo dei contributi concedibili agli I.T.S. istanti sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, con provvedimento a firma congiunta del direttore generale per la per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione si procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'ammontare delle spese ammissibili di cui all'art. 5 presentate da ciascun beneficiario.