Art. 7 
 
                       Modalita' di erogazione 
 
  1. L'erogazione del contributo e' effettuata  dal  MI  in  un'unica
soluzione,  sulla  base  della  documentazione  di   spesa   inerente
all'acquisizione dei beni di cui all'art. 5, comma  1  e  secondo  le
disposizioni operative fissate con il provvedimento di  cui  all'art.
6, comma 2.