Art. 8 Controlli 1. In ogni fase del procedimento il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'istruzione possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione e presso la sede del beneficiario, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare l'effettiva acquisizione dei beni, il rispetto delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione concessa, la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni fornite dall'I.T.S. beneficiario, nonche' la sussistenza e la regolarita' della documentazione prodotta.