Art. 8 
 
                              Controlli 
 
  1. In ogni  fase  del  procedimento  il  Ministero  dello  sviluppo
economico e il Ministero dell'istruzione possono effettuare controlli
e ispezioni, anche a campione e  presso  la  sede  del  beneficiario,
sulle  iniziative  agevolate,  al  fine  di  verificare   l'effettiva
acquisizione dei beni, il rispetto delle condizioni per la  fruizione
e il mantenimento dell'agevolazione concessa,  la  veridicita'  delle
dichiarazioni  e  informazioni  fornite   dall'I.T.S.   beneficiario,
nonche'  la  sussistenza  e  la  regolarita'   della   documentazione
prodotta.