Art. 9 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente  decreto  sono  revocate,  in
misura totale o parziale, qualora: 
    a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu'  requisiti  di
ammissibilita',  ovvero  il  venir  meno  delle  condizioni  per   la
fruizione e il mantenimento dell'agevolazione concessa; 
    b) risulti essere irregolare e  non  sanabile  la  documentazione
prodotta per fatti comunque imputabili all'I.T.S. beneficiario; 
    c)  risultino  false  le  dichiarazioni   rese   e   sottoscritte
dall'I.T.S. beneficiario; 
    d)  non  siano  rispettati  i  termini  e  le  modalita'  per  la
presentazione delle richieste di erogazione di cui all'art. 6; 
    e) sia riscontrato il mancato  rispetto  del  divieto  di  cumulo
delle agevolazioni di cui all'art. 3; 
    f)  sia  riscontrato  il  mancato  rispetto  di  quanto  previsto
all'art. 5, comma 3.