Art. 9 Revoca delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, qualora: a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero il venir meno delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione concessa; b) risulti essere irregolare e non sanabile la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili all'I.T.S. beneficiario; c) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dall'I.T.S. beneficiario; d) non siano rispettati i termini e le modalita' per la presentazione delle richieste di erogazione di cui all'art. 6; e) sia riscontrato il mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 3; f) sia riscontrato il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 3.