Art. 2 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  La  presente  ordinanza  e'  trasmessa  ai  competenti  organi   di
controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 25 febbraio 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 363