IL DIRETTORE GENERALE 
                            DELLA RICERCA 
 
   Visto  il  decreto-legge  16   maggio   2008,   n.   85   recante:
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - n. 114 del 16 maggio 2008,  convertito  con  modificazioni
nella  legge  14  luglio  2008,  n.  121  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - n. 164 del 15 luglio; 
   Visto il  decreto  ministeriale  n.  753  del  26  settembre  2014
«Individuazione degli uffici di  livello  dirigenziale  non  generale
dell'Amministrazione   centrale   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il
26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il  quale  viene
disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR; 
   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente  l'organizzazione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 
   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente  l'organizzazione
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca»; 
   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  140
del 21 ottobre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 2019)
recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR; 
   Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito  con
legge 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per  il
trasferimento di funzioni e per la  riorganizzazione  dei  Ministeri»
nella  parte  relativa  agli   interventi   sull'organizzazione   del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
   Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1  recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero  dell'universita'   e   della   ricerca,   convertito   con
modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - n. 61 del 9 marzo 2020); 
   Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre 2020, n. 164 (registrato alla Corte dei conti il 9 novembre
2020, n. 2126 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - n. 309 del  14  dicembre  2020)  recante  il  «Regolamento
concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita'  e  della
ricerca»; 
   Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,
il quale dispone «Sino all'acquisizione  dell'efficacia  del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art.  3,  comma
8, le  risorse  finanziarie  sono  assegnate  ai  responsabili  della
gestione con decreto interministeriale dei Ministri  dell'istruzione,
nonche'   dell'universita'   e    della    ricerca.    A    decorrere
dall'acquisizione dell'efficacia del predetto  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, le risorse  sono  assegnate  ai  sensi
dell'art. 21, comma 17, secondo  periodo,  della  legge  31  dicembre
2009,  n.  196.  Nelle  more  dell'assegnazione  delle  risorse,   e'
autorizzata la gestione sulla base delle  assegnazioni  disposte  dal
Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della    ricerca
nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata
relativa alle spese a carattere strumentale di  cui  all'art.  4  del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»; 
  Visto il decreto interministeriale n. 117  dell'8  settembre  2020,
adottato di concerto dal  Ministro  dell'istruzione  e  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca, con  il  quale,  si  e'  provveduto
all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020,
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e   della   ricerca   alle   competenti   strutture
dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12,
nonche' alla determinazione dei limiti di  spesa,  per  l'anno  2020,
delle  specifiche  voci  di  bilancio  interessate  dalle  norme   di
contenimento della spesa pubblica; 
  Visto in particolare l'art. 8 del predetto  decreto  con  il  quale
alla Direzione generale per  il  coordinamento  e  la  valorizzazione
della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le
risorse indicate nella Tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta
salva  la  gestione  delle  spese  afferenti  ai  capitoli  e   piani
gestionali da affidare alle  strutture  di  servizio  individuate  al
successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale; 
  Visto, infine, il d.d. n. 1555 del 30 settembre 2020 con  quale  il
direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la
valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati  ha  attribuito  ai
dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa; 
   Vista la legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (Legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'art.  1,  comma  870,  recante
l'istituzione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e  tecnologica  (FIRST)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
   Visto l'art. 30  del  decreto-legge  n.  5  del  9  febbraio  2012
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica  del  decreto
legislativo 27 luglio 1999,  n.  297,  ai  sensi  del  quale,  per  i
progetti   selezionati   nel   quadro   di   programmi   Europei    o
internazionali, non e' prevista  la  valutazione  tecnico-scientifica
ex-ante ne' il parere sull'ammissione a finanziamento  da  parte  del
Comitato di cui all'art. 7,  comma  2,  del  decreto  legislativo  27
luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; 
   Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del  22
giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge  n.  134  del  7
agosto 2012; 
   Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  L187
del  26  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea
(regolamento generale di esenzione per categoria)  e  in  particolare
l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento
a partire dal giorno 1° luglio 2014; 
   Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n.  593,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana . n.  196  del  23
agosto 2016,  Disposizioni  per  la  concessione  delle  agevolazioni
finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui  al  Titolo
III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica  e  tecnologica»  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
   Visto il decreto del Ministro  23  novembre  2020,  prot.  n.  861
(registrato alla Corte dei conti il  10  dicembre  2020,  n.  2342  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 17 dicembre  2020)  di
«Proroga delle previsioni di cui al decreto  ministeriale  26  luglio
2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del  regime  di  aiuti  di
Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023; 
  Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016
che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali; 
  Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017  con  cui
sono state approvate le linee guida al decreto  ministeriale  del  26
luglio 2016 n. 593 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del  23  agosto  2016,
«Disposizioni per la  concessione  delle  agevolazioni  finanziarie»,
adottato dal Ministero in  attuazione  dell'art.  16,  comma  5,  del
citato decreto ministeriale n. 593 del 26  luglio  2016,  cosi'  come
aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018; 
  Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo  2018,  reg.  UCB
del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative
ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed  in
recepimento  delle  direttive  ministeriali  del   suddetto   decreto
direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni  di  cui  al
d.d. n. 2075 del 17 ottobre  2018  con  cui  sono  state  emanate  le
«Procedure   operative»   per   il   finanziamento    dei    progetti
internazionali,  che  disciplinano,  tra  l'altro,  le  modalita'  di
presentazione delle domande di finanziamento nazionale da  parte  dei
proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e  di
gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi  diretti  al  sostegno
delle attivita' di ricerca industriale, estese  a  non  preponderanti
processi di sviluppo  sperimentale  e  delle  connesse  attivita'  di
formazione  del  capitale  umano  nonche'  di  ricerca  fondamentale,
inseriti in accordi e programmi europei e internazionali; 
  Considerato che le procedure operative  per  il  finanziamento  dei
progetti internazionali ex art 18 decreto ministeriale n. 593 del  26
luglio 2016, prevedono la nomina dell'Esperto tecnico-scientifico per
la verifica della congruita' dei costi del  programma  d'investimento
e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui  all'art.  12,
comma 1, del decreto ministeriale  n.  593/2016,  per  le  parti  non
effettuate dalla struttura  internazionale,  per  l'approvazione  del
capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario; 
  Visto  l'art  238,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  34/2020  che
testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di  cui
all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  puo'  disporre  l'ammissione  al
finanziamento, anche in deroga alle procedure  definite  dai  decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  26
luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18  dicembre  2017,  n.
999, dei soggetti risultati  ammissibili  in  base  alle  graduatorie
adottate in sede internazionale, per la  realizzazione  dei  progetti
internazionali  di  cui  all'art.  18  del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016,  n.
593. 
  Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi
del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione  al
finanziamento; 
  Ritenuto di poter procedere, nelle  more  della  conclusione  delle
suddette  istruttorie,  ai  sensi  dell'art.  238,   comma   7,   del
decreto-legge   n.   34/2020,   all'ammissione   al    finanziamento,
condizionando risolutivamente la stessa e la relativa  sottoscrizione
dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono  comunque
subordinate, altresi', le misure e  le  forme  di  finanziamento  ivi
previste  in  termini  di  calcolo  delle   intensita',   entita'   e
qualificazione dei  costi  e  ogni  altro  elemento  suscettibile  di
variazione in relazione all'esame degli Esperti tecnico scientifici e
dell'esperto economico finanziario; 
  Vista  la  legge  del  30  dicembre  2010,  n.  240  e   successive
modificazioni ed integrazioni ed in  particolare  l'art.  21  che  ha
istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca; 
  Visto il  decreto  interministeriale  n.  208  del  5  aprile  2017
registrato alla Corte dei conti in data 19 maggio 2017, reg.  n.  839
che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per
gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)  per
l'anno 2017; 
  Visto il decreto dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre  2017,  con  il
quale e' stato assunto l'impegno,  sul  P.G.  01  del  capitolo  7245
(Azione 004) e 7345 (Azione 005)  dello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero per l'anno 2017, dell'importo complessivo di euro
9.520.456,00,  di  cui  euro  1.000.000,00  sul  cap.  7245  ed  euro
8.520.456,00 sul cap. 7345, destinato al finanziamento,  nella  forma
del  contributo  alla  spesa,  dei  progetti  di  ricerca  presentati
nell'ambito delle Iniziative di cooperazione internazionale elencate; 
  Visto il Memorandum of  Understanding  tra  gli  enti  finanziatori
partecipanti al bando, che disciplina i  diritti  e  i  doveri  delle
parti; 
  Visto il bando transnazionale lanciato dalla JPI Cultural  Heritage
(JPICH) «Conservation, Protection  and  Use»  Call  2019,  pubblicato
dalla JPI in data 14 maggio 2019 con scadenza l'11 settembre  2019  e
che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso
al finanziamento nazionale dei progetti  cui  partecipano  proponenti
italiani; 
  Atteso  che  il  MUR  partecipa  alla  Call  2019  con  il   budget
finalizzato al finanziamento dei  progetti  nazionali  a  valere  sui
Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera  di
impegno n. 5934 del 27 marzo 2019; 
  Considerato l'avviso integrativo n. 1211 del 21 giugno 2019; 
  Vista la decisione finale della Call Steering Committee svoltasi  a
Roma in data 10 dicembre 2019, con la quale e' stata formalizzata  la
graduatoria  delle  proposte  presentate  e,   in   particolare,   la
valutazione positiva espressa nei confronti del progetto  dal  titolo
«WOODPDLAKE  Archaeological  Wooden  Pile-Dwelling  in  Mediterranean
European lakes:  strategies  for  the  exploitation,  monitoring  and
conservation» avente come obiettivo quello di valutare l'impatto  dei
cambiamenti  climatici  e  degli  eventi  climatici   estremi   sulla
conservazione  e  salvaguardia  dei  siti  palafitticoli  nei   laghi
mediterranei. La ricerca mira a essere fortemente  interdisciplinare,
fondendo l'analisi ambientale (qualita' dell'acqua sedimento e  studi
biologici) dei  laghi  con  l'indagine  archeologica  e  conservativa
condotta  sui  siti  palafitticoli  campione  (WPD),  selezionati  in
WOODPDLAKE e con un costo complessivo pari a euro 416.297,00; 
  Vista la nota n. 5914 del 16 aprile 2020,  a  firma  del  dirigente
dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti
della valutazione internazionale effettuata sui  progetti  presentati
in risposta al  bando  e  la  lista  dei  progetti  a  partecipazione
italiana meritevoli di finanziamento, fra i  quali  il  progetto  dal
titolo   «WOODPDLAKE   Archaeological   Wooden    Pile-Dwelling    in
Mediterranean  European  lakes:  strategies  for  the   exploitation,
monitoring and conservation»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  169
del 2 dicembre 2019 di «Funzioni e organizzazione del Ministero per i
beni e le attivita'  culturali  e  per  il  turismo»,  con  il  quale
all'art. 33 e' riportato che  l'Istituto  centrale  per  il  restauro
subentra all'Istituto superiore per la conservazione e il restauro; 
  Atteso  che  nel   gruppo   di   ricerca   relativo   al   progetto
internazionale «WOODPDLAKE  Archaeological  Wooden  Pile-Dwelling  in
Mediterranean  European  lakes:  strategies  for  the   exploitation,
monitoring and conservation» figurano i seguenti proponenti italiani: 
    Universita' degli studi della Tuscia; 
    Istituto centrale per il restauro (ICR) del Ministero per i  beni
e le attivita' culturali; 
  Visto il Consortium Agreement trasmesso dai beneficiari; 
  Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016  che
prevede che il Capitolato tecnico e  lo  schema  di  disciplinare,  o
qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella  forma  predisposta
dal MUR, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione
delle  attivita'  contrattuali  e   le   eventuali   condizioni   cui
subordinare  l'efficacia  del  provvedimento,   costituiscono   parte
integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modifiche
e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del  28
luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare,
gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono,  prima  della  concessione  da
parte del  Soggetto  concedente  aiuti  di  Stato,  la  registrazione
dell'aiuto individuale e  l'espletamento  di  verifiche  tramite  cui
estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente  erogati
al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione
degli aiuti; 
  Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto
ministeriale n. 593/2016,  sono  stati  assolti  mediante  l'avvenuta
iscrizione del progetto approvato,  e  dei  soggetti  fruitori  delle
agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca; 
  Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al  citato  decreto
ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al  quale  il  Registro
nazionale  degli  aiuti  di  Stato  (RNA)  ha  rilasciato  il  Codice
concessione RNA COR n. 4739711 e n. 4739752 del 28 gennaio 2021; 
  Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive modifiche e  integrazioni»  (Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 175 del 28.07.2017), sono  state  acquisite  le  visure
Deggendorf n. 10722493 e n. 10722501 del 28 gennaio 2021; 
  Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013,  n.  33:  «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni»; 
  Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190,  «Disposizioni  per  la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia  di
giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 12 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  rubricato
«Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; 
  Vista la procura notarile rep. n. 26 rac. n.  20  del  17  dicembre
2020, a firma del dott. Silvio Dottori, notaio in Civitavecchia,  con
la quale il dott. Luigi Ficacci in qualita'  di  direttore  e  legale
rappresentante dell'Istituto centrale per il restauro  del  Ministero
per i beni e le attivita' culturali conferisce  procura  speciale  al
Rettore dell'Universita'  degli  studi  della  Tuscia  prof.  Stefano
Ubertini; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  progetto   di   cooperazione   internazionale   «WOODPDLAKE
Archaeological Wooden Pile-Dwelling in Mediterranean European  lakes:
strategies for the  exploitation,  monitoring  and  conservation»  e'
ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle
premesse, nella forma, misura, modalita' e condizioni indicate  nella
scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne  costituisce
parte integrante; 
  2. In accordo con il progetto  internazionale,  la  decorrenza  del
progetto e' fissata al  1  novembre  2020  e  la  sua  durata  e'  di
trentasei mesi; 
  3. Il finanziamento  sara'  regolamentato  con  le  modalita'  e  i
termini di  cui  all'allegato  disciplinare  (allegato  2)  e  dovra'
svolgersi secondo le modalita' e  i  termini  previsti  nell'allegato
Capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i  citati  allegati  facenti
parte integrante del presente decreto;