Art. 3 Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima». Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 febbraio 2021.