Art. 6 
 
  Gli  oneri  per  interessi,  relativi  all'anno  finanziario  2021,
faranno carico al capitolo 2216 (unita' di  voto  parlamentare  21.1)
dello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli
anni successivi. 
  L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno  finanziario
2023 fara' carico al capitolo che  verra'  iscritto  nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze
per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537  (unita'  di  voto
parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso. 
  L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2
del presente decreto, sara' scritturato, ad ogni cadenza di pagamento
trimestrale, dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare»
e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di  voto  parlamentare  21.1;
codice gestionale 109) dello stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 febbraio 2021 
 
                             p. Il direttore generale del Tesoro      
                                          Iacovoni