((Art. 1 - bis 
 
                Disposizioni in materia di assunzione 
            di personale nelle pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 1, comma  171,  secondo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, le parole: «per il  triennio  2020-2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per il quadriennio 2020-2023». 
  2. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del  personale
amministrativo dell'Avvocatura dello  Stato  e'  incrementata  di  27
posizioni di livello dirigenziale non generale e  di  166  unita'  di
personale dell'Area III. L'Avvocatura dello Stato,  per  il  triennio
2021-2023, e' conseguentemente autorizzata ad assumere,  in  aggiunta
alle  vigenti  facolta'  assunzionali,  con   contratto   di   lavoro
subordinato  a  tempo  indeterminato,  mediante  apposita   procedura
concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale
di 27 unita' di livello dirigenziale non generale  e  di  166  unita'
dell'Area  III,  posizione  economica  F1,  di  cui  5   unita'   con
particolare specializzazione  nello  sviluppo  e  nella  gestione  di
progetti e processi di trasformazione tecnologica e  digitale.  Nella
procedura concorsuale per la copertura delle  posizioni  dirigenziali
di cui al secondo periodo puo' essere prevista  una  riserva  per  il
personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso
per dirigente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi  a
concorso. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa
di 930.885 euro per l'anno 2021, di 9.308.845 euro per l'anno 2022  e
di 11.170.614 euro annui a  decorrere  dall'anno  2023;  ai  relativi
oneri si provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Nelle more della
conclusione della procedura concorsuale di cui ai periodi  precedenti
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, l'Avvocatura dello  Stato
e' autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso  di  specifica  ed
elevata competenza nello sviluppo e  nella  gestione  di  progetti  e
processi  di  trasformazione   tecnologica   e   digitale,   mediante
conferimento  di  non  piu'  di  cinque  incarichi  individuali,  con
contratto di lavoro autonomo della durata massima di dodici mesi,  ai
sensi dell'articolo 7, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, con equiparazione,  ai  fini  economici,  al  personale
appartenente all'Area III, posizione economica  F1,  a  valere  sulle
risorse di cui al presente  comma,  per  una  spesa  massima  pari  a
219.436 euro. Conseguentemente, le assunzioni  nel  medesimo  profilo
professionale,  di  cui  al  secondo  periodo,  sono  effettuate  con
decorrenza non antecedente alla scadenza dei  predetti  contratti  di
lavoro autonomo. 
  3. All'articolo  1,  comma  321,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «per il  triennio  2019-2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «per il quadriennio 2019-2022». 
  4. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del  personale
non dirigenziale della giustizia amministrativa e' incrementata di 39
unita' dell'Area III. A tale fine,  per  il  triennio  2021-2023,  in
aggiunta  alle  vigenti  facolta'  assunzionali,  e'  autorizzato  il
reclutamento  con   contratto   di   lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato, anche mediante lo  scorrimento  delle  graduatorie  di
concorsi pubblici banditi dalla giustizia  amministrativa,  ancorche'
unitamente ad altre amministrazioni, di  un  contingente  pari  a  45
unita' di personale non dirigenziale  da  inquadrare  nell'Area  III,
posizione economica  F1.  Per  l'attuazione  del  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di 1.882.582 euro per l'anno 2021 e di 2.259.098
euro annui a decorrere dall'anno 2022; ai relativi oneri si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  5. All'articolo 1, comma 320-bis, quinto periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «sono autorizzate  per  l'anno
2020» sono inserite le seguenti: «nonche' per il triennio 2021-2023». 
  6. Per assicurare la costante presenza  di  un  congruo  numero  di
magistrati  presso  ciascuna  sezione  del  Consiglio  di  Stato,  la
relativa dotazione organica e' incrementata  di  tre  consiglieri  di
Stato nell'anno 2021, di tre consiglieri  di  Stato  nell'anno  2022,
nonche', nell'anno 2023, di ulteriori tre consiglieri di Stato  e  di
un presidente di sezione del Consiglio di Stato, per  complessive  10
unita'. Per il miglior funzionamento della  giustizia  amministrativa
di primo grado,  tenuto  conto  della  necessita'  di  potenziare  in
particolare la sede di Roma del  Tribunale  amministrativo  regionale
del Lazio, la relativa  dotazione  organica  e'  incrementata  di  20
unita' fra referendari, primi referendari e consiglieri di  Tribunale
amministrativo regionale, da assegnare in misura non  inferiore  alla
meta' alla predetta sede. Per le finalita' di cui al presente  comma,
la giustizia amministrativa e' autorizzata ad assumere, nel  triennio
2021-2023,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali   previste   a
legislazione vigente, venti referendari di  Tribunale  amministrativo
regionale, nonche' dieci consiglieri  di  Stato,  tre  dei  quali  in
ciascuno degli anni 2021 e 2022 e quattro dei quali  nell'anno  2023,
per una spesa di 258.678 euro per l'anno 2021, di 3.297.865 euro  per
l'anno 2022, di 3.948.017 euro per l'anno 2023, di 4.763.503 euro per
l'anno 2024, di 5.173.896 euro per l'anno 2025, di 5.355.511 euro per
l'anno 2026, di 5.429.688 euro per l'anno 2027, di 5.495.660 euro per
l'anno 2028, di 6.419.002 euro per l'anno 2029 e  di  6.432.217  euro
annui a decorrere dall'anno 2030. Agli oneri di cui al presente comma
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione   del   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   27   dicembre    2004,    n.    307.
Conseguentemente, alla tabella A allegata alla legge 27 aprile  1982,
n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla voce: «Presidenti di Sezione del Consiglio  di  Stato»,  le
parole: «n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «n. 23»; 
  b) alla voce: «Consiglieri di Stato»,  le  parole:  «n.  102»  sono
sostituite dalle seguenti: «n. 111»; 
  c) alla voce: «Consiglieri di Tribunale  amministrativo  regionale,
Primi Referendari e Referendari», le parole: «n. 403» sono sostituite
dalle seguenti: «n. 423». 
  7. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 854 e' sostituito dal seguente: 
  «854. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo  da  ripartire  con  una  dotazione  di
36.965.095 euro per l'anno 2021, di 167.093.928 euro per l'anno 2022,
di 298.318.044 euro per l'anno 2023, di 306.769.659 euro  per  l'anno
2024, di 311.958.532 euro per l'anno 2025, di  312.441.871  euro  per
l'anno 2026, di 313.213.197 euro per l'anno 2027, di 313.969.732 euro
per l'anno 2028, di 314.477.390 euro per l'anno 2029, di  315.297.328
euro per l'anno  2030,  di  315.618.747  euro  per  l'anno  2031,  di
315.859.810 euro per l'anno  2032  e  di  315.998.714  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni
di  personale  a  tempo  indeterminato,  in  aggiunta  alle  facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente»; 
  b) al comma 884 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  le
medesime finalita' di cui al presente  comma,  alla  lettera  c)  del
comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  le
parole:  'l'unificazione   e   la   rideterminazione   degli   uffici
dirigenziali  non  generali  presso  le  articolazioni   periferiche,
apportando  una  riduzione  del  numero  complessivo  di  uffici  del
Ministero non inferiore al 5 per cento.' sono soppresse»; 
  c) il comma 886 e' sostituito dal seguente: 
  «886. Per le finalita' di cui ai commi da 1037 a 1050, al  fine  di
avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi
del  Piano  nazionale  di  ripresa   e   resilienza,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, per l'anno  2021,  e'  autorizzato  ad
assumere con contratto di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,
in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali  e  nei  limiti  della
vigente  dotazione  organica,  un  contingente   di   personale   non
dirigenziale di alta professionalita' pari a 30 unita', da inquadrare
nell'Area III, posizione economica F3. Il reclutamento  del  suddetto
contingente di personale e' effettuato, senza il  previo  svolgimento
delle  previste  procedure  di  mobilita',  mediante  scorrimento  di
vigenti graduatorie di concorsi  pubblici  o  attraverso  l'avvio  di
procedure concorsuali pubbliche,  per  titoli  ed  esame  orale,  per
l'accesso alle quali e' richiesto, oltre al titolo di studio previsto
per il profilo professionale di inquadramento e alla conoscenza della
lingua  inglese,  anche  il  possesso  di  almeno  uno  dei  seguenti
requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti: a) dottorato
di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto  europeo  e
internazionale, in materia di contabilita' e bilancio, o  in  materia
statistica, in metodi quantitativi per  l'economia,  in  analisi  dei
dati e in analisi delle politiche pubbliche; b) master  universitario
di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il
diritto  europeo  e  internazionale,   in   materie   inerenti   alla
contabilita' e al bilancio, anche ai  fini  dello  sviluppo  e  della
sperimentazione  dei  relativi  sistemi  informativi,  o  in  materia
statistica, in metodi quantitativi per  l'economia,  in  analisi  dei
dati e in analisi delle politiche pubbliche. Per le finalita' di  cui
al presente comma e' autorizzata  la  spesa  di  1.198.406  euro  per
l'anno 2021 e di 1.438.087 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui
si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma
854»; 
  d) al comma 1050  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:
«L'unita' di missione, oltre  a  personale  di  ruolo  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  puo'  avvalersi,  nei  limiti  degli
ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non piu'
di  10  unita'  di  personale  non  dirigenziale   dipendente   delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  collocato  fuori  ruolo  o  in
posizione di comando, distacco  o  altro  analogo  istituto  previsto
dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza ai
sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
con esclusione  del  personale  docente,  educativo,  amministrativo,
tecnico e ausiliario  delle  istituzioni  scolastiche.  A  tal  fine,
all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.
123,  la   parola:   "Ministro"   e'   sostituita   dalla   seguente:
"Ministero"». 
  8. All'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo periodo, le parole  da:  «il  personale  interessato»
fino a: «a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle  seguenti:
«il numero delle unita' di personale interessato, nel limite di spesa
di 7 milioni di euro per l'anno 2018, di  2,5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 3,5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021»; 
  b) al terzo periodo, dopo le  parole:  «erogate  mensilmente»  sono
inserite le seguenti: «al personale individuato». 
  9. Il comma 135 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, e' sostituito dal seguente: 
  «135. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento
e  all'incremento  dell'efficienza  delle  politiche  di  bilancio  e
fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche  esigenze
di cui al comma 7 dell'articolo 7 del regolamento di cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  3  luglio  2003,   n.   227,   e'
incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020,  di  900.000  euro  per
l'anno 2021 e di 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022». 
  10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di  cui
al comma 7, lettere b) e c),  al  comma  8  e  al  comma  9,  pari  a
3.404.455 euro per l'anno 2021 e a 2.982.799 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero.))