Art. 11 
 
             Proroga di termini in materia di competenza 
       del ((Ministero)) del lavoro e delle politiche sociali 
 
  1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, le parole  "nei  successivi  tre  anni  da  tale  data"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021". 
  ((1-bis. Per il solo anno 2019, i termini di  cui  all'articolo  3,
comma 3, del  decreto  legislativo  16  settembre  1996,  n.  564,  e
all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  sono
differiti al 31 dicembre 2020)). 
  2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge  30  dicembre
2018, n. 145, le parole "sino al 31 dicembre  2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2021". 
  3. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2021". 
  4. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2021". 
  5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13,  della  legge  30
dicembre 1991, n. 412, e' prorogato al 31 dicembre 2021 ai  fini  del
recupero  delle  prestazioni  indebite  correlate  alle  campagne  di
verifica reddituale, nei  confronti  dei  pensionati  della  Gestione
previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonche' ai
fini delle conseguenti attivita' di sospensione, revoca ed  eventuale
ripristino delle prestazioni medesime. 
  6. All'articolo 4 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole "quarantotto mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "cinquantaquattro mesi"; 
    b) al comma 7, le parole "e 11.200.000 euro per l'anno 2020" sono
sostituite dalle seguenti: ",  11.200.000  euro  per  l'anno  2020  e
5.100.000 euro per l'anno 2021". 
  7. All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, le parole "fino al 31  dicembre  2020",  sono  sostituite  dalle
seguenti: "fino alla scadenza del termine previsto  dall'articolo  4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18". 
  8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede mediante  riduzione  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della  legge  27  dicembre
2013, n. 147. 
  9. I termini di prescrizione delle contribuzioni  di  previdenza  e
assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto fino al 30 giugno  2021  e  riprendono  a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia
inizio  durante  il  periodo  di  sospensione,  l'inizio  stesso   e'
differito alla fine del periodo. 
  10. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30  dicembre
2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle  seguenti:  «31  marzo  2021».  All'onere  derivante
dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni ((di euro)) per
l'anno 2021 si provvede  mediante  ((corrispondente  riduzione  delle
proiezioni, per il medesimo  anno,))  dello  stanziamento  del  Fondo
speciale di parte corrente iscritto ai fini  del  bilancio  triennale
2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
parzialmente utilizzando ((l'accantonamento)) relativo  al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. 
  ((10-bis. I termini di  decadenza  per  l'invio  delle  domande  di
accesso  ai   trattamenti   di   integrazione   salariale   collegati
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di  trasmissione
dei dati necessari per il pagamento o  per  il  saldo  degli  stessi,
scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31  marzo  2021.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel  limite  di
spesa di 3,2 milioni di euro per  l'anno  2021.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma
al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. 
  10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a  3,2  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190.))