Art. 12 
 
         Proroga di termini in materia di sviluppo economico 
 
  1. All'articolo 3, comma 4-sexies, del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, le parole "Per l'anno 2020," sono sostituite  dalle  seguenti:
"Per gli anni 2020 e 2021,". 
  ((1-bis. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "al 30 giugno 2021"; 
    b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  "4-bis.  Le  risorse  destinate  al  riconoscimento   del   credito
d'imposta di cui al presente articolo sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato e sono trasferite nella contabilita' speciale n.
1778 'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio'  per  le  necessarie
regolazioni contabili".)) 
  2. All'articolo 85  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, le parole "entro il  15  dicembre  2020,  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del  citato  articolo  79",
sono sostituite  dalle  seguenti:  "entro  sei  mesi  dalla  data  di
effettiva  erogazione  e  comunque  entro   l'anno   2021,   mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato"; 
    b) al comma 6, le parole "entro il  15  dicembre  2020,  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al citato  Fondo",  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e  comunque  entro
l'anno 2021,  mediante  versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato". 
  3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre  2019,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio  2020,  n.
2, le parole "entro  il  31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 30 giugno 2021". 
  4. All'articolo  198  del  decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. La misura di cui al
comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a  valere  sulle
risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal
1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.". All'articolo 34, comma  11,
del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le  parole  "nei
limiti delle risorse pari a 309 milioni di  euro  per  l'anno  2020",
sono sostituite dalle seguenti "nei limiti delle risorse pari  a  274
milioni di euro per l'anno 2020". 
  5. All'articolo 72, comma 4,  del  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n. 101, le parole "Nelle more dell'approvazione del decreto  di
cui al comma 3 e non oltre  la  scadenza  del  centoventesimo  giorno
successivo all'entrata in vigore del presente  decreto,  continua  ad
applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo ((1º giugno 2011,  n.
100))" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more  dell'approvazione
del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua
ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo ((1º giugno  2011,
n. 100))". 
  6. Le verificazioni periodiche della strumentazione  metrica  delle
imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione  di  veicoli,
in scadenza dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e
fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. 
  7. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012,  ((n.  179)),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
dopo il comma 22 e' inserito il  seguente:  "22-bis.  Per  consentire
agli enti competenti di procedere all'acquisizione  della  proprieta'
degli impianti di illuminazione pubblica e  all'organizzazione  delle
gare per l'individuazione del gestore del servizio,  la  scadenza  di
cui al comma 22 e' prorogata al 30  giugno  2021  limitatamente  agli
affidamenti di servizi  su  impianti  di  illuminazione  pubblica  di
proprieta' del gestore.". 
  8. All'articolo 3-quinquies, comma 5,  del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2013" sono  sostituite
dalle seguenti: "1° gennaio 2021"; 
    b) il quarto periodo e' soppresso; 
    c) al quinto periodo, dopo le parole  "al  presente  comma"  sono
aggiunte le seguenti: "; la stessa Autorita', sentiti  gli  operatori
di mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate  dall'ITU
da  integrare  nei  ricevitori,  ritenute  necessarie  per   favorire
l'innovazione tecnologica,  indicando  altresi'  i  relativi  congrui
tempi di ((adeguamento))". 
  ((8-bis. Al secondo periodo del comma 5-bis  dell'articolo  39  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", fino al 30 giugno 2021))". 
  9. Al comma 2 dell'articolo 52 del decreto-legge  19  maggio  2020,
n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.
77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole "con cadenza nell'esercizio 2020 o in  esercizi
precedenti" sono inserite le seguenti: "e nell'esercizio 2021"; 
    b) le  parole  "sono  erogate  entro  il  31  luglio  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "sono erogate rispettivamente entro il  31
luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021"; 
    c) le parole "entro il 30 settembre 2020" sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 30 settembre 2021". 
  ((9-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto  2017,  n.  124,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023". 
    b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023". 
  9-ter. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre  2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, le parole: "all'anno 2020" sono sostituite dalle  seguenti:  "agli
anni 2020 e 2021". 
  9-quater. Al decreto legislativo  20  giugno  2005,  n.  122,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 7-bis, le parole: "dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  disposizione"  sono   sostituite   dalle
seguenti: "dal 1° settembre 2021"; 
    b) all'articolo 4, comma 1-bis, le parole: "dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  disposizione"  sono   sostituite   dalle
seguenti: "dal 1° settembre 2021".))