Art. 13 
 
                    Proroga di termini in materia 
                    di infrastrutture e trasporti 
 
  1. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole "30  giugno  2021"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2021". 
  ((1-bis. All'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  primo  periodo,  le  parole:  "alla  medesima  data"  sono
sostituite dalle seguenti: "alla  data  del  15  giugno  2021"  e  le
parole: "entro quindici giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno
2021"; 
    b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
"nei  limiti  della   disponibilita'   finanziaria   della   stazione
appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per  lo
specifico intervento cui  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  si
riferisce".)) 
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le  parole  "Per  gli  anni  2019  e  2020",  sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021". 
    b) al comma 6,  le  parole  "Per  gli  anni  2019  e  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021"; 
    (( b-bis) al comma 10, le parole: "Fino al 31 dicembre 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021";)) 
    c) al comma 18, primo periodo, le parole  "fino  al  31  dicembre
2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021"  e  al
secondo periodo, le parole "Fino alla medesima data di cui al periodo
precedente" sono sostituite dalle  seguenti:  "Fino  al  31  dicembre
2021". 
  3. All'articolo 1 del decreto legislativo 15  marzo  2011,  n.  35,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite  dalle
seguenti: "1° gennaio 2022"; 
    b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2021". 
  4. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole "fino al 31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"fino al 31 agosto 2021". 
  5. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, le parole "relative all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti:
"relative all'anno 2020 e all'anno 2021" e le parole "non oltre il 31
luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31  luglio
2021". 
  6. In  considerazione  della  situazione  emergenziale  determinata
dalla  diffusione  del  COVID-19,   per   le   domande   dirette   al
conseguimento della patente di guida presentate nel  corso  dell'anno
2020, la prova di controllo  delle  cognizioni  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'
espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda. 
  ((6-bis. Al fine di ridurre l'arretrato in materia  di  svolgimento
delle prove di verifica delle capacita' e dei  comportamenti  per  il
conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, determinato dalla carenza di personale in  servizio  presso  gli
uffici  della  motorizzazione  civile  adibito   alla   funzione   di
esaminatore e aggravato dall'attuazione delle misure di  contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31  dicembre  2021
le predette prove possono essere svolte, per i servizi effettuati  ai
sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da
personale degli  uffici  della  motorizzazione  civile  collocato  in
quiescenza, abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi  3  e  5-bis,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del  1992.  Al
personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore di  cui  al
primo periodo e' riconosciuto un compenso,  a  carico  esclusivo  dei
richiedenti il servizio, determinato secondo le modalita' di  cui  ai
commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 19 della legge n. 870 del 1986.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  sono
adottate le disposizioni attuative del presente comma e le  modalita'
di accreditamento del personale ausiliario adibito alla  funzione  di
esaminatore presso la Direzione generale per  la  motorizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.)) 
  7. All'articolo 200, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo le parole "per l'esercizio 2020" sono inserite le  seguenti:  "e
per l'esercizio 2021". 
  ((7-bis.  In   considerazione   della   situazione   di   emergenza
epidemiologica da COVID-19, relativamente agli impianti a fune la cui
vita tecnica e' in scadenza tra il 31  gennaio  2020  e  la  data  di
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da  COVID-19,  gli
adempimenti per il  proseguimento  dell'esercizio  dopo  la  scadenza
della vita tecnica, previsti dal paragrafo 2.5 dell'allegato  tecnico
A annesso al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  1°  dicembre  2015,  n.  203,  sono
eseguiti entro centoventi giorni dalla data di cessazione del  citato
stato di emergenza. L'esercizio degli  impianti  a  fune  di  cui  al
presente comma e' sospeso fino all'esecuzione  con  esito  favorevole
degli adempimenti di cui al primo periodo. 
  7-ter. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  dopo  le  parole:"Al  fine  di  garantire   la
continuita' del servizio di pubblico trasporto  mediante  impianti  a
fune" sono inserite le seguenti:"fino alla cessazione dello stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
    b) al comma 2, dopo le parole:"per l'anno 2020" sono inserite  le
seguenti:"e comunque fino alla cessazione dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19"; 
    c) al comma 3, le parole: "dodici  mesi"  sono  sostituite  dalle
seguenti:"ventiquattro mesi".)) 
  8. All'articolo 1, comma 1082, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, le parole "entro  tre  mesi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"entro sei mesi". 
  ((8-bis. All'articolo 1, comma 368, della legge 30  dicembre  2018,
n. 145, al secondo periodo, dopo le parole: "emergenza da  COVID-19,"
sono inserite le seguenti: "per gli anni 2020 e  2021"  e,  al  terzo
periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti:
"per ciascuno degli anni 2020 e 2021". 
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle  disposizioni  di
cui al comma 8-bis del presente articolo, pari  a  300.000  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190.)) 
  9. Al fine di consentire la prosecuzione dei  lavori  del  progetto
«Mantova Hub»  nell'anno  2021,  assicurando  la  valorizzazione  del
territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione  delle
interferenze del medesimo progetto con opere,  edifici  o  luoghi  di
interesse sociale, culturale, storico o  religioso,  il  responsabile
unico del procedimento e'  autorizzato  ad  apportare  le  necessarie
modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di  gara
e  delle  direttive  dell'Unione  europea  in  materia  di  contratti
pubblici. I termini previsti  per  la  conclusione  dei  lavori  sono
conseguentemente prorogati  di  dodici  mesi.  Per  l'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa di 6,5 milioni  di  euro,  per
l'anno 2021, a completamento del finanziamento del progetto  «Mantova
Hub». La concessione del finanziamento  e'  condizionata  agli  esiti
istruttori  da  parte  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti con riguardo al rispetto dei  documenti  di  gara  e  delle
direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici,  alla
corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al  decreto
legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229,  e  all'integrale  copertura
finanziaria dell'intervento. 
  10. All'articolo 61, comma 21, secondo periodo,  del  decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla  legge  21
giugno 2017, n. 96, dopo le parole "31 gennaio 2021" sono inserite le
seguenti:  ad  esclusione  di   quelle   che,   pur   connesse   alla
realizzazione  del  progetto  sportivo  di  cui  al  comma  1,   sono
individuate, con decreto adottato dal  Commissario  entro  15  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, come non
indispensabili al regolare  svolgimento  degli  eventi  sportivi.  La
consegna delle opere, individuate con il decreto di  cui  al  secondo
periodo e sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire  entro  il  31
dicembre 2022.". 
  11.  All'articolo  200-bis,   comma   1,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "entro  il  31  dicembre
2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021". 
  12. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, le parole "e fino al 31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "((fino  alla))  cessazione  dello  stato   di   emergenza
epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021". 
  13. La sospensione dell'esecuzione dei  provvedimenti  di  rilascio
degli immobili, anche ad uso non  abitativo,  prevista  dall'articolo
103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'  prorogata  sino
al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati
per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti  di
rilascio  conseguenti  all'adozione,  ai  sensi  dell'articolo   586,
((secondo comma, del codice di procedura  civile)),  del  decreto  di
trasferimento di immobili pignorati ed abitati  dal  debitore  e  dai
suoi familiari. 
  14. All'articolo 54-ter, ((comma 1)), del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le parole "fino al 31  dicembre  2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021". 
  ((14-bis. All'articolo 1, comma 1138, della legge 27 dicembre 2017,
n.  205,  le  parole:"31  dicembre  2020"   sono   sostituite   dalle
seguenti:"31 dicembre  2021  e  comunque,  se  anteriore,  fino  alla
nomina, ai sensi dell'articolo  4,  comma  1,  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, dei Commissari straordinari per la  realizzazione
delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari  e  all'asse
ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina previste dai commi  1  e  9
del  medesimo  articolo  1  del  decreto-legge  n.  133   del   2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014")). 
  15. All'articolo 214 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole "riscosse  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  ed  integrate
dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122",
sono sostituite  dalle  seguenti  "derivanti  dalla  riscossione  dei
canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della  legge  24  dicembre
1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, dall'articolo 19, comma  9-bis,  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, ed integrate  dall'articolo  15,  comma  4,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  "2.  La  misura  della
compensazione di cui al comma 1 del presente articolo e' determinata,
nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  il  30
aprile 2021, previa acquisizione, entro il  15  marzo  2021,  di  una
rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate  di  cui
al comma 1 riferita, in relazione all'articolo  10,  comma  3,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1,  comma  1020,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale  del  livello  della
circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e  il  31  dicembre
2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione  all'articolo
19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  ((come
integrato)) dall'articolo 15, comma 4, del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto  di  programma  tra
Anas S.p.A. e lo Stato.". 
  16. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi
al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e  di
consentire l'attivazione  di  detto  lotto  funzionale  entro  il  31
dicembre 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.  (R.F.I.  S.p.A.)  e'
autorizzata,   nelle   more   dell'approvazione    dell'Aggiornamento
2020/2021 del Contratto di Programma  -  Parte  Investimenti  tra  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  R.F.I.  S.p.A.,  a
dare avvio ai  lavori  del  secondo  lotto  costruttivo  Verona-bivio
Vicenza, per un importo ((complessivo di)) 1.776 milioni di euro. 
  17. ((Per i fini di cui al comma 16, la societa')) R.F.I. S.p.A. e'
autorizzata a utilizzare, nel limite  di  726  milioni  di  euro,  le
risorse  previste  nel  vigente  Contratto  di  Programma   -   Parte
Investimenti destinate al finanziamento di altri investimenti  per  i
quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione  non
e'  stata  avviata  la  fase  di  progettazione  esecutiva,   nonche'
ulteriori risorse pari a complessivi  euro  1.050  milioni  a  valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  86,  della
legge  23  dicembre  2005,  n.  266.  Dette  risorse   si   intendono
immediatamente  disponibili  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto ai fini dell'assunzione  di  impegni  giuridicamente
vincolanti  in  favore  dell'intervento  di  cui  al  ((comma   16)).
Nell'aggiornamento 2020/2021 al Contratto  di  Programma  -  -  Parte
Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e
R.F.I. s.p.a., ovvero nei successivi atti negoziali,  le  risorse  di
cui al primo periodo  possono  essere  rimodulate  nell'ambito  della
programmazione complessiva delle risorse destinate alla realizzazione
degli investimenti ivi previsti. Entro trenta giorni dall'avvio degli
interventi  relativi  al  secondo  lotto   costruttivo   Verona-bivio
Vicenza, R.F.I. S.p.A. trasmette  apposita  informativa,  tramite  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   al   Comitato
interministeriale   per   la   programmazione   economica,   fornendo
indicazione   degli   interventi   oggetto   di    rimodulazione    o
definanziamento. 
  ((17-bis. Al  fine  di  assicurare  l'omogeneita'  della  normativa
nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti e di
sicurezza delle gallerie ferroviarie del  sistema  ferroviario,  come
definito  dall'articolo  3,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il  Ministro
dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  e
l'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle  ferrovie   e   delle
infrastrutture stradali e autostradali, sono approvate apposite linee
guida finalizzate  a  garantire  un  livello  adeguato  di  sicurezza
ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di  prevenzione
e di protezione da applicare alle  infrastrutture  ferroviarie  e  ai
veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Il  decreto
di cui al primo periodo e'  notificato  alla  Commissione  europea  e
all'Agenzia  dell'Unione  europea   per   le   ferrovie,   ai   sensi
dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo  n.  50  del
2019, ed e' adottato entro trenta giorni dalla data di emissione  del
parere favorevole espresso  dalla  Commissione  europea.  Nelle  more
dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo  e  tenuto
conto delle conseguenze derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, sono differiti al 31 dicembre 2023 i termini previsti dagli
articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11,  comma  4,  del  decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  28  ottobre  2005,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n.
83 dell'8 aprile 2006. 
  17-ter. All'articolo 53, comma  2,  del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",  fatti  salvi
quelli finalizzati a garantire piu' elevati livelli di sicurezza  del
sistema   ferroviario   e    che    non    determinino    limitazioni
all'interoperabilita'   o    discriminazioni    nella    circolazione
ferroviaria".)) 
  18. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 6,5  milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma «fondi di riserva e  speciali»  della  Missione  «fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  19. Agli effetti in termini di  indebitamento  netto  e  fabbisogno
derivanti dal comma 11, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti  dall'articolo  12,
comma 4, secondo periodo. 
  ((19-bis.  In  considerazione  dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19, al fine di  assicurare,  limitatamente  all'anno  2021,  ai
comuni la possibilita' di realizzare gli interventi finalizzati  alla
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici  e  patrimonio
comunale  e  per  l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche  a
beneficio della collettivita', nonche' gli interventi  di  incremento
dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile: 
    a) il termine di  cui  all'articolo  30,  comma  14-bis,  secondo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'  fissato  al  15
aprile 2021; 
    b) il  termine  di  cui  all'articolo  30,  comma  14-bis,  terzo
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'  fissato  al  15
agosto 2021; 
    c) il termine  di  cui  all'articolo  30,  comma  14-bis,  quarto
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'  fissato  al  15
settembre 2021; 
    d) il  termine  di  cui  all'articolo  30,  comma  14-bis,  sesto
periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'  fissato  al  15
gennaio 2022.))