Art. 14 
 
Proroga di termini in materia di competenza del  ((Ministero))  degli
  affari esteri e della cooperazione internazionale 
 
  1. La disposizione di cui all'articolo 72, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica  fino  al  31  dicembre
2021. 
  2. Per gli uffici all'estero del Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, i termini del 28 febbraio  2021  e
del 30  settembre  2021  previsti  dall'articolo  24,  comma  4,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge   11   settembre   2020,   n.   120,   sono   prorogati,
rispettivamente, ((al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023)).