Art. 15 
 
         Proroga di termini in materia di ambiente e tutela 
                      del territorio e del mare 
 
  1. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al quarto periodo, le parole "nella  misura  fino  al  10  per
cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50
per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024  e  del
100 per cento nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti:  "nella
misura fino al 10 per cento nell'anno 2022,  fino  al  20  per  cento
nell'anno 2023, fino al 50 per cento nell'anno 2024, fino al  70  per
cento nell'anno 2025 e del 100 per cento nell'anno 2026"; 
    b) al quinto  periodo,  la  parola  "2025"  e'  sostituita  dalla
seguente: "2026"; 
    c) al  sesto  periodo,  la  parola  "2026"  e'  sostituita  dalla
seguente: "2027". 
  2. All'articolo 15-ter, comma  3,  del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, le  parole  "31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2021". 
  3. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29  marzo  2019,  n.
27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
le parole "31 dicembre 2020"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2021". 
  4. All'articolo 14-bis, comma  5,  del  decreto-legge  3  settembre
2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  novembre
2019, n. 128, le parole "dal 2020  al  2024"  sono  sostituite  dalle
seguenti "dal 2021 al 2025". 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, ((pari a  200.000  euro))  per
l'anno 2025, si provvede ((mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni, per l'anno 2022,)) dello stanziamento del fondo  speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «fondi  di  riserva  e  speciali»  della
Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  6. Fino al 31 dicembre 2021 e' sospesa l'applicazione dell'articolo
219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e successive modificazioni.