Art. 17 
 
           Termine per la conclusione della ricostruzione 
          privata- terremoto ((dell'Aquila)) - Casa Italia 
 
  1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Al fine di concludere rapidamente  gli  interventi  di  cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli
aventi diritto devono presentare la domanda per  la  concessione  del
contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021,  pena
la decadenza dal  beneficio.  Per  gli  interventi  per  i  quali  e'
necessario accertare un maggior danno collegato agli ((eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati  negli
allegati 1, 2 e 2-bis al  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229))
e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei  comuni
del cratere, diversi ((dall'Aquila)),  o  comunque  ricompresi  negli
ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi  comuni,
gli aventi diritto devono presentare la domanda  per  la  concessione
del contributo entro il termine inderogabile del 30  settembre  2022,
pena la decadenza dal  beneficio.  Il  comune  puo'  avvalersi  degli
strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a).". 
  (("1-bis. Al terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 3-bis  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2021" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". 
  1-ter. Gli aiuti sono concessi  nel  rispetto  della  comunicazione
della Commissione europea C (2020) 1863 final,  del  19  marzo  2020,
recante un "Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19")).