((Art. 17 - bis 
 
Disposizioni concernenti il personale degli enti  territoriali  della
  regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018 
 
  1. I contratti di lavoro a tempo determinato ancora in essere  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  instaurati  ai  sensi  dell'articolo  2,   comma   1,   del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,  sono  prorogati
fino al 15 agosto 2021. Ai relativi oneri, pari a 2.390.161 euro  per
l'anno 2021, si provvede a valere  sulle  risorse  disponibili  sulla
contabilita' speciale di cui all'ordinanza del Capo del Di-partimento
della protezione civile n. 539  del  20  agosto  2018,  intestata  al
Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il  14
agosto 2018. Alla compensazione in  termini  di  indebitamento  e  di
fabbisogno, pari a  1.230.933  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))