((Art. 17 - ter 
 
         Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni 
    dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 
 
  1. Per l'anno 2021, con riferimento  alle  fattispecie  individuate
dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non
sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro  ai  comuni  a  fronte
delle minori entrate derivanti dalla disposizione  di  cui  al  primo
periodo  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 4  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
di concerto con  il  Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare  entro  tre  mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, e' determinato il rimborso ai comuni interessati  del  minor
gettito derivante dall'applicazione del primo periodo. Si applicano i
criteri  e  le  modalita'  stabiliti   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze  14  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019,  e  con  decreto  del
direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019. Agli  oneri  derivanti
dal presente comma, pari a 4 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2.  Le  esenzioni  previste  dal  secondo  periodo  del  comma   25
dell'articolo 2-bis  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. 
  3. Al decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 28, commi 7  e  13-ter,  le  parole:  «31  dicembre
2020»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «31
dicembre 2021»; 
  b) all'articolo 48, comma 7, le parole:  «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  4. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
settembre 2020, n. 120, e' inserita la seguente: 
    "a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1,  2
e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  affidamento
diretto delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e  forniture
nonche'  dei  servizi  di   ingegneria   e   architettura,   compresa
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore  a  150.000  euro,
fino al termine delle attivita' di  ricostruzione  pubblica  previste
dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016".))