((Art. 17 - quater 
 
Proroga  di  altre  disposizioni  in  favore  delle  popolazioni  dei
  territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016 
 
  1. All'articolo 8  del  decreto-legge  24  ottobre  2019,  n.  123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.  156,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il terzo periodo del comma 1-ter e' sostituito dai seguenti: "Le
agevolazioni di cui al  primo  periodo  sono  prorogate  fino  al  31
dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili  inagibili
che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, con  trasmissione  agli  uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  e
dell'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  territorialmente
competenti, l'inagibilita' del fabbricato, della casa di  abitazione,
dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato
di inagibilita' gia' dichiarato. La rateizzazione delle fatture  gia'
prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai sensi  del
comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16  ottobre  2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, e' dilazionata in un periodo non inferiore a centoventi mesi"; 
  b) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
  "1-quater.  Le  agevolazioni   disciplinate   dalla   deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 18
aprile  2017  n.  252/2017/R/COM,  e   successive   modificazioni   e
integrazioni, si applicano alle utenze e alle forniture situate nelle
soluzioni abitative di emergenza, realizzate per i  fabbisogni  delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal
24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione". 
  2. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole: "Per l'anno 2019, nel limite di  spesa  di  2  milioni  di
euro" sono sostituite dalle seguenti: "Per  gli  anni  2019,  2021  e
2022, nel limite di spesa di 2 milioni di  euro  annui".  Agli  oneri
derivanti dalla disposizione di cui al  primo  periodo  del  presente
comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e  2022,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, dopo le parole: "euro 40 milioni per l'anno 2018" sono  inserite
le seguenti: "e di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022
e 2023". 
  4. All'articolo 39, comma  4,  lettera  b),  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, le parole: "31 dicembre 2020" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023". Per le medesime finalita' di  cui
al citato articolo 39 del decreto-legge n. 109  del  2018,  non  sono
altresi' soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in  ogni
caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva
o cautelare, restando  sospesa  ogni  azione  esecutiva  e  privi  di
effetto i pignoramenti comunque notificati,  le  risorse  provenienti
dal fondo per  la  ricostruzione  delle  aree  colpite  dagli  eventi
sismici, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 di-cembre
2016, n. 229, nonche' i contributi di cui all'articolo 7 del medesimo
decreto-legge n. 189 del 2016, le erogazioni liberali  nei  confronti
dei  comuni  colpiti  da  sismi  o  da  eventi  calamitosi,  di   cui
all'articolo 100, comma 2, lettera m-bis), del testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
ogni ulteriore risorsa destinata al  finanziamento  degli  interventi
inerenti alla ricostruzione pubblica o privata,  all'assistenza  alla
popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti. 
  5. All'articolo 6  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "13-ter.  I  soggetti  conduttori  di  un  immobile  in  virtu'  di
contratti di locazione pluriennale riferiti  a  immobili  adibiti  ad
abitazione principale alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai
comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del  26  ottobre  2016
con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del
18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui  all'allegato  2-bis
del presente decreto, distrutti o danneggiati  dagli  eventi  sismici
del 2016, possono usufruire, nel limite di 600.000  euro  per  l'anno
2021, di un  contributo  non  superiore  all'importo  dovuto  per  il
pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire  ai
sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A  tale  fine,  il
Commissario straordinario definisce, con  provvedimento  adottato  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, i criteri e  le
modalita' per  richiedere,  entro  trenta  giorni  dall'adozione  del
provvedimento, la concessione del contributo nel rispetto del  limite
di  spesa  di  cui   al   primo   periodo.   Agli   oneri   derivanti
dall'attuazione  del  presente  comma  il  Commissario  straordinario
provvede con le risorse disponibili nella  contabilita'  speciale  di
cui all'articolo 4, comma 3".))