Art. 18 
 
      Proroga risorse volte a contrastare la poverta' educativa 
 
  1. All'articolo 105, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 3 e' aggiunto  il  seguente:  "3-bis.  Le  risorse  non
utilizzate di cui al comma 1,  lettera  b)  iscritte  sul  pertinente
capitolo del bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio,  nel
limite di 15 milioni di' euro, possono  essere  spese  ((fino  al  30
giugno 2021)). 
  2. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto  derivanti  dal  presente  articolo,
pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.