Art. 19 Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il ((30 aprile 2021)), e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.