Art. 19 
 
             Proroga dei termini correlati con lo stato 
               di emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
  1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato 1 sono prorogati fino  alla  data  di  cessazione  dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il
((30 aprile 2021)), e le relative disposizioni  vengono  attuate  nei
limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.