Art. 2 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
                     del Ministero dell'interno 
 
  1. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2021». 
  2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «fino al 31 dicembre 2020.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2021.»; 
    b) le parole «alla data del 31  ottobre  2020,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alla data del 31 ottobre 2021,». 
  3. All'articolo 18-bis, ((comma 1,)) del decreto-legge 30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, le parole «sono  differiti  al  31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «sono prorogati al 31 dicembre 2021». 
  4. In considerazione della emergenza epidemiologica da  COVID-19  e
del carattere particolarmente diffusivo del contagio, se  l'eventuale
annullamento  dell'elezione  degli   organi   delle   amministrazioni
comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di  alcuno  degli
eletti o sui risultati complessivi, la  consultazione  nelle  sezioni
stesse si svolge  nuovamente,  in  deroga  ai  termini  di  cui  agli
articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del testo unico delle leggi  per
la composizione  e  l'elezione  degli  organi  delle  amministrazioni
comunali di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  ((16
maggio)) 1960, n. 570, ((entro il  20  maggio  2021)),  in  una  data
stabilita dal prefetto di concerto  con  il  presidente  della  corte
d'appello. Dal presente comma non devono derivare  nuovi  o  maggiori
oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  Alla  sua  attuazione  si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente. 
  ((4-bis. All'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge
7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 2020, n. 159, le parole:  «entro  il  31  marzo  2021»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «entro  sessanta  giorni   dalla   data
dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che
partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni  amministrative
relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui  nella  provincia
non si  svolgano  elezioni  comunali,  entro  sessanta  giorni  dallo
svolgimento del predetto turno di elezioni». 
  4-ter. I termini di cui all'articolo  1,  comma  4-quinquiesdecies,
del  decreto-legge  7  ottobre  2020,   n.   125,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, come  modificato
dal comma 4-bis del presente articolo,  si  applicano  anche  per  le
elezioni degli organi  delle  citta'  metropolitane,  dei  presidenti
delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il  primo
semestre dell'anno 2021. Fino al  rinnovo  degli  organi  di  cui  al
presente comma e' prorogata  la  durata  del  mandato  di  quelli  in
carica. 
  4-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 861  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«Limitatamente all'esercizio 2021, le  amministrazioni  pubbliche  di
cui ai citati commi 859 e 860,  qualora  riscontrino,  dalle  proprie
registrazioni  contabili,  pagamenti  di  fatture   commerciali   non
comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo  periodo  del
presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui  ai  predetti
commi 859 e  860  sulla  base  dei  propri  dati  contabili,  con  le
modalita' fissate dal presente comma, includendo  anche  i  pagamenti
non comunicati, previa relativa  verifica  da  parte  del  competente
organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile»; 
    b) al comma 862, alinea, la parola: «libera» e' sostituita  dalla
seguente: «accantonata»; 
    c) al comma 868, dopo le parole: «A  decorrere  dal  2021,»  sono
inserite le seguenti: «fermo  restando  quanto  stabilito  dal  comma
861,»; 
    d) al comma 869: 
      1) all'alinea, le parole: «A decorrere  dal  1°  gennaio  2019»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2021»; 
      2) alla lettera b), le parole:  «con  cadenza  mensile  i  dati
riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute  e  non
ancora pagate da oltre dodici mesi» sono sostituite  dalle  seguenti:
«con cadenza trimestrale i dati  riguardanti  le  fatture  emesse  in
ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini  ed  entro  tre,
sei, nove e dodici mesi dalla scadenza». 
  4-quinquies. All'articolo 16, comma  3,  della  legge  29  dicembre
1993, n. 580, le parole: «per una sola volta» sono  sostituite  dalle
seguenti: «per non piu' di due volte». 
  4-sexies. All'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160, le parole: «entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro
il 30 giugno 2021». 
  4-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 30  dicembre  2016,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»; 
    b) al  comma  2-bis,  le  parole:  «al  31  dicembre  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022». 
  4-octies. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
    «i) le attivita' ricettive  turistico-alberghiere  con  oltre  25
posti letto, esistenti alla data di entrata in  vigore  della  regola
tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno  9  aprile  1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile  1994,  e  in
possesso dei requisiti per l'ammissione  al  piano  straordinario  di
adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro  dell'interno
16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo
2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli
incendi entro il 31 dicembre 2022, previa  presentazione  al  comando
provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021, della SCIA
parziale, attestante il rispetto di  almeno  quattro  delle  seguenti
prescrizioni, come disciplinate  dalle  specifiche  regole  tecniche:
resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;
compartimentazioni;  corridoi;  scale;  ascensori   e   montacarichi;
impianti idrici antincendio; vie di  uscita  ad  uso  esclusivo,  con
esclusione dei punti  ove  e'  prevista  la  reazione  al  fuoco  dei
materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione  dei  punti
ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti  a
depositi.   Per   le   strutture   ricettive    turistico-alberghiere
localizzate  nei   territori   colpiti   dagli   eccezionali   eventi
meteorologici che si sono verificati a partire dal  2  ottobre  2018,
come  individuati  dalla  deliberazione  dello  stato  di   emergenza
adottata dal Consiglio dei ministri  l'8  novembre  2018,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15  novembre  2018,  nonche'  nei
territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel  2016
e nel 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al  decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola  Terme,  Lacco
Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione  degli  eventi  sismici
verificatisi il 21 agosto  2017,  il  termine  per  il  completamento
dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli  incendi,  di
cui al primo periodo della  presente  lettera,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2022, previa presentazione della SCIA  parziale  al  comando
provinciale  dei  vigili  del  fuoco  entro  il   30   giugno   2021.
Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di  cui  all'articolo  38,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato  al  31
dicembre 2021».))